Agenzia delle Dogane - Prot. n. 240433/RU/2019 L’Agenzia delle Dogane ha emanato il provvedimento prot. n. 240433/RU del 27 dicembre 2019, riguardane l’obbligo di denuncia per gli esercenti deposito di prodotti energetici per uso privato, agricolo ed industriale di capacità superiore a 10 metri cubi e per gli esercenti apparecchi di distribuzione automatica di carburanti per usi privati, agricoli ed industriali, collegati a serbatoi la cui capacità globale supera i 5 metri cubi. In tal modo è stato stabilito che per deposito minore si intende il deposito di prodotti energetici assoggettati ad accisa per uso privato, agricolo, industriale avente aventi capacità superiore a 10 metri cubi e non superiore a 25 metri cubi. Mentre per distributore minore si intende un apparecchio di distribuzione automatica di carburanti per usi privati, agricoli ed industriali, collegati a serbatoi la cui capacità globale risulti superiore a 5 metri cubi e non superiore a 10 metri cubi. Quanto alla tenuta del registro di carico e scarico, gli esercenti deposito minore e gli esercenti distributore minore tengono il registro di carico e scarico presso l’impianto, all’interno delle rispettive contabilità aziendali, su supporto elettronico o cartaceo senza vidimazione dell’Ufficio delle dogane territorialmente competente. Le modalità di tenuta sono preventivamente dichiarate al UD al momento della denuncia. Il registro ha validità fino alla cessazione della licenza di esercizio e gli esercenti in questione contabilizzano distintamente i diversi prodotti energetici che sono oggetto di stoccaggio presso l’impianto. Decorrenza Le scritturazioni sono effettuate a decorrere dal primo giorno del quarto mese successivo alla data di pubblicazione della nuova determinazione e per ciascun prodotto energetico contabilizzato, la giacenza iniziale da riportare è quella rilevata in autonomia dall’esercente alle ore 00:00 del primo giorno del quarto mese successivo alla data di pubblicazione della determinazione in questione.