L’Agenzia delle Dogane ha pubblicato la risoluzione n. 1/D del 10 maggio 2019 riguardante i prodotti energetici, il deposito commerciale di mero stoccaggio gestito in regime di deposito fiscale, l’obbligo di prestazione della cauzione e i criteri di determinazione dell’importo. Il deposito fiscale L’istituto del deposito fiscale costituisce una categoria giuridicamente unitaria, anche se può assumere diversa fisionomia in ragione dell’attività condotta nell’impianto ossia fabbricazione, trasformazione, lavorazione e/o stoccaggio dei prodotti sottoposti ad accisa. Ciascun depositario autorizzato è tenuto ad assolvere gli obblighi e le prescrizioni disposte per la loro applicazione, non rilevando il titolo proprietario dei prodotti detenuti o la natura del servizio commerciale reso dall’esercente medesimo. Ed infatti, anche laddove intervenga con la prestazione della cauzione in qualità di depositante, il proprietario, rendendosi coobbligato in virtù del vincolo di solidarietà paritetica previsto a tutela dell’interesse fiscale, effettua il pagamento del tributo in proprio nome e per conto del depositario autorizzato, il quale permane soggetto passivo dell’obbligazione tributaria. Qualora il versamento dell’accisa da parte del proprietario garante non estingua il debito d’imposta, il depositario autorizzato deve essere immediatamente invitato alla regolarizzazione del pagamento. La cauzione sul deposito Il depositario autorizzato ha l’obbligo di prestare la cauzione sul deposito, che deve garantire l’Amministrazione sia per eventuali ammanchi dei prodotti in giacenza sia per la mancata corresponsione dell’imposta sui prodotti immessi in consumo e relative obbligazioni accessorie. Nell’ipotesi di più proprietari che prestano cauzione riferita al medesimo deposito, qualora si giunga alla fase di escussione delle garanzie in precedenza accettate, l’Ufficio delle dogane individua la società garante cui richiedere il versamento della somma dovuta per l’intero privilegiando un ordine decrescente a partire dalla garanzia di importo più elevato fino a concorrenza del debito. L’importo della garanzia per il deposito Le modalità di calcolo per l’importo della garanzia per il deposito in via ordinaria sono commisurate al 10% dell’imposta che grava sulla quantità massima di prodotti che possono essere detenuti nell’impianto in ragione della capacità dei serbatoi utilizzati. La disposizione primaria valorizza il dato tecnico legato ai volumi massimi di prodotto che possono essere stoccati nel deposito, la capacità di stoccaggio. Tale modalità di calcolo viene ad essere sostituita, ove ne ricorrano i presupposti, dal criterio di determinazione della cauzione in virtù del quale la stessa non può essere, in ogni caso, inferiore all’ammontare dell’imposta mediamente pagata alle prescritte scadenze. Occorre procedere all’integrazione della cauzione ogni qual volta si verifichi una circostanza comportante un aumento pari o superiore al 10% della garanzia prestata. Basti considerare in proposito eventi quali la variazione della capacità complessiva autorizzata di stoccaggio, un repentino incremento di immissioni in consumo od anche l’inasprimento della tassazione. Per cui l’Ufficio delle dogane deve fare un continuo monitoraggio e controllo della congruità della cauzione sul deposito nonché della corretta gestione della stessa, con possibilità di agire in via estemporanea e senza attendere la scadenza annuale. E’ possibile riconoscere l’adeguamento dell’importo della garanzia anche in diminuzione allorché si constati un decremento in misura pari a quella sopraindicata. Sarà cura del depositario autorizzato, intestatario della licenza di esercizio, presentare specifica richiesta motivando le ragioni della rideterminazione dell’obbligo. Proprio in questa fase l’Ufficio delle dogane può essere chiamato ad una valutazione di circostanze oggettive che incidono sulle modalità di esercizio del deposito fiscale e possono giustificare una sostanziale ridefinizione dell’importo della cauzione. Negli impianti ricadenti nella tipologia depositi soprasoglia, il depositario autorizzato effettua solo prestazioni di servizio di detenzione e custodia di prodotto altrui. L’operatività dell’impianto risulta così condizionata dagli atti di disposizione del depositante, ancor più incisivamente nell’ipotesi di committente che assorba stabilmente l’intera capacità di stoccaggio. L’estinzione del contratto di deposito stipulato e il procurato fermo dell’impianto può integrare quella peculiare circostanza che conduce ad una rimodulazione della cauzionecon applicazione della regola base di calcolo della garanzia che, perdurante l’inattività, appare l’unica percorribile. Tanto su iniziativa di parte e semprechè riscontrato l’avvenuto pagamento integrale dell’imposta dovuta. Invece, se c’è un piano di sviluppo aziendale che veda l’esercente deposito fiscale acquisire una nuova commessa che preveda la fornitura di un servizio di detenzione di prodotti sottoposti ad accisa, la misura della cauzione sarà completata calibrandola sui parametri costituiti dai quantitativi di merci immesse in consumo stimati nel medio periodo, appositamente evidenziati dal gestore interessato.