La Commissione Finanze del Senato, nella seduta del 30 aprile 2024, ha iniziato le votazioni degli emendamenti al decreto Agevolazioni fiscali (D.L. 39/2024). Alla ripresa dei lavori, fissata a mercoledì 8 maggio 2024, si entrerà nel vivo dell’esame delle proposte di modifica, tra cui particolarmente attese quelle riguardanti il superbonus. Il provvedimento è atteso in Assemblea il 15 maggio 2024. A quale data sono prorogate le delibere di approvazione della TARI Gli emendamenti votati dalla Commissione Finanze nella seduta del 30 aprile 2024 hanno riguardato in particolare il termine per l'approvazione delle delibere TARI, fissato al 30 aprile di ciascun anno. Un primo correttivo approvato proroga al 30 giugno 2024 il termine per i Comuni per approvare i piani finanziari e le nuove tariffe relative alla Tari, per il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi e urbani. Con un secondo emendamento si salvaguardia l’efficacia delle stesse delibere di approvazione TARI che dovessero essere approvate dal 1° maggio fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione. Quali sono gli emendamenti sul superbonus in attesa di votazione Tra le proposte di modifica, presentate sia dalla maggioranza che dall’opposizione, che dovranno essere votate alla ripresa dei lavori, particolarmente attesa quella che consente di optare per un allungamento in 10 anni, anziché in 4, dei tempi di detrazione del superbonus per le spese effettuate a partire dal 1° gennaio 2023. Tale possibilità è prevista in caso di fruizione diretta della detrazione. L’allungamento della durata della detrazione (dagli attuali 4 anni fino a 10 anni) non sarebbe obbligatorio, ma sarebbe una scelta del beneficiario del superbonus. L’opzione sarebbe irrevocabile e dovrebbe essere esercitata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta 2024 (da presentare nel 2025). Il meccanismo viene incontro alle esigenze di chi non riesce a cedere il credito fiscale e non ha la capienza fiscale sufficiente per utilizzare l’intera detrazione in quattro anni. In caso di incapienza reddituale, infatti, la quota della detrazione residua non spesa nell’anno non può essere utilizzata negli anni successivi né richiesta a rimborso. Si tratterebbe di una misura analoga a quella prevista dal D.L. n. 11/2023 per le spese sostenute nel 2022.