Con la nota prot. n. 181512/RU del 22 novembre 2019, l’Agenzia delle Dogane ha fornito indicazioni sulla definizione di esportazione di cui all’art. 1 punto 19 del regolamento delegato UE n. 2015/2446 come modificato dall’art. 1 del regolamento UE n. 2018/1063. L’Agenzia delle Dogane si è espressa in merito ad un operatore economico non stabilito nel territorio doganale dell’Unione e quindi non in possesso dei requisiti previsti dalla normativa per assumere la veste di esportatore, che chiede di poter indicare nel campo 2 della dichiarazione doganale di esportazione i riferimenti dello spedizioniere doganale e nel campo 44 quelli del suo rappresentante fiscale. L’art. 1 punto 19 del RD, modificato dall’art. 1 del regolamento delegato n. 2018/1063 chiede al soggetto solo di: - essere stabilito nel territorio doganale della UE; - avere la facoltà di decidere che le merci devono uscire da tale territorio. In questo caso, l’individuazione della persona che può assumere il ruolo di esportatore è comunque onere delle parti coinvolte a vario titolo nelle operazioni di esportazione in relazione alle diverse fattispecie che in concreto possono realizzarsi. Se l’operatore economico non sia stabilito nell’UE e non sia stato individuato un altro soggetto che soddisfi i requisiti previsti dalla norma, per poter vincolare le merci al regime di esportazione dovrà applicarsi la norma di carattere residuale che individua quale esportatore qualsiasi persona stabilita nella UE che è parte del contratto in virtù del quale le merci devono uscire da tale territorio. In tal caso, è stato precisato che soggetti quali il vettore, lo spedizioniere o altri possono assumere la qualifica di esportatore, a condizione che siano stabiliti nell’Unione e accettino di assumere tale ruolo. Al riguardo, si ritiene utile precisare che l’indicazione, della dichiarazione doganale di esportazione, del numero EORI dello spedizioniere o del vettore che abbiano accettato di assumere il ruolo rilevante ai fini doganali di esportatore non ha tuttavia, per questi ultimi, implicazioni di natura fiscale. Infatti, gli ambiti di applicazione della normativa doganale, che fa riferimento all’esportazione, quale regime richiesto per assicurare la materiale uscita dei beni dal territorio doganale della UE, sono diversi da quelli della normativa fiscale che disciplina invece la cessione all’esportazione che si configura in presenza di una transazione che prevede - oltre al trasporto o alla spedizione dei beni al di fuori della UE - il trasferimento a titolo oneroso della proprietà o di altro diritto reale sui medesimi beni. Adempimenti IVA in capo al cedente Il punto di collegamento tra le diverse discipline è costituito dalla prova del trasporto o della spedizione dei beni fuori dal territorio della UE, che si fonda sulla prova dell’esportazione. Nell’ipotesi sopra descritta quindi restano in capo al soggetto cedente, che effettua la cessione all’esportazione non imponibile ai fini IVA, gli adempimenti di natura fiscale previsti dalla normativa IVA, non assumendo rilevanza a tale fine il soggetto, diverso, che è stato indicato come esportatore nella dichiarazione doganale, in applicazione dei criteri definiti dalla legislazione doganale. Infatti, la fattura emessa a fronte di una cessione all’esportazione con la partita IVA italiana attribuita a un soggetto non stabilito nella UE a seguito della nomina del rappresentante fiscale assume rilevanza ai fini della determinazione dello status di esportatore abituale di tale soggetto e quindi concorre alla formazione del plafond IVA disponibile, anche se nella dichiarazione doganale di esportazione lo stesso non figura come esportatore, in ragione delle disposizioni di natura fiscale applicabili non avendo alcun effetto al riguardo quanto previsto dalla regolamentazione doganale in materia di esportatore. Il soggetto cedente, interessato ad acquisire la prova che le merci oggetto di cessione all’esportazione abbiano effettivamente lasciato il territorio doganale dell’Unione sarà a tal fine indicato con la relativa partita IVA nel campo 44 della dichiarazione doganale di esportazione, ove saranno indicati anche gli estremi della relativa fattura. Per l’indicazione della partita IVA italiana attribuita ad un soggetto non stabilito nella UE a seguito della nomina di un rappresentante fiscale sarà utilizzato il codice documento “02YY”.