I contribuenti che entro il 31 maggio 2019 si sono avvalsi della chiusura delle liti o della definizione dei processi verbali di constatazione, e che hanno optato per pagare le somme dovute in modo rateale, sono chiamati alla cassa per pagare la seconda rata. La scadenza per il pagamento è fissata per il 31 agosto, sabato, che slitta a lunedì 2 settembre. La chiusura delle liti pendenti si è “perfezionata” con il versamento eseguito entro il 31 maggio 2019. I contribuenti che si sono avvalsi della definizione agevolata, di cui all'articolo 6 del decreto – legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito dalla legge 136/2018, hanno perciò dovuto presentare la domanda ed eseguire il primo o unico pagamento degli importi dovuti entro il 31 maggio 2019. Con la definizione agevolata dei processi verbali di constatazione (articolo 1, decreto - legge 119/2018), i contribuenti hanno potuto definire integralmente, senza applicazione delle sanzioni, le violazioni, riferite a ciascun periodo d'imposta, oggetto di processo verbale di constatazione consegnato entro il 24 ottobre 2018, in materia di imposte sui redditi e relative addizionali, contributi previdenziali e ritenute, imposte sostitutive, imposta regionale sulle attività produttive (Irap), imposta sul valore degli immobili all'estero (Ivie), imposta sul valore delle attività finanziarie all'estero (Ivafe) e Iva. La definizione si è perfezionata con la presentazione della dichiarazione ed il versamento in unica soluzione o della prima rata entro il 31 maggio 2019. Per la chiusura delle liti è disposto che se gli importi dovuti superano mille euro è ammesso il pagamento rateale, in un massimo di 20 rate trimestrali. Anche per la definizione dei processi verbali, senza alcun limite di importo, è ammesso il pagamento rateale, in un massimo di 20 rate trimestrali. Il termine di pagamento delle rate successive alla prima scade il 31 agosto, 30 novembre, 28 febbraio e 31 maggio di ciascun anno a partire dal 2019. La seconda rata in scadenza sabato 31 agosto, slitta a lunedì 2 settembre. Sulle rate successive alla prima, si applicano gli interessi legali, dovuti nella misura dello 0,8% annuo, calcolati dal 1° giugno 2019 alla data del versamento. È inoltre stabilito che in caso di tardivo pagamento di una rata diversa dalla prima entro il termine di pagamento della rata successiva, si procede all'iscrizione a ruolo dell'eventuale frazione non pagata, della sanzione del 30%, commisurata all'importo non pagato o pagato in ritardo, e dei relativi interessi. L'iscrizione a ruolo non è eseguita se il contribuente si avvale del ravvedimento entro il termine di pagamento della rata successiva o, in caso di ultima rata o di versamento in unica soluzione, entro 90 giorni dalla scadenza. Il versamento insufficiente o il ritardo di pochi giorni nel pagamento non preclude la pace con il Fisco. Gli uffici devono tollerare i piccoli errori e i ritardi nei pagamenti, quando è evidente la volontà del contribuente di usare le definizioni agevolate, ravvedimento, mediazione, accertamento con adesione, o conciliazione. In tema di versamenti carenti, l'agenzia delle Entrate considera tollerabile il versamento insufficiente, a condizione che la differenza tra quanto dovuto e quanto pagato sia di entità lieve, tale da non configurare un atteggiamento incompatibile con la volontà di definizione amichevole, fermo restando che, a richiesta dell'ufficio, il contribuente dovrà procedere all'integrazione della differenza.