Con la circolare n. 7/E del 9 aprile 2019, l’Agenzia delle Entrate ha fornito importanti delucidazioni in relazione alle cause ostative al perfezionamento della procedura di definizione agevolata dei PVC nonché ai relativi effetti. Sul tema, parziali chiarimenti erano già stati forniti dal Direttore dell’Agenzia delle Entrate che, con il provvedimento n. 17776 del 23 gennaio 2019, aveva delineato l’ambito oggettivo-temporale della procedura nonché le modalità e termini di presentazione della dichiarazione e di versamento delle somme dovute. Il provvedimento precisava, inoltre, che il mancato perfezionamento della procedura, ai sensi dell’art. 1, comma 8, D.L. n. 119/2018, avrebbe: - precluso alla dichiarazione presentata dal contribuente di produrre gli effetti della definizione agevolata; - autorizzato l’Ufficio a procedere con l’ordinaria attività accertativa. Dopo un’attesa di tre mesi l’Ufficio è tornato sul punto, concentrandosi, questa volta, sugli effetti che verrebbero prodotti dal mancato perfezionamento della procedura. Cause ostative alla regolarizzazione L’Amministrazione finanziaria, nell’incipit del paragrafo n. 7, puntualizza che l’esito negativo della regolarizzazione può discendere dal riscontro dell’insussistenza dei “requisiti oggettivi o temporali” per accedere alla definizione. A titolo esemplificativo ma non esaustivo, la definizione sarebbe preclusa non solo in relazione ai processi verbali notificati successivamente al 24 ottobre 2018 (data di entrata in vigore del D.L. n. 119/2018), ma anche a quelli che, seppure notificati entro il 24 ottobre 2018, fossero stati seguiti dalla notifica di un avviso di accertamento, di un atto di recupero o di un invito al contraddittorio ex art. 5, comma 1, D.Lgs. n. 218/1997, entro la suddetta data. Non solo. Tra le cause ostative individuate dall’Ufficio vi rientrerebbe anche il mancato assolvimento da parte del contribuente degli “adempimenti previsti dalla legge e dal provvedimento”, quali la mancata o tardiva presentazione della dichiarazione nonché il mancato, intempestivo o carente versamento degli importi dovuti. Ciò significa che anche il lieve ritardo nel pagamento delle somme dovute o l’insufficiente versamento non sarebbero “scusabili” e neutralizzerebbero tutti gli effetti della definizione. Conseguenze del mancato perfezionamento Cosa significa che gli effetti premiali della definizione di cui all’art. 1 del D.L. n. 119/2018 verrebbero meno in caso di mancato perfezionamento della procedura? Semplice. Il contribuente decadrebbe dalla facoltà di definire il contenuto integrale del processo verbale di constatazione e non avrebbe la possibilità di presentare nuovamente la relativa dichiarazione per le contestazioni in oggetto. A quel punto l’Agenzia delle Entrate sarebbe legittimata a procedere con l’ordinaria attività accertativa e notificare il conseguenziale avviso di accertamento, avente ad oggetto le violazioni contenute nel processo verbale. Tuttavia, nella liquidazione della maggiore imposta dovuta, l’Ufficio dovrà scomputare quanto già eventualmente versato dal contribuente e richiedere solo gli importi residui. Non solo. Oltre alla maggiore imposta dovuta, il contribuente sarà tenuto a versare: - gli interessi sulle imposte eventualmente già versate e su quelle ancora dovute; In particolare: - i primi dovranno essere calcolati sino alla data di avvenuto versamento posto in essere dal contribuente ai fini della definizione agevolata non perfezionatasi; - i secondi sulle maggiori imposte ancora dovute, calcolati sino alla data di eventuale versamento. - le sanzioni che, invece, saranno calcolate sulla base della maggiore imposta riferita a tutte le violazioni constatate nel processo verbale. Ciò significa che, ai fini del calcolo delle sanzioni, l’Ufficio terrà conto degli importi eventualmente versati che, quindi, non verrebbero scomputati. Il disposto si pone come logico corollario della mancata spettanza degli effetti premiali: la definizione non si realizza? Il contribuente non ha diritto ad alcuno sconto. Termini di decadenza dell’attività di accertamento Il mancato perfezionamento della procedura autorizzerebbe l’Ufficio a procedere con l’ordinaria attività di accertamento, usufruendo di un consistente differimento dei termini per notificare l’avviso di accertamento. Infatti, in deroga a quanto previsto dalla Statuto dei diritti del contribuente, il Legislatore ha stabilito per i periodi d’imposta fino al 31 dicembre 2015, oggetto dei processi verbali di constatazione definibili, una proroga di due anni dei termini di decadenza dell’attività di controllo di cui agli articoli 43, D.P.R. n. 600/1973, 57 del D.P.R. n. 633/1972 e 20, comma 1, D.Lgs. n. 472/1997. Sul punto, l’Agenzia ha precisato che la proroga opererebbe a prescindere dalla circostanza che il contribuente destinatario dell’attività di verifica si sia avvalso della definizione agevolata del verbale e indipendentemente dal perfezionamento o meno della stessa. In altri termini, l’Ufficio potrà procedere con l’attività di controllo entro i termini ordinari di decadenza, prorogati di due anni nel caso di periodi di imposta fino al 2015 compreso, sia: (i) nell’ipotesi di perfezionamento della procedura agevolata, laddove dovessero emergere ulteriori maggiori imponibili da recuperare a tassazione (in relazione alle annualità di imposta e ai settori impositivi oggetto della procedura), sia (ii) nell’ipotesi di mancato accesso alla definizione agevolata o di mancato perfezionamento della procedura, sempre in relazione ai periodi di imposta definibili e con esclusivo riferimento ai rilievi contenuti nel processo verbale.