Ultimi giorni per la definizione agevolata dei Pvc: entro il 31 maggio, infatti, i contribuenti dovranno presentare la dichiarazione correttiva per i maggiori imponibili contestati. L’ambito di applicazione Sono definibili i verbali già consegnati al contribuente al 24 ottobre 2018 con i quali siano state contestate violazioni di carattere sostanziale che hanno inciso sulla determinazione della base imponibile o sul versamento del tributo e che determinino l’applicazione di sanzioni irrogabili. Sono definibili anche le violazioni relative agli obblighi contabili prodromiche alle maggiori imposte contestate. Escluse, invece, le contestazioni di violazioni rilevabili normalmente attraverso i controlli automatizzati (articoli 36-bis e 54-bis del Dpr 633/1972) e formali (articolo 36-ter del Dpr 600/1973). La definizione non sana la sanzione amministrativa dal 25 al 50% prevista per l’utilizzo di fatture per operazioni inesistenti per la parte indeducibile perché riferita a ricavi fatturati (e tassati) dal contribuente. I periodi di imposta La sanatoria può riguardare tutte le contestazioni relative a uno o più periodi di imposta oggetto di verbale per i quali al 31 dicembre 2018 non fossero spirati i termini di accertamento. Quindi, ipotizzando un Pvc relativo a Iva, Ires e Irap, per gli anni dal 2014 al 2016, il contribuente da un lato può scegliere di regolarizzare anche solo un’annualità, dall’altro è tenuto a pagare tutte le imposte contestate. Le cause ostative Non sono definibili le violazioni già confluite in atti impositivi (accertamenti, atti di recupero) notificati entro il 24 ottobre 2018 avendo però riguardo a ciascun periodo di imposta. Ciò significa che se il Pvc contestava gli anni dal 2014 al 2016, e al 24 ottobre 2018 era stato notificato solo l’accertamento del 2014, il contribuente potrà definire in via agevolata il 2015 e 2016. Ostativi sono anche gli inviti al contraddittorio per l’adesione al Pvc notificati entro il 24 ottobre 2018. La modalità Il contribuente deve presentare, entro il 31 maggio 2019, una dichiarazione, utilizzando il modello previsto per l’annualità da definire, barrando la casella «Correttiva nei termini» e ciò anche nel caso di dichiarazione originariamente omessa. Nell’ipotesi in cui per lo stesso periodo d’imposta era prevista la presentazione autonoma di una singola dichiarazione per ciascun tributo, occorrerà presentare più correttive nei termini. La nuova dichiarazione deve contenere i valori di quella originaria integrati e/o rettificati con gli elementi constatati nel verbale. Non è possibile inserire eventuali nuovi valori (a sfavore o a favore) che esulano dalle constatazioni del processo verbale anche nell’ipotesi di omessa presentazione della dichiarazione. È possibile considerare le detrazioni di imposta, le deduzioni dal reddito, le perdite solo se già originariamente dichiarate. Le perdite Dall’imponibile risultante nella correttiva nei termini non possono essere scomputate, anche se disponibili, ulteriori perdite pregresse rispetto a quelle già utilizzate nella dichiarazione originaria. È consentito tuttavia, regolarizzare i periodi di imposta successivi, anche se non contenuti nel Pvc, nei quali è stata riportata e/o utilizzata la perdita rettificata con la definizione. Anche per queste annualità, occorrerà presentare le correttive nei termini beneficiando dell’annullamento di interessi e sanzioni. Le somme dovute Entro il 31 maggio 2019, devono essere versate le imposte autoliquidate o al riversamento del credito indebitamente compensato, senza applicazione degli interessi e delle sanzioni irrogabili. Il pagamento può avvenire in un’unica soluzione o in un massimo di venti rate di pari importo. Non è possibile avvalersi della compensazione. Il mancato perfezionamento In caso di mancato perfezionamento della definizione non spettano gli effetti premiali previsti e saranno dovuti interessi e sanzioni sulle maggiori imposte al lordo di quanto già versato.