La definizione agevolata delle liti fiscali pendenti rientra tra le misure agevolative disciplinate dal decreto fiscale 2019, che ha introdotto il vasto programma della c.d. pace fiscale. Ai sensi dell'art. 6 del decreto, possono essere definite, mediante il pagamento di una somma determinata in misura agevolata, le controversie in cui è parte l’Agenzia delle Entrate, pendenti in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello in Cassazione e anche a seguito di rinvio. Sono ancora molti i dubbi interpretativi relativi alla suddetta definizione agevolata, dubbi che non hanno trovato risposta certa nei provvedimenti dell'Agenzia delle Entrate con cui è stata approvata la domanda per la definizione nonchè i relativi codici tributo per il versamento del quantum dovuto. Tra i vari interrogativi per cui non vi è ancora espressa posizione da parte dell'Agenzia delle Entrate, vi è quello vertente sulla possibilità di definire le controversie tributarie pendenti, anche in ipotesi di ritenuta inammissibilità del ricorso introduttivo. La norma, invero, ai fini della definizione, richiede esclusivamente che le controversie instaurate dinanzi le giurisdizioni tributarie siano pendenti alla data di presentazione della domanda. Bisogna chiedersi, quindi, che significato debba essere attribuito, ai fini che qui interessato, alla locuzione "liti fiscali pendenti" e, soprattutto, occorre chiarire se in tale genus rientrano anche le controversie introdotte con ricorsi inammissibili. Le precedenti definizioni delle liti Non è la prima volta che il legislatore concede ai contribuenti la possibilità di chiudere le liti fiscali pendenti dinanzi alla giurisdizione tributaria. Si possono elencare, da ultimo, le definizioni agevolate disciplinate dal D.L. n. 50/2017 (definizione 2017), dal D.L. n. 98/2011 (definizione 2011) e dal D.L. n. 289/2002 (condono 2002). Sebbene vi siano talune differenze, sussistono però moltissime analogie tra l'attuale definizione agevolata e quelle precedenti, soprattutto per quanto concerne la condizione, intrinsecamente necessaria, di lite fiscale pendente intesa come lite già instaurata con atto introduttivo alla data di entrata in vigore della normativa sulla definizione agevolata, e non conclusa con sentenza passata in giudicato al momento della presentazione della domanda di definizione. Alla luce di ciò, si ritengono utili, anche al fine di dare risposta ai quesiti ancora aperti in merito all'attuale definizione agevolata, i chiarimenti resi dall'Agenzia delle Entrate nell'ambito delle precedenti definizioni, dai quali, a rigor di logica, non ci si dovrebbe discostare ai fini dell'interpretazione normativa dell'attuale art. 6, D.L. n. 119/2018. Invero, è proprio facendo riferimento ai provvedimenti emessi dall'Agenzia delle Entrate nell'ambito delle precedenti definizioni che è possibile trarre utili risposte in ordine al problema dei ricorsi dichiarati inammissibili. Il problema dei ricorsi dichiarati inammissibili Con la circolare n. 48/E del 24 ottobre 2011 (par. 2.3), per la definizione introdotta nel 2011, l'Agenzia delle Entrate esplicitamente ha ammesso alla definizione agevolata anche le liti instaurate mediante ricorsi proposti oltre i termini prescritti dalla legge ovvero privi dei requisiti di forma e di contenuto previsti dall'art. 18, D.Lgs. n. 546 del 1992 (quali ad esempio, la sottoscrizione), purchè non fosse già intervenuta pronuncia definitiva di inammissibilità. Nel medesimo senso, l'Agenzia delle Entrate si è espressa anche con la circolare n. 22/E del 28 luglio 2017 relativa alla definizione agevola del 2017 (cfr. par. 2 della circolare). In tale ultima circolare, tuttavia, l'Agenzia delle Entrate dopo aver ricondotto nell'alveo delle liti definibili anche quelle instaurate mediante ricorsi affetti da vizi di inammissibilità, non trascende dall'evidenziare l'orientamento espresso dalla Suprema Corte di Cassazione con sentenza n. 1271 del 22 gennaio 2014, in tema di controversie instaurate tardivamente nell'ambito della definizione delle liti fiscali pendenti prevista dall'art. 16, D.L. 289/2002 (condono 2002). Lite pendente, lite reale, lite strumentale Tale pronuncia appare interessante in quanto rimarca il concetto, già più volte ribadito dai giudici di legittimità, di "lite reale", che al pari del concetto di "lite pendente", sembrerebbe assumere una rilevanza determinante ai fini della definizione agevola delle controversie tributarie. Secondo la Suprema Corte, invero, la lite deve considerarsi pendente anche in ipotesi di ritenuta inammissibilità del ricorso, dovendo tale disposizione pur sempre riferirsi a liti "reali" che abbiano, cioè, ancora un margine di incertezza e che sia, pertanto, interesse non solo del contribuente, ma anche dell'amministrazione definire. Tanto significa che l'Agenzia delle Entrate potrebbe denegare la definizione agevolata qualora si sia configurata una forma di abuso del processo ovvero siano stati utilizzati strumenti processuali per perseguire finalità eccedenti o deviate rispetto a quelle per le quali l'ordinamento appresta alla parte tali mezzi di tutela della propria posizione sostanziale. Bisogna stabilire quindi, anche per dare risposta al quesito posto, quando la lite fiscaledebba considerarsi "strumentale". Secondo gli ermellini tale forma di abuso dovrebbe ritenersi sussistente "in presenza di elementi dai quali emerga, in modo evidente ed inequivoco, il carattere meramente fittizio e artificioso della controversia principale, instaurata, nonostante la palese tardività, al solo fine di creare il presupposto per poter fruire del beneficio: un chiaro elemento sintomatico della configurabilità di un uso abusivo del processo è costituto dal fatto che il contribuente abbia impugnato l'atto impositivo ben oltre i termini di legge [...] senza nulla argomentare in ordine alla perdurante ammissibilità dell'impugnazione nonostante il tempo trascorso". Alla luce di siffatto orientamento, il contribuente potrebbe vedersi rigettare la domanda di definizione agevolata della lite fiscale pendente da parte dell'Agenzia delle Entrate, qualora la controversia sia stata introdotta oltre i termini di legge e non vi sia stata alcuna argomentazione del ricorrente atta a delineare il thema decidendum anche in merito alla tardività dell'atto introduttivo del giudizio, ad esempio, chiedendone la rimessione in termini per l'impugnazione ovvero affermando di non aver ricevuto la notifica dell'atto impositivo o contestando lo stesso procedimento notificatorio. L’abuso impedisce la definizione Pertanto, benchè non vi siano ancora provvedimenti espliciti dell'Agenzia delle Entrate finalizzati a dare risposta a tale interrogativo nell'ambito dell'attuale definizione agevolata, stando al tenore letterale della norma di riferimento e sulla falsariga delle circolari relative alle precedenti definizioni, non vi sarebbe alcun impedimento alla definizione agevolata delle controversie tributarie, pur instaurate con ricorsi di per sé inammissibili, salvo che non vi sia stato un evidente abuso dello strumento processuale al solo fine di creare artificiosamente un contenzioso che permetta il pagamento di una minore imposta rispetto a quanto accertato, grazie a provvedimenti premiali di cui si abbia anticipato sentore. Ciò anche nelle ipotesi in cui sia intervenuta pronuncia di inammissibilità e purchè tale pronuncia non sia già divenuta definitiva alla data di presentazione della domanda.