L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha pubblicato la modulistica per accedere alla definizione agevolata dei debiti tributari maturati a titolo di imposta di consumo sui prodotti succedanei dei prodotti da fumo (sigarette elettroniche e non). Definizione agevolata delle imposte di consumo L’art. 8 del decreto fiscale 2019 consente la definizione agevolata di debiti tributari maturati fino al 31 dicembre 2018 - per i quali non sia intervenuta sentenza passata in giudicato - relativi alle imposte di consumo sui prodotti di cui all’art. 62-quater, commi 1 e 1-bis, del D.Lgs. n. 504/1995 (Testo unico accise), ossia: - i prodotti contenenti nicotina o altre sostanze idonei a sostituire il consumo dei tabacchi lavorati (c.d. succedanei del tabacco); - i prodotti liquidi da inalazione senza combustione costituiti da sostanze diverse dal tabacco, non destinati ad essere usati come medicinali, contenenti o meno nicotina. La definizione agevolata delle imposte di consumo è ammessa con il versamento di una somma pari al 5% degli importi dovuti e non sono dovuti interessi moratori e sanzioni. Attraverso una sanatoria di particolare favore, il legislatore ha inteso definire i contenziosi pendenti su prodotti la cui tassazione è stata oggetto di un acceso dibattito, colpendo sostanze che non contengono tabacco nè, in molti casi, nicotina. In materia, peraltro, è intervenuta la Corte Costituzionale, la quale ha sancito la legittimità dell’imposta di consumo sui prodotti succedanei del tabacco, anche per inalazione, contenenti nicotina o meno, alla luce del principio di capacità contributiva di cui all’art. 53 della Costituzione. Secondo i giudici della Corte, infatti, finalità primaria del provvedimento è compensare la diversa entrata erariale (l’accisa sui tabacchi lavorati), erosa dal mercato delle sigarette elettroniche, colpire beni voluttuari e tutelare la salute, disincentivando l’utilizzo di prodotti che potrebbero costituire un tramite verso il tabacco (Corte Costituzionale, sentenza n. 240/2017). Modalità operative Al fine di beneficiare della definizione agevolata, il soggetto obbligato è tenuto a manifestare all’Agenzia delle Dogane, entro il termine perentorio del 30 aprile 2019, la propria intenzione di aderirvi. La modulistica è differenziata a seconda del tipo di prodotto e del soggetto obbligato: - per i prodotti contenenti nicotina o altre sostanze idonei a sostituire il consumo dei tabacchi lavorati nonché i dispostivi meccanici ed elettronici, comprese le parti di ricambio deve essere utilizzato il modulo 1 per il depositario e il modulo 2 per il rappresentante fiscale; - per i prodotti da inalazione senza combustione costituiti da sostanze liquide, contenenti o meno nicotina deve essere utilizzato il modulo 3 per il depositario e il modulo 4 per il rappresentante fiscale. In ogni caso, il dichiarante è tenuto a indicare l’ammontare dell’imposta di consumo dovuta. Qualora il soggetto obbligato, inoltre, non abbia ottemperato all’inoltro all’Agenzia delle Dogane dei prospetti riepilogativi relativi alle immissioni in consumo destinate ai punti vendita e ai consumatori finali, di cui all’art. 6, comma 7, D.M. 29 dicembre 2014, tali prospetti devono essere allegati alla dichiarazione stessa. Il soggetto obbligato deve altresì dichiarare che i dati indicati nei prospetti riepilogativi sono conformi a quelli risultanti dalla documentazione contabile. La dichiarazione di adesione deve essere inviata via PEC all’indirizzo monopoli.accise@pec.aams.it. A seguito della presentazione della domanda, l’Agente della riscossione comunica, entro il 30 giugno 2019, l’ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, nonché quello delle singole rate, e il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse. Il pagamento dell’importo dovuto, infatti, può essere effettuato in unica soluzione, entro il 31 luglio 2019, o in 120 rate mensili previa prestazione di una garanzia a copertura di 6 mensilità. Gli effetti della domanda A seguito della presentazione della domanda, relativamente ai carichi definibili: - sono sospesi i termini di prescrizione e decadenza; - sono sospesi, fino alla scadenza della prima o unica rata delle somme dovute a titolo di definizione, gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti dilazioni in essere alla data di presentazione; - non possono essere iscritti nuovi fermi amministrativi e ipoteche, fatti salvi quelli già iscritti alla data di presentazione; - non possono essere avviate nuove procedure esecutive nè possono essere proseguite le procedure esecutive precedentemente avviate, salvo che non si sia tenuto il primo incanto con esito positivo; - il pagamento della prima o unica rata delle somme dovute a titolo di definizione determina l’estinzione delle procedure esecutive precedentemente avviate, salvo che non si sia tenuto il primo incanto con esito positivo; - il debitore non è considerato inadempiente ai fini di cui agli articoli 28-ter e 48-bis del D.P.R. n. 602/1973. I giudizi pendenti Il contribuente che chiede di aderire alla definizione agevolata assume contestualmente l’impegno a rinunciare ai giudizi pendenti aventi a oggetto gli stessi ruoli. Nelle more del pagamento delle somme dovute, i giudizi vengono sospesi dal giudice, previa presentazione di copia della dichiarazione. L’estinzione del giudizio è subordinata all’effettivo perfezionamento della definizione e alla produzione della documentazione attestante i pagamenti effettuati; in caso contrario, il giudice revoca la sospensione su istanza di una delle parti. Decadenza dai benefici Il mancato pagamento di sei mensilità consecutive determina la decadenza dal beneficio del pagamento rateale nonché l’obbligo di versamento degli importi dovuti residui entro 60 giorni dalla scadenza dell’ultima rata non pagata. La definizione agevolata perde efficacia, inoltre, se l’Agenzia delle dogane e dei monopoli, entro il termine di prescrizione delle imposte, accerta la non veridicità dei dati comunicati con la dichiarazione.