Il giorno 10 giugno 2019 rappresenta un termine ordinatorio o perentorio per poter presentare la domanda di definizione agevolata all'Agenzia delle entrate? La Corte di Cassazione con l'ordinanza interlocutoria n. 31126 del 28 novembre 2019 si è schierata per il termine ordinatorio del termine. Questo perché - si legge nella decisione - sul fronte strettamente giurisprudenziale c'è un filone maggioritario secondo cui il termine del 10 giugno 2019 ha natura ordinatoria in quanto laddove si intende perentorio è la legge stessa che deve indicarlo e nel caso di specie non accade. I Supremi giudici, tuttavia, hanno ricordato come la recente ordinanza n. 28493/19 - decidendo su ricorso per Cassazione del contribuente avverso sentenza della Commissione tributaria regionale che aveva accolto l'appello dell'Amministrazione finanziaria, confermando l'avviso di accertamento volto al recupero di imposte dirette e di Iva, ha respinto l'istanza di sospensione pervenuta via posta presso la Cancelleria in data 11 giugno 2019 ritenendo che per espressa previsione di legge, al fine di ottenere l'effetto sospensivo ex articolo 6 del Dl 119 del 2018 sino al 31 dicembre 2020, deve essere depositata avanti l'autorità giudiziaria avanti alla quale pende il processo la copia della domanda di definizione e del versamento, entro il termine perentorio del 10 giugno 2019. Tra le due interpretazioni giurisprudenziali i Supremi giudici con il provvedimento hanno dato seguito alla linea pro contribuente ritenendo che lo spirare del termine del 10 giugno 2019 previsto per il deposito della relativa domanda non determina la decadenza del contribuente dalla facoltà di chiedere la detta sospensione, trattandosi di un termine di natura ordinatoria-acceleratoria, vista peraltro l'assenza di espresse previsioni che ne stabiliscano la perentorietà e considerato il favor legislativo per la definizione agevolata.