L’Agenzia delle Entrate ha emanato la circolare n. 11/E del 15 maggio 2019, avente ad oggetto la definizione agevolata delle irregolarità formali. Si veda: Definizione agevolata delle irregolarità formali: la circolare esplicativa delle Entrate L’articolo 9 del D.L. 119/2018 ha previsto la possibilità di definire le irregolarità, le infrazioni e le inosservanze di obblighi o adempimenti, di natura formale, che non rilevano sulla determinazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi, dell’IVA e dell’IRAP e sul pagamento dei tributi, commesse fino al 24 ottobre 2018 con il pagamento di 200 europer ciascun periodo d'imposta, si tratta per l’appunto delle irregolarità formali. Il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 62274 del 15 marzo 2019 ha disciplinato le modalità di attuazione della definizione agevolata in questione, la nuova circolare fornisce invece i chiarimenti in merito all’ambito di applicazione. Ambito soggettivo e oggettivo L’Agenzia dell’Entrate ha chiarito che tutti i contribuenti, indipendentemente dall’attività svolta, dal regime contabile adottato e dalla natura giuridica, possono regolarizzare infrazioni, inosservanze o omissioni aventi natura formale, commesse in materia di imposta sul valore aggiunto, di imposta sulle attività produttive, imposte dirette e relative addizionali, imposte sostitutive, ritenute alla fonte e crediti d’imposta. Dal punto di vista oggettivo possono essere definite le irregolarità, le infrazioni e le inosservanze di obblighi o adempimenti di natura formale, commesse entro il 24 ottobre 2018, purché le stesse non rilevino sulla determinazione della base imponibile, sulla liquidazione e sul pagamento dell’imposta sul valore aggiunto, dell’imposta sulle attività produttive, delle imposte dirette e relative addizionali, delle imposte sostitutive, delle ritenute alla fonte e dei crediti d’imposta. Si tratta di inosservanze di formalità ed adempimenti suscettibili di ostacolare l’attività di controllo, anche solo in via potenziale; poiché diversamente le stesse costituirebbero violazioni “meramente formali”. L’Agenzia dell’Entrate ha fornito alcuni esempi: - la presentazione di dichiarazioni annuali redatte non conformemente ai modelli approvati; - l’omessa o irregolare presentazione delle comunicazioni dei dati delle fatture emesse e ricevute o delle liquidazioni periodiche IVA; - l’omessa, irregolare o incompleta presentazione degli elenchi Intrastat; - l’irregolare tenuta e conservazione delle scritture contabili; - l’omessa restituzione dei questionari inviati dall’Agenzia o da altri soggetti autorizzati, o la restituzione dei questionari con risposte incomplete o non veritiere; - l’anticipazione di ricavi o la posticipazione di costi in violazione del principio di competenza, sempre che la violazione non incida sull’imposta complessivamente dovuta nell’anno di riferimento; - le irregolarità od omissioni compiute dagli operatori finanziari; - la violazione degli obblighi inerenti alla documentazione e registrazione delle operazioni imponibili ai fini IVA, quando la violazione non ha inciso sulla corretta liquidazione del tributo; - la violazione degli obblighi inerenti alla documentazione e alla registrazione delle operazioni non imponibili, esenti o non soggette ad IVA, quando la violazione non rileva neppure ai fini della determinazione del reddito; - l’irregolare applicazione delle disposizioni concernenti l’inversione contabile, in assenza di frode; - l’omessa o irregolare indicazione dei costi black list in dichiarazione. Esclusioni Sono escluse dalla regolarizzazione ovviamente le violazioni sostanziali cioè quelle violazioni che incidono sulla determinazione dell’imponibile, dell’imposta o sul pagamento del tributo. Inoltre, sono escluse, per espressa previsione normativa, le infrazioni, le inosservanze e le omissioni afferenti: - ad ambiti impositivi diversi da quelli elencati dalla normativa; - ad atti divenuti definitivi; - ad atti pendenti al 19 dicembre 2018 ma divenuti definitivi anteriormente al versamento della prima rata dovuta per la regolarizzazione; - ad atti di contestazione o irrogazione delle sanzioni emessi nell’ambito della procedura di voluntary disclosure, compresi gli atti emessi a seguito del mancato perfezionamento della procedura. La regolarizzazione non può riguardare le violazioni riferibili al tributo aventi natura sostanziale. Per cui non può essere definita: - l’omessa presentazione del modello F24 a saldo zero; - la “tardiva” presentazione della garanzia fideiussoria nell’ambito della liquidazione IVA di gruppo; - l’acquisto di beni o servizi da parte del cessionario/committente senza che sia stata emessa fattura nei termini di legge o con emissione di fattura irregolare da parte del cedente/prestatore. Inoltre, sono esclusi: - l’omessa presentazione delle dichiarazioni fiscali, anche senza debito d’imposta; - l’omessa presentazione dei modelli per la comunicazione degli studi di settore; - l’indicazione di componenti negativi indeducibili, come nell’ipotesi di fatture ricevute a fronte di operazioni oggettivamente inesistenti; - le irregolarità consistenti nella mancata emissione di fatture, ricevute e scontrini fiscali, quando hanno inciso sulla corretta determinazione e liquidazione del tributo; - l’omessa o irregolare presentazione delle liquidazioni periodiche IVA quando la violazione ha avuto riflessi sul debito d’imposta. Adempimenti per la regolarizzazione Gli interessati ai fini della regolarizzazione devono: - versare le somme. Il contribuente è tenuto al versamento dell’importo di 200 euro per ciascun periodo d’imposta, suddiviso in due rate di pari importo, scadenti il 31 maggio 2019 e il 2 marzo 2020 o in un’unica soluzione entro il 31 maggio 2019; - rimuovere le irregolarità o le omissioni. La regolarizzazione si perfeziona con il versamento delle somme dovute e la “rimozione delle irregolarità od omissioni”. La rimozione va effettuata, al più tardi, entro il 2 marzo 2020. Tuttavia, nel caso in cui il contribuente non abbia rimosso tutte le irregolarità commesse, si consente, in presenza di un giustificato motivo, di provvedervi entro trenta giorni dalla ricezione di invito da parte dell’Agenzia delle Entrate. In ogni caso la mancata rimozione, spontanea o su invito, di tutte le irregolarità, non pregiudica il perfezionamento della definizione in riferimento alle altre violazioni correttamente regolarizzate all’interno del medesimo periodo d’imposta. Occorre evidenziare che nei casi di mancato perfezionamento della regolarizzazione, ad esempio, nei casi di parziale pagamento delle somme dovute per definire ciascun periodo d’imposta, il contribuente non ha diritto al rimborso delle somme versate. Violazioni formali e controversia tributaria pendente L’articolo 9 del D.L. 119/2018 consente di definire le irregolarità anche se oggetto di controversia tributaria pendente. Va da sé che nelle ipotesi di controversie aventi ad oggetto atti che contestano violazioni commesse ai sensi dell’art. 7-bis del d.lgs. n. 241 del 1997, sia per tardiva trasmissione delle dichiarazioni (violazioni formali) sia per omessa trasmissione (violazioni sostanziali), la sanatoria è consentita solo per le violazioni formali, dovendosi ricorrere alla definizione di cui all’articolo 6 per sanare le violazioni sostanziali. Nel caso di adesione alla definizione di cui all’articolo 9 in pendenza di causa, il contribuente dovrà comunicare la rinuncia al giudizio a seguito del perfezionamento della definizione. Proroga dei termini di decadenza Il legislatore ha introdotto la proroga di due anni dei termini di decadenza dell’attività sanzionatoria con riferimento alle violazioni formali constatate in un processo verbale, commesse fino al 31 dicembre 2015. Potrebbe anche interessarti: Definizione agevolata delle irregolarità formali: la circolare esplicativa delle Entrate