Con la legge di conversione del decreto Crescita (legge 28 giugno 2019 n. 58) sono stati riaperti i termini per presentare le domande di definizione agevolata dei ruoli consegnati agli agenti della riscossione nel periodo 01.01.2000 – 31.12.2017. La definizione agevolata è giunta alla sua terza edizione, da qui la denominazione “rottamazione ter” per la quale è possibile presentare la domanda fino al 31 luglio 2019. Vediamo quali sono gli effetti della rottamazione ter in presenza di debiti INAIL e sulla valutazione della regolarità in presenza di DURC. Rottamazione ter La “rottamazione ter” è la terza definizione agevolata dei debiti e riguarda quelli dichiarati agli agenti della riscossione nel periodo 01.01.2010 – 31.12.2017. Il termine per la presentazione della domanda di adesione alla rottamazione ter, scaduto il 30 aprile 2019, è stato differito al 31 luglio 2019 dalla legge n. 58/2019 di conversione del decreto Crescita (decreto legge n. 34/2019). A coloro che aderiscono a questa nuova definizione è offerta la possibilità di: - non pagare le sanzioni civili e gli interessi di mora anche inseriti nei carichi iscritti a ruolo perché calcolati dall’ente creditore; - effettuare il pagamento anche a rate corrispondendo gli interessi di rateazione del 2%. Sono dovuti gli importi dovuti a titolo di aggio, spese per procedure esecutive e diritti di notifica da corrispondere all’Agenzia di Riscossione. Per quali debiti? Non è possibile chiedere la definizione agevolata per i debiti riferiti a: - recupero degli aiuti di Stato considerati illegittimi dall'Unione Europea - crediti derivanti da condanne pronunciate dalla Corte dei conti - multe, ammende e sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna - sanzioni diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o per violazione degli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti agli enti previdenziali. N.B. Le multe stradali sono considerate un debito dovuto, ma non sono dovuti gli interessi di mora e le eventuali maggiorazioni. Soggetti ammessi I soggetti ammessi alla definizione agevolata sono coloro che: - non hanno mai aderito ad alcuna definizione - sono inadempienti con riguardo al pagamento delle rate (quindi decaduti) relative alle precedenti rottamazioni - sono debitori di sole sanzioni ed interessi di mora senza avere mai effettuato rottamazioni - abbiano aderito alla rottamazione ter dopo la precedente scadenza del 30 aprile ma prima del 30 giugno 2019. In questa ipotesi non deve essere effettuata alcuna comunicazione. I soggetti che intendono accedere alla definizione agevolata (tranne quelli indicati nell’ultimo punto dell’elenco precedente) devono presentare il modulo DA-2018-R reperibile sul sito dell’Agenzia delle Entrate – Riscossione. La presentazione del modello può essere effettuata presso gli sportelli dell’Agenzia delle Entrate e Riscossione, tramite PEC agli indirizzi di pertinenza elencato nell’allegato alla domanda o tramite il form telematico. Modalità di pagamento Come nelle precedenti versioni della definizione agevolata, è possibile effettuare il pagamento del debito con le seguenti modalità: - in un'unica soluzione entro il 30 novembre 2019 (sia per la nuova rottamazione che per la regolarizzazione della precedente) - a rate, a seconda della situazione nella quale si trovano, ovvero a) per la nuova rottamazione, in 17 rate consecutive da versare in 5 anni delle quali la prima del 20% del debito entro il 30 novembre 2019 ed il debito residuo in 16 rate di pari importo a partire dal 2020 alle date del 28 febbraio, 31 maggio, 31 luglio e 30 novembre di ogni anno b) per la precedente rottamazione (in caso di mancato pagamento, entro il 7 dicembre 2018, delle rate di pagamento delle rate di luglio, settembre e ottobre 2018), il pagamento può essere effettuato con massimo di 9 rate consecutive da versare in 3 anni, la prima delle quali del 20% del debito entro il 30 novembre 2019 ed il debito residuo in 8 rate di pari importo a partire dal 2020 alle date del 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e 30 novembre di ciascun anno. Sulle rate dovute devono essere applicati gli interessi del 2% annuo con decorrenza 1° dicembre 2019. Entro il 31 ottobre 2019 l’Agenzia Entrate e Riscossione comunicherà gli importi da pagare. Definizione agevolata ai fini INAIL L’INAIL iscrive a ruolo i crediti relativi ai premi assicurativi oltre alle sanzioni civili ed interessi di mora. Le sanzioni civili e gli interessi di mora possono essere calcolati dall’INAIL: - in caso di evasione contributiva (mancato versamento del premio scaturito dalla non effettuazione di denunce obbligatorie) - per tardato pagamento dei premi - fino alla data di consegna del ruolo quando viene iscritto a ruolo anche il premio assicurativo. Tutte la sanzioni e gli interessi di mora sono oggetto di “falcidia” mentre è integralmente dovuto il pagamento del premio. L’adesione alla definizione agevolata comporta la rinuncia a qualsiasi contenzioso in atto e la conseguente accettazione del debito “rottamato”. La rottamazione ter non prevede alcun adempimento specifico ai fini INAIL che può soltanto recepire quanto accade fra il contribuente e l’Agenzia Entrate e Riscossione. La semplice presentazione della domanda di adesione interrompe, salvo i casi di espropri in fase avanzata, qualsiasi azione coattiva. DURC Ai fini della valutazione della regolarità DURC, le cartelle esattoriali presenti nell’ambito di applicazione della definizione agevolata non vengono prese in considerazione fino alla eventuale decadenza dal beneficio che si può manifestare esclusivamente a partire dal 30 novembre data di pagamento in unica soluzione o della 1° rata della rateazione. Eventuali DURC emessi durante il periodo di “sospensione” che va dalla presentazione della domanda fino alla decadenza dal beneficio, dovranno essere annullati. Osservazioni finali Non può sfuggire la circostanza che la definizione agevolata/rottamazione/pacificazione fiscale celi in realtà un condono. In questa ipotesi l’oggetto del condono è il totale delle sanzioni civili e degli interessi di mora dovuti dai contribuenti inadempienti. Questa misura si aggiunge alla cancellazione per legge dei debiti iscritti a ruolo dall’anno 2000 fino al 2010 per un importo totale, comprensivo di sanzioni ed interessi, di € 1.000 per annualità (10 cartelle da 999 euro ciascuna vengono tutte cancellate – in pratica un condono tombale gratuito) con la conseguenza che saranno cancellati dal bilancio degli enti importi rilevanti. In sostanza, per l’ennesima volta non si premia il contribuente che, a volte con fatica, riesce a rispettare gli adempimenti.