L’Agenzia delle Entrate ha emanato la risposta a interpello n. 177 del 31 maggio 2019 riguardante la definizione agevolata delle controversie tributarie. L’articolo 6 del D.L. n. 119/2018 ha disposto che le controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte l’Agenzia delle entrate, aventi ad oggetto atti impositivi, pendenti in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello in Cassazione e anche a seguito di rinvio, possono essere definite, a domanda del soggetto che ha proposto l’atto introduttivo del giudizio o di chi vi è subentrato o ne ha la legittimazione, con il pagamento di un importo pari al valore della controversia. La circolare dell’Agenzia delle entrate n. 6/E del 1° aprile 2019, ha chiarito che per atti impositivi si intendono: avvisi di accertamento, provvedimenti di irrogazione di sanzioni, atti di recupero dei crediti d'imposta indebitamente utilizzati e ogni altro atto di imposizione che rechi una pretesa tributaria quantificata. Per tale motivo se la definizione agevolata riguarda gli atti che recano una pretesa tributaria da parte dell’Agenzia, sono escluse le richieste del contribuente di restituzione di tributi. Ciò vale anche quando l’istanza di rimborso dovesse contenere o presupporre il riconoscimento di un’agevolazione tributaria, difettando comunque l’atto impositivo come inteso dall’articolo 6 in commento. Questo poiché è coerente col principio di carattere generale ribadito dalle sezioni unite della Cassazione secondo cui il condono incide sui debiti tributari dei contribuenti e non sui loro crediti, in quanto si traduce in una forma atipica di definizione del rapporto tributario, nella prospettiva di recuperare risorse finanziarie.