L’Agenzia delle Entrate ha emanato la risposta a interpello n. 166 del 28 maggio 2019 riguardante la definizione agevolata delle controversie tributarie e il consolidato nazionale. Il consolidato nazionale è stato introdotto nel 2003, dando rilevanza, dal punto di vista fiscale, al gruppo di imprese. Infatti, la tassazione di gruppo si sostanzia nella determinazione di un reddito complessivo globale, frutto della sommatoria dei redditi complessivi netti delle singole consolidate, considerati nel loro intero ammontare indipendentemente dalla quota di partecipazione riferibile al soggetto controllante. Alla consolidata spetta unicamente l’onere di comunicare alla controllante il reddito da essa conseguito al termine dell’esercizio, non dovendo assolvere al pagamento dell’imposta “teorica”, mentre la consolidante provvede a sommare, algebricamente e per intero, i risultati - positivi o negativi -, ad apportare le variazioni in aumento o in diminuzione conseguenti alle rettifiche di consolidamento, determinando così il reddito complessivo globale su cui liquida l’IRES dovuta. Il procedimento di accertamento sulla tassazione di gruppo ai fini IRES si articola su due distinti livelli: - il primo livello riguarda le società consolidate; - il secondo interessa la società consolidante. Con riferimento ad ogni singolo livello è prevista l’emissione di distinti avvisi di accertamento che hanno ad oggetto: per il primo livello, la rettifica della dichiarazione presentata da ciascuna società consolidata, ivi compresa la consolidante in qualità di consolidata, per la determinazione del reddito complessivo netto; per il secondo livello, la rettifica del Modello CNM (Consolidato nazionale e mondiale) avente ad oggetto il reddito complessivo globale e la liquidazione dell’imposta. Quindi, l’accertamento sul gruppo si compone di due livelli legati da un nesso di consequenzialità. Tra l’altro è stato stabilito l’obbligo per gli uffici di rettificare con atto unico, notificato tanto alla consolidata quanto alla consolidante, il reddito dichiarato dalla consolidata e il reddito complessivo dichiarato dalla consolidante. Il pagamento delle somme dovute in esecuzione dall’atto unico produce effetti a favore di entrambi sia se effettuato dalla consolidata che dalla consolidante. Con riferimento alla nuova definizione agevolata delle liti pendenti, l’articolo 6 del D.L. n. 119 del 2018 dispone che le controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte l’Agenzia delle entrate, aventi ad oggetto atti impositivi, pendenti in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello in Cassazione e anche a seguito di rinvio, possono essere definite, a domanda del soggetto che ha proposto l’atto introduttivo del giudizio o di chi vi è subentrato o ne ha la legittimazione. La società controllante può quindi definire la lite in relazione alla maggiore IRES effettiva contestata alla fiscal unit, con l’effetto di determinare la cessazione della materia del contendere anche nella controversia instaurata dalla controllata sull’avviso di accertamento ad essa notificato. E’ consentita la definizione della lite anche alla consolidata, prendendo a riferimento l’IRES “teorica” sul maggior imponibile risultante nell’ambito dell’accertamento di primo livello. Ciò posto, in relazione alla possibilità di scomputo degli importi che la consolidata ha versato in pendenza di giudizio, ciascun coobbligato solidale che decide di avvalersi della definizione non potrà scomputare dalle somme dovute per la definizione i versamenti già effettuati a titolo provvisorio dagli altri coobbligati che non si siano avvalsi personalmente della definizione. Lo scomputo è, quindi, ammesso solo in relazione alle somme eventualmente versate in via provvisoria dagli altri coobbligati che si avvalgono a loro volta della definizione e che in tal modo accettano anch’essi l’estinzione della controversia; in tal caso il pagamento potrà essere effettuato per la differenza da uno solo dei coobbligati, mentre gli altri devono definire la controversia con la sola presentazione dell’istanza. Il rimborso delle somme versate in eccesso rispetto a quanto dovuto per la definizione, invece, è sempre escluso.