L’Agenzia delle Entrate ha emanato la risposta a interpello n. 175 del 31 maggio 2019 riguardante la definizione agevolata delle controversie tributarie. L’articolo 6 del D.L. n. 119/2018 ha disposto che le controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte l’Agenzia delle entrate, aventi ad oggetto atti impositivi, pendenti in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello in Cassazione e anche a seguito di rinvio, possono essere definite, a domanda del soggetto che ha proposto l’atto introduttivo del giudizio o di chi vi è subentrato o ne ha la legittimazione, con il pagamento di un importo pari al valore della controversia. In caso di soccombenza dell’Agenzia delle entrate nell’ultima o unica pronuncia giurisdizionale non cautelare depositata alla data di entrata in vigore del presente decreto, le controversie possono essere definite con il pagamento: - del 40 per cento del valore della controversia in caso di soccombenza nella pronuncia di primo grado; - del 15 per cento del valore della controversia in caso di soccombenza nella pronuncia di secondo grado. In caso di accoglimento parziale del ricorso o comunque di soccombenza ripartita tra il contribuente e l'Agenzia delle entrate, l'importo del tributo al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni è dovuto per intero relativamente alla parte di atto confermata dalla pronuncia giurisdizionale e in misura ridotta, per la parte di atto annullata. Quanto alle controversie tributarie pendenti innanzi alla Corte di cassazione, per le quali l'Agenzia delle entrate risulti soccombente in tutti i precedenti gradi di giudizio, possono essere definite con il pagamento di un importo pari al 5 per cento del valore della controversia. La circolare dell’Agenzia delle entrate n. 6/E del 1° aprile 2019, ha chiarito quanto alla soccombenza ripartita che si tratta di una disposizione a carattere ricognitivo, che disciplina espressamente il trattamento applicabile nei casi di reciproca soccombenza del contribuente e dell’Agenzia delle entrate nell’unica o ultima pronuncia giurisdizionale non cautelare depositata alla data del 24 ottobre 2018. Di conseguenza, considerato che le somme dovute dipendono dall’esito del giudizio e quindi dalla soccombenza di ciascuna parte, in tal caso trovano applicazione sia la percentuale ridotta, stabilita per la soccombenza dell’Agenzia delle entrate in primo o in secondo grado, sia quella del cento per cento, contemplata per la soccombenza del contribuente. In ogni caso non risulta applicabile il 5 per cento sulla parte del valore della lite per la quale l’Agenzia delle entrate è risultata soccombente, posto che tale percentuale è prevista nel solo caso in cui il ricorso penda innanzi alla Suprema Corte alla data del 19 dicembre 2018 e l’Agenzia delle entrate sia rimasta integralmente soccombente in tutti i precedenti gradi di giudizio.