Il decreto fiscale 2019 consente la definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento non ancora definiti al 24 ottobre 2018, nello stato del procedimento in cui si trovavano alla medesima data. Per fruire della sanatoria occorre pagare solo il “capitale”, vale a dire i tributi e gli eventuali contributi oggetto del procedimento di accertamento, con sconto integrale delle sanzioni pecuniarie amministrative, degli interessi e degli accessori. Quali sono gli atti definibili Sono definibili: - gli inviti al contraddittorio in cui sono stati quantificati i maggiori tributi ed eventuali contributi notificati al contribuente fino al 24 ottobre 2018 e per i quali, alla stessa data, non sia stato già notificato il relativo avviso di accertamento o sottoscritto e perfezionato l’accertamento con adesione; - gli accertamenti con adesione sottoscritti fino al 24 ottobre 2018 ma non ancora perfezionati (per i quali, alla stessa data non è stato effettuato il versamento e non sono ancora decorsi i 20 giorni previsti per il perfezionamento); - gli avvisi di accertamento e gli avvisi di rettifica e di liquidazione notificati al contribuente fino al 24 ottobre 2018 non impugnati ed ancora impugnabili alla stessa data e rientranti nell’ambito di applicazione dell’art. 15, D.Lgs. n. 218/1997, che disciplina l’acquiescenza agevolata del contribuente agli avvisi di accertamento e di liquidazione; - gli atti di recupero dei crediti indebitamente utilizzati, notificati al contribuente fino al 24 ottobre 2018, sempreché non si siano resi definitivi e non siano stati impugnati alla stessa data. Non sono definibili, invece, gli inviti al contraddittorio, gli avvisi di accertamento e gli atti di adesione emessi nell’ambito della voluntary disclosure, né gli atti definiti con altre modalità oppure impugnati con ricorso, soggetto o meno al procedimento di mediazione, fino al 24 ottobre 2018 o anche successivamente. Termini per il versamento Per il perfezionamento della definizione agevolata, il versamento della prima o unica rata doveva essere effettuato: - entro il 13 novembre 2018 per l’accertamento con adesione sottoscritto ma non perfezionato al 24 ottobre 2018; - entro il 23 novembre 2018: a) per l’invito al contraddittorio per il quale l’istruttoria era ancora pendente al 24 ottobre 2018; b) per l’avviso di accertamento, l’avviso di rettifica e di liquidazione, l’atto di recupero credito, non impugnato ed ancora impugnabile al 24 ottobre 2018, oppure, se più ampio, entro il termine che alla medesima data era pendente per l’eventuale impugnazione dell’atto oggetto di definizione. In caso di versamento rateale (fino ad un massimo di 20 rate trimestrali di pari importo), le rate successive alla prima devono essere versate entro l’ultimo giorno di ciascun trimestre. Sull’importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi legali calcolati dal giorno successivo al termine di versamento della prima rata. Come effettuare il versamento Inviti al contraddittorio Il contribuente compila: - il modello F24 indicando i codici tributo relativi agli importi dei soli tributi ed eventuali contributi previsti per l’accertamento con adesione, il codice ufficio riportato nell’invito ricevuto, l’anno di riferimento e il codice atto 99999999107; - il modello F23 utilizzando i codici tributo e il codice ufficio riportati nell’invito ricevuto e nel campo 10. “Estremi dell’atto o del documento” i seguenti dati: campo “Anno” 2018, campo “Numero” 99999999107. Accertamenti con adesione Il contribuente utilizza i dati presenti nel fac-simile di F24 o F23 consegnato dall’ufficio al momento della sottoscrizione dell’atto, indicando i codici tributo relativi agli importi dei soli tributi ed eventuali contributi, nonché il codice atto o il numero di riferimento, il codice ufficio, e, solo per il modello F24, l’anno di riferimento. Avvisi di accertamento, avvisi di rettifica e di liquidazione, atti di recupero Il contribuente utilizza i dati presenti nel fac-simile di F24 o F23 allegato all’atto da definire, indicando i codici tributo relativi agli importi dei soli tributi ed eventuali contributi, il codice atto o il numero di riferimento, il codice ufficio e, solo per il modello F24, l’anno di riferimento. Nota bene Per ciascun atto definito va utilizzato un distinto modello F24 o F23: è esclusa la compensazione.