La deduzione reddituale di parte dell’IMU pagata sugli immobili strumentali interessa sia le imprese che i titolari di reddito derivante dall’esercizio di arte o professione. La legge di Stabilità 2014 ha derogato alla regola dell’indeducibilità dell’IMU, prevedendone una parziale deducibilità ai fini delle imposte sui redditi nelle seguenti misure: - 20% a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2014 (2014, per i soggetti solari); - 30% per il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2013 (2013, per i soggetti solari). Più precisamente, essendo l’IMU dovuta per anni solari, la deducibilità dell’IMU dal reddito di impresa (e di lavoro autonomo) è stata consentita a partire dall’imposta municipale relativa all’anno 2013. Peraltro, per i soggetti titolari di reddito di impresa, la previsione di decorrenza deve essere coordinata con quanto disposto dal secondo periodo del comma 1 dell’art. 99 TUIR. La norma richiamata non “introduce ai fini della determinazione del reddito d’impresa un puro criterio di cassa in deroga a quello generale di competenza dei componenti negativi, ma costituisce una norma di cautela per gli interessi erariali introducendo un’ulteriore condizione di deducibilità per le imposte che è appunto l’avvenuto pagamento”. Per i titolari di reddito d’impresa, dunque, l’IMU di competenza del periodo di imposta in corso costituisce un costo deducibile a condizione che l’imposta sia, in tale periodo, versata dal contribuente. Diversamente, il tardivo versamento nel periodo d’imposta successivo (ad esempio 2018) dell’IMU relativa al periodo precedente (ad esempio 2017) rappresenta un costo indeducibile nel 2017, in quanto non sussiste, in detto periodo, l’ulteriore condizione del pagamento: l’imposta risulterà, invece, deducibile nel successivo periodo di imposta 2018 (all’atto del pagamento) mediante una variazione in diminuzione nel modello Redditi 2019. Nel modello Redditi 2019 Per i liberi professionisti l’importo IMU deducibile va indicato nel quadro RE del modello Redditi PF 2019, rigo RE19. Per le imprese individuali la quota di IMU deducibile va indicata nel rigo RF55 - codice 38 - del modello Redditi PF 2019. Attenzione La legge di Bilancio 2019 ha innalzato la percentuale di deducibilità dell’IMU dal 20% al 40% per i pagamenti dell’imposta effettuati dal 2019. Quali sono gli immobili strumentali per le imprese L’art. 43 TUIR delinea i requisiti degli immobili strumentali per le imprese distinguendoli in: a) immobili strumentali per destinazione Sono quegli immobili utilizzati esclusivamente per l’esercizio dell’impresa commerciale da parte di chi possiede l'immobile, per cui a prescindere dalla loro natura o caratteristiche, o dalla possibilità di destinarli ad un diverso uso, possiedono sempre il requisito di strumentalità a patto che non siano utilizzati promiscuamente dall’imprenditore che li possiede. b) immobili strumentali per natura Sono quegli immobili che per le loro caratteristiche non possono essere utilizzati per altri usi a meno che non vi sia una loro radicale trasformazione. Tali immobili, sono sempre classificati con categorie catastali diverse da quelle abitativa A, fatta eccezione per la A/10 che riguarda uffici e studi privati, e sono ad esempio le categorie catastali B, C, D e E. Quali sono gli immobili strumentali dei professionisti Con riferimento ai professionisti si considerano strumentali gli immobili “utilizzati esclusivamente per l’esercizio dell’arte o professione” da parte del possessore, indipendentemente dalla categoria catastale. La strumentalità dell’immobile dipende da un dato di fatto rappresentato dall’utilizzo o meno del bene per fini legati esclusivamente all’attività esercitata (art. 43, comma 2, TUIR). Ai fini della deducibilità dell’imposta, occorre verificare che l’utilizzo sia effettuato in via esclusiva per finalità professionali non rilevando le ipotesi di utilizzo promiscuo. Su tale principio l’Agenzia delle Entrate è stata estremamente chiara: ai sensi dell’art. 43, comma 2, TUIR, si considerano strumentali gli immobili utilizzati “esclusivamente” per l’esercizio dell’arte o professione da parte del possessore; rimangono, quindi, esclusi dalla nozione di immobili strumentali gli immobili a utilizzo promiscuo (circolare n. 10/E/2014). Per espressa previsione normativa, è, pertanto, esclusa la deducibilità dell’IMU relativa agli immobili adibiti promiscuamente all’esercizio dell’arte o professione o all’impresa commerciale e all’uso personale o familiare del contribuente: quindi, non sarà deducibile l’IMU relativa ad un immobile A2/A3 utilizzato in parte per finalità professionali e in parte per l’uso personale o familiare del possessore, mentre l’imposta è deducibile se assolta in relazione allo stesso immobile utilizzato esclusivamente per l’attività professionale. Come chiarito dalla circolare n. 10/E/2014, al punto 8.2, ai fini della deducibilità rileva l'anno di pagamento dell'imposta, ma non è comunque possibile portare in deduzione l'IMU relativa ad annualità precedenti al 2013, anno a partire dal quale è stato reso possibile dedurre l'IMU. Aumenta la deducibilità dell’IMU Il decreto Crescita 2019 dispone un graduale incremento della deducibilità dell’IMU dal reddito d’impresa e di esercente arti e professioni: in verità gli incrementi della deducibilità sono due e sono legati temporalmente a due periodi d’imposta distinti. Con la modifica apportata all’art. 14, comma 1, D.Lgs. n. 23/2011 l’attuale percentuale del 40% (fissata dalla legge di Bilancio 2019) viene elevata al 50% già a decorrere dal 2019: la percentuale salirà al 60% sia per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019 (per i soggetti con esercizio coincidente con l’anno solare 2020) sia per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2020 (per i soggetti con esercizio coincidente con l’anno solare 2021). Mentre a regime (dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2021 e, quindi, per i soggetti con esercizio coincidente con l’anno solare, dal 2022) si avrà l’incremento al 70% della deducibilità. Periodo d’imposta di deducibilità Percentuale di deducibilità Per il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2013 30% Dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2014 20% Per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2018< 50% Per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019 60% Per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2020 60% Dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2021 70%