L’operazione contributo fondo perduto previsto dall’art. 1 del decreto Sostegni è ormai avviata: dal 30 marzo scorso è stato aperto il canale telematico che consente l’invio telematico dell’istanza. L’operazione è relativamente agevole ma, soprattutto all’inizio, sono sorte numerose incertezze. I dubbi sono stati colmati sia grazie all’intervento dell’Agenzia delle Entrate che ha pubblicato sul proprio sito istituzionale un’apposita Guida, sia in virtù delle istruzioni per la compilazione del modello approvate con apposito provvedimento dell’Agenzia delle Entrate. Contribuenti che hanno avviato l’attività dal 1° gennaio 2019 Uno dei profili che ha dato luogo ai maggiori dubbi ha interessato i contribuenti che hanno avviato l’attività dal 1° gennaio 2019. In tale ipotesi, recita l’art. 1, comma 4, D.L. n. 41/2021 che “il contributo spetta anche in assenza dei requisiti di cui al presente comma”. Non è necessario, quindi, che il fatturato medio dell’anno 2020, sia calato di almeno il 30% rispetto a quello dell’anno 2019. Uno dei chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate ha riguardato l’attivazione della partita IVA dal 1° gennaio 2019 in avanti. In tale ipotesi, specifica la Guida “ai fini del calcolo dei mesi di attività da considerare, il mese nel quale è stata attivata la partita IVA non deve essere calcolato”. Ad esempio Si consideri il caso in cui il contribuente abbia attivato la partita IVA a luglio 2019. Ai fini della determinazione del fatturato medio mensile, devono essere presi in considerazione i mesi da agosto a dicembre 2019, quindi cinque mesi, escludendo quello di attribuzione della partita IVA, avvenuta nel mese di luglio. Tuttavia, le indicazioni fornite dall’Agenzia delle Entrate non terminano qui. La Guida chiarisce (a pag. 6) che dal computo deve essere escluso il mese di luglio anche per ciò che attiene al fatturato e ai corrispettivi riferibile a tale periodo. Ad esempio Si consideri il caso in cui il contribuente abbia attivato la partita IVA nel mese di luglio 2019, fatturando, in tale mese, l’importo di 150.000 euro. Inoltre, nel mese di dicembre, si supponga ancora che è stata emessa una sola fattura dell’importo pari a 10.000 euro.Al fine di determinare il fatturato medio, devono essere considerati cinque mesi (da agosto e dicembre) escludendo luglio, anche con riferimento alle operazioni poste in essere all’interno di tale periodo. Pertanto, l’operazione dovrà essere effettuata dividendo per cinque mesi non il fatturato complessivo da luglio a dicembre, ma da agosto a fine anno. Il fatturato da cui occorre partire ammonta quindi a 10.000 euro, anziché 160.000 euro e l’importo medio è pari a 2.000 euro, anziché 32.000 euro. Conseguentemente, maggiore è la quota di fatturato compresa nel mese escluso, e minore è il fatturato medio. In tale ipotesi il vantaggio per il contribuente diminuisce sensibilmente. Ulteriori incertezze hanno sempre interessato i contribuenti che hanno iniziato l’attività dal 1° gennaio 2019. La disposizione prevede che il contributo dovrà essere erogato in ogni caso. Tuttavia, dopo la modifica delle istruzioni per la compilazione del modello risulta più chiaro che si dovrà procedere alla determinazione del contributo applicando la percentuale di riferimento (in base ai ricavi 2019) anche se la differenza tra i fatturati medi 2019 e 2020 sia inferiore al 30%. In tale ipotesi, laddove il contributo così determinato fosse inferiore al minimo di 1.000 euro per le persone fisiche e 2.000 euro per i soggetti diversi, il contribuente avrà comunque diritto all’erogazione del minimo. Pertanto, per le attività avviate recentemente, la riduzione del fatturato per una percentuale inferiore al 30% non determina la modifica dei criteri di calcolo. Solo successivamente, all’esito finale del calcolo, si dovrà verificare l’applicazione o meno della norma che prevede il diritto a fruire dell’importo minimo.