Sono iniziate, nella giornata dell’11 luglio 2024, le votazioni della Commissione Ambiente della Camera degli emendamenti al disegno di legge di conversione al decreto Salva Casa (D.L. n. 69/2024). Cosa cambia per lo stato legittimo dell’immobile Tra le varie modifiche che hanno ottenuto il via libera, è passato un emendamento che interviene sulla definizione di stato legittimo. Si ricorda che il decreto Salva Casa ha introdotto una serie di semplificazioni finalizzate a facilitare la dimostrazione dello stato legittimo di un immobile o parte di esso. A seguito delle modifiche, il comma 1-bis dell’art. 9-bis del Testo Unico Edilizia (D.P.R. n. 380/2001) prevede ora che per dimostrare lo stato legittimo dell'immobile o dell'unità immobiliare è possibile utilizzare, alternativamente, o il titolo abilitativo che ne ha previsto la costruzione (o che ne ha legittimato la stessa) o quello che ha disciplinato l’ultimo intervento edilizio che ha interessato l’intero immobile o l’intera unità immobiliare a condizione che tale titolo sia stato rilasciato all’esito di un procedimento che abbia verificato l’esistenza del titolo abilitativo che ne ha previsto la costruzione o che ne ha legittimato la stessa, integrati con gli eventuali titoli successivi che hanno abilitato interventi parziali. Con l’emendamento approvato dalla Commissione Ambiente, viene precisato che: - ai fini della dimostrazione dello stato legittimo delle singole unità immobiliari non rilevano le difformità insistenti sulle parti comuni dell'edificio, di cui all'articolo 1117 del codice civile; - ai fini della dimostrazione dello stato legittimo dell'edificio non rilevano le difformità insistenti sulle singole unità immobiliari dello stesso. Novità per l’installazione delle vetrate panoramiche amovibili Un ulteriore emendamento approvato chiarisce alcuni aspetti legati all'installazione delle vetrate panoramiche amovibili e totalmente trasparenti (VEPA). Si ricorda che, con la modifica apportata dal D.L. n. 69/2024 (articolo 1, comma 1, lettera a), punto 1) all'articolo 6 del Testo Unico Edilizia (D.P.R. n. 380/2001), l'installazione delle vetrate panoramiche scorrevoli (VEPA) in regime di edilizia libera è ora consentita anche sui porticati rientranti all’interno dell’edificio. Con il correttivo approvato dalla Commissione Ambiente si esplicita che le vetrate panoramiche amovibili non potranno essere installate per chiudere porticati gravati, in tutto o in parte, da diritti di uso pubblico o collocati nei fronti esterni dell'edificio prospicienti aree pubbliche. Novità per l’installazione di tende da sole Altra novità riguarda l’installazione di tende da sole. Si ricorda che con il D.L. n. 69/2024 (articolo 1, comma 1, lettera a), punto 2) si prevede che possono essere eseguite senza alcun titolo abilitativo le opere di protezione dal sole e dagli agenti atmosferici la cui struttura principale sia costituita da tende, tende da sole, tende da esterno, tende a pergola con telo retrattile anche impermeabile, tende a pergola con elementi di protezione solare mobili o regolabili, e che sia addossata o annessa agli immobili o alle unità immobiliari, anche con strutture fisse necessarie al sostegno e all’estensione dell’opera. In ogni caso, le suddette opere: - non possono determinare la creazione di uno spazio stabilmente chiuso, con conseguente variazione di volumi e di superfici; - devono avere caratteristiche tecnico-costruttive e profilo estetico tali da ridurre al minimo l’impatto visivo e l’ingombro apparente; - devono armonizzarsi alle preesistenti linee architettoniche. Con la modifica approvata viene previsto che rientrano tra le attività eseguibili in regime di edilizia libera anche l’installazione di tende a pergola bioclimatiche.