Tra le misure contenute nel decreto Ristori (D.L. n. 137/2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 28 ottobre 2020), è prevista l’estensione del bonus locazioni. Si tratta di un’agevolazione già prevista dal decreto Rilancio (art. 28, D.L. n. 34/2020) e destinata a dare sollievo finanziario alle tante attività economiche e professionali che stanno risentendo della crisi economica causata dall’epidemia da Covid-19. In sintesi, in presenza di un calo di fatturato, spetta un credito d’imposta pari al 60% dell’ammontare mensile del canone o al 30% (50% per le strutture ricettive) in caso di contratti di servizi a prestazioni complesse o di affitto d’azienda, comprensivi di almeno un immobile a uso non abitativo destinato allo svolgimento dell’attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all’esercizio abituale e professionale dell’attività di lavoro autonomo. A dire il vero, già con il decreto Cura Italia (art. 65, D.L. n. 18/2020) era stata prevista una misura simile, anche se limitata solo al mese di marzo e con caratteristiche diverse. Le aspettative che si sono create su un bonus di questo tipo sono state tante, anche a causa della sua appetibilità. Tanto che il Legislatore, con il riacutizzarsi autunnale dell’epidemia ha pensato di estenderne la portata anche per gli ultimi tre mesi dell’anno (si ricorda che, prima del decreto Ristori, il beneficio spettava solo per i mesi di marzo, aprile, maggio e giugno - aprile, maggio, giugno e luglio per le attività stagionali). Cambiano, però, alcune regole: il beneficio non spetta a tutte le imprese, enti e lavoratori autonomi, che rispettano determinati requisiti, ma solo ad alcune specifiche categorie economiche appositamente individuate. Per il resto, valgono le disposizioni del decreto Rilancio e modifiche successive apportato con il decreto Agosto (D.L. n. 104/2020), oltre che, i chiarimenti sin qui diffusi da parte dell’Agenzia delle Entrate. Come in vigore resta la possibilità di cedere il bonus. Proviamo, dunque, alla luce delle novità introdotte, a fare il punto sull’agevolazione. Chi può beneficiare del bonus locazioni e a quali condizioni Il credito d’imposta, nella formulazione precedente al decreto Ristori, spettava a: - imprese individuali, S.n.c. e S.a.s., S.r.l, S.p.a., S.a.p.a. che producono reddito d’impresa indipendentemente dal regime contabile adottato; - stabili organizzazioni di soggetti non residenti; - persone fisiche e associazioni che esercitano arti e professioni; - enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo settore, enti religiosi civilmente riconosciuti, ma solo in relazione al canone di locazione, di leasing o di concessione di immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento dell'attività istituzionale; - soggetti in regime forfetario e in regime di vantaggio e agli imprenditori e imprese agricole, sia quelle che determinano per regime naturale il reddito su base catastale, sia quelle che producono reddito d’impresa. Per beneficiare dell’importo pieno del 60%, però, era necessario che questi soggetti avessero avuto ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro nel periodo d'imposta 2019. Erano comunque previste alcune eccezioni: - per le strutture alberghiere, termali e agrituristiche, le agenzie di viaggio e turismo e i tour operator (attività riconducibili alla sezione 55 di cui ai codici ATECO) il beneficio spettava indipendentemente dal volume di ricavi e compensi registrato nel 2019; - per le imprese esercenti attività di commercio al dettaglio, con ricavi o compensi superiori a 5 milioni di euro nel 2019, il credito d'imposta spettava in percentuale ridotta. Ora, con la nuova norma si riscrivono tali regole: infatti, l’art. 8 del decreto Ristori stabilisce che il credito d’imposta spetta alle imprese operanti nei settori riportati nella tabella di cui all'allegato 1 annesso al decreto, indipendentemente dal volume di ricavi e compensi registrato nel periodo d'imposta 2019. Pertanto, viene meno il limite di 5 milioni di euro, ma si restringe il campo applicativo, potendo beneficiare del bonus solo le attività maggiormente colpite dalle ultime chiusure e restrizioni, quali le discoteche, le attività di ristorazione, giusto per citarne alcune. Per il dettaglio si rimanda all’allegato 1 al D.L. n. 137/2020. Resta, però, confermata l’altra condizione: ai soggetti locatari esercenti attività economica, il credito d'imposta spetta a condizione che abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nel mese di riferimento di almeno il 50% rispetto allo stesso mese del periodo d'imposta precedente. Inoltre, vale ancora la regola secondo cui il credito d'imposta spetta anche in assenza dei requisiti di cui al periodo precedente ai soggetti che hanno iniziato l'attività a partire dal 1° gennaio 2019 nonché ai soggetti che, a far data dall'insorgenza dell'evento calamitoso, hanno il domicilio fiscale o la sede operativa nel territorio di comuni colpiti dai predetti eventi i cui stati di emergenza erano ancora in atto alla data di dichiarazione dello stato di emergenza da Covid-19. A quanto ammonta il bonus In sintesi: - se si tratta di contratti di locazione, il credito d’imposta è pari al 60% dell’ammontare mensile del canone corrisposto (pertanto, vale ancora la condizione che si deve trattare di importi pagati); - se, invece si tratta di contratti di servizi a prestazioni complesse o di affitto d'azienda, comprensivi di almeno un immobile a uso non abitativo destinato allo svolgimento dell'attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all'esercizio abituale e professionale dell'attività di lavoro autonomo, la percentuale è pari al 30%. Per le imprese esercenti attività di commercio al dettaglio con ricavi o compensi superiori a 5 milioni di euro, nel periodo d'imposta 2019, le percentuali sono state ridotte, rispettivamente al 20% (contratti di locazioni) e al 10% (contratti di servizi a prestazioni complesse o affitto d’azienda). Tale norma non trova più applicazione, essendo venuto meno, con il decreto Ristori, il limite dei 5 milioni di euro. Ambito temporale Tenendo conto della norma presente nel decreto Ristori che ha esteso il bonus anche all’ultimo trimestre 2020, è possibile affermare che le suddette percentuali si applicano sugli ammontari mensili dei mesi di marzo, aprile, maggio, giugno (prima edizione del bonus), ottobre, novembre e dicembre (nuova edizione del bonus) 2020. Invece per le strutture turistico ricettive con attività solo stagionale, nella prima versione del bonus, si è fatto riferimento a ciascuno dei mesi di aprile, maggio, giugno, luglio. Va, però, ancora una volta sottolineata la differenza sostanziale tra chi ha potuto beneficiarne per i mesi da marzo a giugno (o da aprile a luglio) e chi, invece, rientra tra i soggetti beneficiari come riportato dal nuovo decreto e quindi può accedere al bonus anche per gli ultimi 3 mesi dell’anno. Infatti, molti dei contribuenti che ne hanno goduto non potranno fruire dell’estensione temporale in quanto non ritenuti particolarmente colpiti dalle nuove limitazioni introdotte con gli ultimi D.P.C.M. di ottobre. Si tratta, evidentemente, di una scelta di carattere politico, essendo evidente che, rispetto alla situazione dei mesi scorsi, quando l’epidemia è scoppiata, nulla è cambiato per moltissime attività economiche e professionali. Anzi, verrebbe da pensare che, con il riacutizzarsi dell’epidemia e, quindi, con l’introduzione di limiti e restrizioni di carattere più generale, oltre alle categorie direttamente colpite dalle chiusure (vedi palestre, piscine, discoteche) o con limitazioni di orario (comparto della ristorazione), ci sia tutto un indotto (si pensi, ad esempio agli studi fotografici che lavorano con le cerimonie o a chi si occupa di addobbi per matrimoni, giusto per citarne due) che la crisi la sta subendo ugualmente, anche se, forse, in misura minore non essendo stato interessato (per ora) da provvedimenti restrittivi.