Agenzia delle Dogane - Circolare n. 8 del 22 maggio 2020 L’Agenzia delle Dogane ha emanato la circolare n. 8 del 22 maggio 2020 sul Decreto Rilancio con particolar riguardo alle disposizioni di interesse in materia di accise. Infatti, sul supplemento ordinario n. 21/L alla Gazzetta Ufficiale n. 128 del 19 maggio 2020 è stata pubblicato il DL n. 34 del 2020, recante “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19” che contiene disposizioni di specifico interesse nei distinti settori dell’accisa”. L’art. 129 di tale Decreto prevede disposizioni in materia di rate di acconto per il pagamento dell’accisa sul gas naturale e sull’energia elettrica. In particolare la norma dispone che in relazione al settore del gas naturale e dell’energia elettrica, in ragione degli effetti conseguenti all’emergenza epidemiologica da COVID-19, si prevede una riduzione delle rate di acconto di accisa relative ai mesi da maggio a settembre del corrente anno, statuendo che l’importo dovuto sia versato dai soggetti obbligati nella misura del 90 per cento. Qualora a seguito della presentazione della dichiarazione per l’anno 2019 emergesse la necessità di rimodulare l’importo delle rate di acconto per il corrente anno, sarà ricalcolato, di conseguenza, l’ammontare del 90 per cento da versare. Le somme a titolo di conguaglio, che dovessero rendersi dovute per effetto della dichiarazione per l’anno 2020, saranno versate in un’unica soluzione entro il 16 marzo 2021 per l’energia elettrica e entro il 31 marzo 2021 per il gas naturale. Inoltre si differisce al 20 maggio 2020 il versamento della rata di acconto sull’energia elettrica previsto per il giorno 16 maggio 2020. Laddove la rata di acconto fosse stata corrisposta nella misura intera anziché del 90 per cento, il maggiore importo versato potrà essere scomputato dalla rata di giugno 2020. L’art. 130 prevede il differimento di alcuni adempimenti in materia di accisa, in particolare: - si differisce al 1° gennaio 2021 l’efficacia dell’obbligo di denuncia all’Agenzia e di contabilizzazione dei prodotti stoccati da parte dei titolari di depositi privati di prodotti energetici aventi capacità superiore a 10 mc e fino a 25 mc, unificando il termine a quello già previsto per il medesimo obbligo relativamente ai titolari di impianti di distribuzione privati aventi capacità superiore a 5 mc e fino a 10 mc.; - si differisce al 1° ottobre 2020 l’introduzione di un sistema di tracciamento nel territorio nazionale degli oli lubrificanti e di altri specifici prodotti, provenienti da un altro Stato Membro, con la scorta di un codice amministrativo di riscontro emesso dal sistema informatizzato; - si rinvia al 31 dicembre 2020 l’introduzione dell’obbligo di installazione di un sistema informatizzato per la gestione della detenzione e della movimentazione della benzina e del gasolio usato come carburante (c.d. INFOIL) presso i depositi fiscali aventi capacità non inferiore a 3.000 mc; - si procrastina al 30 settembre 2020 il termine di decorrenza dell'obbligo di utilizzo del sistema informatizzato per la presentazione, esclusivamente in forma telematica, del documento (c.d. e-DAS) emesso a scorta del trasferimento nazionale della benzina e del gasolio usato come carburante assoggettati ad accisa; - si differisce al 31 dicembre 2020 il termine per l’adozione del provvedimento dell’Agenzia che deve stabilire tempi e modalità per la trasmissione da parte dei soggetti vettorianti dei dati inerenti l’energia elettrica e il gas naturale trasportati e di quelli relativi alle fatturazioni ai consumatori finali da parte dei soggetti obbligati al pagamento dell’accisa sull’energia elettrica e sul gas naturale. Inoltre all’art. 131 si prevede con riguardo ai soli prodotti energetici, la rimessione in termini dei versamenti dell’accisa sulle immissioni in consumo avvenute nel mese di marzo garantendo che, ove il pagamento venga effettuato entro il 25 maggio non sarà applicata l’indennità di mora né saranno comminate sanzioni. Sugli importi versati non si rendono dovuti interessi. Tra le altre importanti previsioni il Decreto Rilancio ha previsto il differimento dell’efficacia delle disposizioni in materia di imposta sul consumo dei manufatti con singolo impiego e di imposta sul consumo delle bevande edulcorate, prevedendo al 1° gennaio 2021 l’introduzione dell’imposta sul consumo dei manufatti con singolo impiego (MACSI), e dell’imposta sul consumo delle bevande edulcorate. Con l’art. 162 si prevede la rateizzazione del debito di accisa, in modo da permettere al titolare del deposito fiscale di prodotti energetici o di alcole e bevande alcoliche la concreta possibilità di avvalersi, al ricorrere di determinati presupposti, dell’istituto in parola. Per effetto della soppressione del rinvio al decreto ministeriale per l’applicazione della norma, la disposizione assume piena efficacia rendendo accessibile la rateizzazione dell’accisa. Vi è l’obbligo di documentare le condizioni oggettive e temporanee di difficoltà economica che, sole, legittimano il depositario autorizzato a presentare l’istanza di rateizzazione nonché il vincolo di esaurimento del piano di rateizzazione nel medesimo esercizio finanziario di suo avvio.