Con la vigenza del decreto PNRR (D.L. n. 19/2024) sono aumentate alcune sanzioni in materia di lavoro. In particolare, il legislatore si è focalizzato sulle violazioni alla normativa sugli appalti, sul distacco e sulla somministrazione di manodopera, reintroducendo il reato penale in caso di utilizzo dell’istituto senza i requisiti previsti dalla normativa di riferimento. Inoltre, proprio per disincentivare l’utilizzo di lavoratori in nero e cioè privi di qualsiasi regolarità di natura normativa e contrattuale, è stata aumentata del 30% la maxisanzione. Sempre in un’ottica di riduzione degli infortuni sul lavoro, infine, sono aumentate le sanzioni in caso di mancati riposi (giornalieri e settimanali), ferie e qualora l’orario di lavoro settimanale ecceda le 48 ore, calcolate in base ad un periodo di riferimento (4 mesi o quanto diversamente previsto dalla contrattazione collettiva). Guida alle nuove sanzioni Quello che segue è un riepilogo delle principali sanzioni che hanno subìto variazioni. Violazione Sanzione Tipo Descrizione Norma sanzionatoria Orario di lavoro (art. 4, D.Lvo. 66/2003) superamento delle 48 ore di media settimanale (comprensive di straordinario) Amministrativa - da 288 a 2.160 euro (se la violazione ha riguardato fino a 5 lavoratori o si è verificata in meno di 3 periodi di riferimento). Sanzione non diffidabile - da 1.152 a 4.320 euro (se la violazione ha riguardato da 6 a 10 lavoratori o si è verificata in almeno 3 periodi di riferimento). Sanzione non diffidabile - da 2.880 a 14.400 euro e non è ammesso il pagamento in misura ridotta (se la violazione ha riguardato più di 10 lavoratori o si è verificata in almeno 5 periodi di riferimento). Sanzione non diffidabile Art. 18-bis, comma 3, D.L.vo 66/2003 Orario di lavoro (art. 7, DLvo 66/2003) mancato riposo giornaliero (pari a 11 ore consecutive ogni 24) Amministrativa - da 144 a 432 euro (se la violazione ha riguardato fino a 5 lavoratori o si è verificata in meno di 3 periodi di riferimento). Sanzione non diffidabile - da 864 a 2.880 euro (se la violazione ha riguardato da 6 a 10 lavoratori o si è verificata in almeno 3 periodi di riferimento). Sanzione non diffidabile - da 2.592 a 4.320 euro e non è ammesso il pagamento in misura ridotta (se la violazione ha riguardato più di 10 lavoratori o si è verificata in almeno 5 periodi di riferimento). Sanzione non diffidabile Art. 18-bis, comma 4, D.L.vo 66/2003 Orario di lavoro (art. 9, DLvo 66/2003) mancato riposo settimanale (almeno 24 ore consecutive, ogni 7 giorni, da cumulare con le 11 ore di riposo giornaliero). Il periodo di riposo è calcolato come media, in un periodo non superiore a 14 giorni Amministrativa - da 288 a 2.160 euro (se la violazione ha riguardato fino a 5 lavoratori o si è verificata in meno di 3 periodi di riferimento). Sanzione non diffidabile - da 1.152 a 4.320 euro (se la violazione ha riguardato da 6 a 10 lavoratori o si è verificata in almeno 3 periodi di riferimento). Sanzione non diffidabile - da 2.880 a 14.400 euro e non è ammesso il pagamento in misura ridotta (se la violazione ha riguardato più di 10 lavoratori o si è verificata in almeno 5 periodi di riferimento). Sanzione non diffidabile Art. 18-bis, comma 3, D.L.vo 66/2003 Orario di lavoro (art. 10, DLvo 66/2003) mancata fruizione delle ferie annuali (non inferiore a 4 settimane) Amministrativa - da 144 a 864 euro (se la violazione ha riguardato fino a 5 lavoratori). Sanzione non diffidabile - da 576 a 2.160 euro (se la violazione ha riguardato da 6 a 10 lavoratori o si è verificata in almeno 2 anni). Sanzione non diffidabile - da 1.152 a 6.480 euro e non è ammesso il pagamento in misura ridotta (se la violazione ha riguardato più di 10 lavoratori ovvero si è verificata in almeno 4 anni). Sanzione non diffidabile Art. 18-bis, comma 3, D.L.vo 66/2003 Somministrazione abusiva e utilizzazione illecita di manodopera Penale Arresto fino a un mese o ammenda di 60 euro per ogni lavoratore occupato e per ogni giornata di lavoro. La sanzione è a carico sia dell'utilizzatore che del somministratore. In caso di accertato sfruttamento di minori, la pena è l'arresto fino a 18 mesi e l'ammenda è aumentata fino al sestuplo. La sanzione è aumentata del 20% qualora, nei 3 anni precedenti, il soggetto sia stato destinatario di sanzioni penali per i medesimi illeciti. L’importo della sanzione non può essere, in ogni caso, inferiore a 5.000 euro, né superiore a 50.000 euro. Art. 18, commi 1 e 2, D.L.vo 276/2003 Somministrazione fraudolenta di manodopera. Quando la somministrazione è posta in essere con la specifica finalità di eludere norme inderogabili di legge o di contratto collettivo applicate al lavoratore Penale Arresto fino a tre mesi o ammenda di 100 euro per ogni lavoratore coinvolto e per ciascun giorno di somministrazione. La sanzione è a carico sia del pseudo-committente che del pseudo-appaltatore. La sanzione è aumentata del 20% qualora, nei 3 anni precedenti, il soggetto sia stato destinatario di sanzioni penali per i medesimi illeciti. L’importo della sanzione non può essere, in ogni caso, inferiore a 5.000 euro, né superiore a 50.000 euro. Art. 18, comma 5-ter, D.L.vo 276/2003 Appalto privo dei requisiti di legge (art. 29, comma 1, del D.L.vo 276/2003) Penale Arresto fino a un mese o ammenda di 60 euro per ogni lavoratore occupato e per ogni giornata di lavoro. La sanzione è a carico sia del pseudo-committente che del pseudo-appaltatore. In caso di accertato sfruttamento di minori, la pena è l'arresto fino a 18 mesi e l'ammenda è aumentata fino al sestuplo. La sanzione è aumentata del 20% qualora, nei 3 anni precedenti, il soggetto sia stato destinatario di sanzioni penali per i medesimi illeciti. L’importo della sanzione non può essere, in ogni caso, inferiore a 5.000 euro, né superiore a 50.000 euro. Art. 18, comma 5-bis, D.L.vo 276/2003 Distacco privo dei requisiti di legge (art. 30, comma 1, del D.L.vo 276/2003) Penale Arresto fino a un mese o ammenda di 60 euro per ogni lavoratore occupato e per ogni giornata di lavoro. La sanzione è a carico sia del pseudo-committente che del pseudo-appaltatore. La sanzione è aumentata del 20% qualora, nei 3 anni precedenti, il soggetto sia stato destinatario di sanzioni penali per i medesimi illeciti. L’importo della sanzione non può essere, in ogni caso, inferiore a 5.000 euro, né superiore a 50.000 euro. Art. 18, comma 5-bis, D.L.vo 276/2003 Lavoratori in nero. Impiego di lavoratori subordinati senza la preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro da parte del datore di lavoro privato (è escluso il datore di lavoro domestico) Amministrativa Sanzione amministrativa pecuniaria: - da 1.950 a 11.700 euro per ciascun lavoratore irregolare, in caso di impiego sino a 30 gg di lavoro; - da 3.900 a 23.400 euro per ciascun lavoratore irregolare, in caso di impiego da 31 a 60 gg di lavoro; - da 7.800 a 46.800 euro per ciascun lavoratore irregolare, in caso di impiego oltre 60 gg di lavoro. Art. 3, comma 3, del D.L. 12/2002 (convertito in L. 73/2002) Distacco transnazionale (D.L.vo 136/2016) Amministrativa Tutte le sanzioni sono aumentate del 20%: - Mancata comunicazione del distacco entro le ore 24 del giorno antecedente all’inizio del distacco: da 144 a 600 euro, per ogni lavoratore interessato; - Mancata comunicazione dell’annullamento della comunicazione di dati essenziali entro le ore 24 del giorno antecedente all’inizio del distacco: da 144 a 600 euro, per ogni lavoratore interessato; - Mancata comunicazione delle modifiche al distacco entro 5 gg. dal verificarsi dell’evento: da 144 a 600 euro, per ogni lavoratore interessato; - Violazione degli obblighi di predisporre in lingua italiana e conservare la documentazione del distacco: da 600 a 3.600 euro, per ogni lavoratore interessato - Mancata nomina del referente incaricato di inviare e ricevere atti e documenti: da 2.400 a 7.200 euro; - Mancata nomina del referente con poteri di rappresentanza per tenere i rapporti con le parti sociali: da 2.400 a 7.200 euro. Art. 12 del D.L.vo 136/2016 Esercizio abusivo dell'attività di intermediazione (art. 4, co. 1, lett. c), D.L.vo 276/2003) Penale Arresto fino a sei mesi e ammenda da 1.500 a 7.500 euro (non è prevista la prescrizione). Se non vi è scopo di lucro, la pena è l'arresto fino a 2 mesi o dell'ammenda da 600 a 3.000 euro. In caso di accertato sfruttamento di minori la pena è dell'arresto fino a 18 mesi e dell'ammenda aumentata fino al sestuplo. La sanzione è aumentata del 20% qualora, nei 3 anni precedenti, il soggetto sia stato destinatario di sanzioni penali per i medesimi illeciti. La sanzione applicata non può, in ogni caso, essere inferiore a 5.000 euro, né superiore a 50.000 euro. Art. 18, comma 1, D.L.vo 276/2003 Esercizio non autorizzato delle attività di ricerca e selezione del personale e/o di supporto alla ricollocazione professionale (art. 4, co. 1, lett. d) e e), D.L.vo 276/2003) Penale Arresto fino a 3 mesi o ammenda da 900 a 4.500 euro (non è prevista la prescrizione). Se non vi è scopo di lucro, la pena è dell'arresto fino a 45 giorni o dell'ammenda da 300 a 1.500 euro. Nel caso di condanna, è disposta, in ogni caso, la confisca del mezzo di trasporto eventualmente adoperato per l'esercizio delle attività. La sanzione è aumentata del 20% qualora, nei 3 anni precedenti, il soggetto sia stato destinatario di sanzioni penali per i medesimi illeciti. La sanzione applicata non può, in ogni caso, essere inferiore a 5.000 euro, né superiore a 50.000 euro. Art. 18, comma 1, D.L.vo 276/2003 Lavoro Occasionale in agricoltura (LOAgri) (art. 1, co. da 344 a 354, L. 197/2022) Modifica contrattuale In caso di superamento del limite di durata (45 giornate annue per singolo lavoratore, in un arco contrattuale massimo di 12 mesi), il rapporto di lavoro si trasforma a tempo indeterminato. art. 1, comma 354, L. 197/2022 Lavoro Occasionale in agricoltura (LOAgri) (art. 1, co. da 344 a 354, L. 197/2022) Amministrativa In caso di utilizzo di lavoratori diversi rispetto a quelli previsti dal comma 344, della Legge 197/2022, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 2.500 euro per ciascun lavoratore al quale si riferisce la violazione, salvo che la violazione da parte dell'impresa agricola non derivi da informazioni incomplete o non veritiere contenute nell'autocertificazione resa dal lavoratore. Questi i soggetti che possono essere utilizzati, in agricoltura, con Lavoro Occasionale: - soggetti che, a eccezione dei pensionati, non abbiano avuto un ordinario rapporto di lavoro subordinato in agricoltura (OTD e/o OTI) nei tre anni precedenti alla prestazione LOAgri, quali: 1) disoccupati (che hanno presentato la DID) 2) percettori della NASpI o della DIS-COLL 3) percettori del Reddito di cittadinanza 4) percettori di Ammortizzatori sociali pensionati di vecchiaia o di anzianità giovani under 25 5) studenti scuola superiore (compatibilmente con gli impegni scolastici) 6) studenti universitari (in qualunque periodo dell’anno) 7) detenuti o internati, ammessi al lavoro all’esterno, nonché soggetti in semilibertà provenienti dalla detenzione o internati in semilibertà art. 1, comma 354, L. 19