Sulla Gazzetta Ufficiale n. 150 del 29 giugno 2022 è stata pubblicata la legge n. 79 del 29 giugno 2022, di conversione del decreto PNRR 2 (D.L. n. 36/2022). Il provvedimento, a seguito delle modifiche ed integrazioni subite durante l’esame parlamentare, risulta composto da 72 articoli (dai 50 iniziali), per un totale di 280 commi (dai 180 iniziali). Quali disposizioni sono state confermate? Sanzioni POS La legge di conversione ha confermato diverse disposizioni del testo originario del decreto legge. Via libera, quindi, dal 30 giugno 2022 all'entrata in vigore delle sanzioni per mancata accettazione dei pagamenti elettronici, effettuati tramite carte di debito, di credito o prepagate (novità inserita in sede di conversione), tranne che nelle situazioni di oggettiva impossibilità tecnica (articolo 18, comma 1). La sanzione amministrativa pecuniaria prevista è pari a 30 euro per ciascuna transazione e a prescindere dall’ammontare della spesa sostenuta, aumentata del 4% del valore della transazione. Viene esclusa la possibilità, prevista dalla legge n. 689/1981 di procedere al pagamento in misura ridotta (c.d. oblazione amministrativa). e-fattura anche per i forfetari Confermata l’estensione dell’obbligo di fatturazione elettronica (art. 18, comma 2) per: - i soggetti in regime di vantaggio, di cui all'art. 27, commi 1 e 2, del D.L n. 98/2011; - i soggetti forfettari, di cui all'art. 1, commi da 54 a 89, legge n. 190/2014; - le associazioni che hanno esercitato l'opzione di cui agli articoli 1 e 2 della legge n. 398/1991 e che nel periodo d'imposta precedente hanno conseguito dall'esercizio di attività commerciali proventi per un importo non superiore a 65.000 euro. L’obbligo si applica (art. 18, comma 3): - a partire dal 1° luglio 2022 per i soggetti che nell’anno precedente abbiano conseguito ricavi ovvero percepito compensi, ragguagliati ad anno, superiori a 25.000 euro. Per il terzo trimestre 2022, per i detti soggetti non sono previste sanzioni nel caso in cui la fattura elettronica sia emessa entro il mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione; - a partire dal 1° gennaio 2024, per i restanti soggetti. Altre disposizioni confermate Nessuna modifica anche per il comma 4 dell’art. 18, che introduce l’obbligo per gli intermediari finanziari che emettono carte di credito, di debito o prepagate di trasmettere in via telematica all’Agenzia delle Entrate, oltre che le commissioni addebitate e i dati identificativi degli strumenti di pagamento, anche gli importi complessivi delle transizioni giornaliere effettuate mediante tali strumenti, sia nel caso in cui il soggetto che effettua il pagamento sia un consumatore finale sia nel caso in cui si tratti di un operatore economico. In tal modo l'Agenzia sarà in grado di incrociare i dati di pagamento digitale con carta con quelli relativi agli scontrini elettronici emessi dagli esercenti, così da effettuare controlli di congruità tra scontrini emessi e pagamenti ricevuti. Tra le altre disposizioni confermate: - il rafforzamento del sistema di certificazione della parità di genere negli appalti pubblici (art. 34); - l’estensione del credito di imposta per gli investimenti effettuati nelle ZES all’acquisto di terreni e all’acquisizione, alla realizzazione ovvero all’ampliamento di immobili strumentali agli investimenti (art. 37, comma 2); - l’entrata in vigore il 15 luglio 2022 del Codice della crisi (art. 42). Quali sono le nuove disposizioni? Lotteria degli scontrini Con la legge di conversione entrano in vigore le modifiche alla disciplina della lotteria degli scontrini (art. 18, comma 4-bis). In particolare, secondo la nuova formulazione del comma 540 dell’art. 1 della legge n. 232/2016, possono partecipare all'estrazione le persone fisiche maggiorenni che effettuano il pagamento elettronico per sé, per un componente del nucleo familiare o in forza di una rappresentanza. Con provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle Dogane e dei monopoli, d'intesa con l'Agenzia delle Entrate, saranno definite le modalità tecniche di tutte le lotterie degli scontrini, sia istantanee sia differite, relative alle operazioni di estrazione, l'entità e il numero dei premi messi a disposizione, nonché ogni altra disposizione necessaria per l'avvio e per l'attuazione delle lotterie. Super sismabonus acquisti 110% Tra le altre novità introdotte dalla legge di conversione, la proroga di 6 mesi, in presenza di specifiche condizioni, del super sismabonus acquisti 110% (art. 18, comma 4-ter). Nello specifico, intervenendo sull’art. 119, comma 4, secondo periodo, del D.L. n. 34/2020, viene disposto che, per gli acquirenti delle unità immobiliari che alla data del 30 giugno 2022 abbiano sottoscritto un contratto preliminare di vendita dell'immobile regolarmente registrato, l'atto definitivo di compravendita potrà essere stipulato anche oltre il 30 giugno 2022 ma comunque entro il 31 dicembre 2022, a condizione che: - abbiano versato acconti mediante il meccanismo dello sconto in fattura e maturato il relativo credito d'imposta; - abbiano ottenuto la dichiarazione di ultimazione dei lavori strutturali; - abbiano ottenuto il collaudo degli stessi e l'attestazione del collaudatore statico che asseveri il raggiungimento della riduzione di rischio sismico; - l'immobile sia accatastato almeno in categoria F/4. Se le predette condizioni non saranno rispettate, per beneficiare del super sismabonus acquisti 110% è necessario che l'atto di acquisto relativo agli immobili oggetto dei lavori sia stipulato entro il 30 giugno 2022. Per i rogiti stipulati oltre tale data, sarà possibile fruire il sismabonus ordianrio del 75% o dell’85%. Contributi a favore di associazioni e società sportive dilettantistiche Con la legge di conversione diventano definitivi i contributi a favore delle associazioni e le società sportive dilettantistiche, le Federazioni Sportive Nazionali, gli Enti di promozione sportiva, le Discipline Sportive Associate e gli enti pubblici che gestiscono o sono proprietari di piscine o infrastrutture sportive nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia per progetti d’investimento finalizzati all'installazione di impianti di produzione energetica da fonti rinnovabili e dei relativi sistemi di accumulo (art. 24-bis). L’agevolazione - con una dotazione di 60 milioni di euro per l'anno 2023 - coprirà fino all’80% dei costi ammissibili. Identità digitale e identificazione elettronica Entrano in vigore anche le modifiche alla disciplina per l’identità digitale e l’identificazione elettronica (art. 30, comma 8-bis). In particolare, con il comma 3-ter dell’art. 64 del codice dell’amministrazione digitale (di cui al D.Lgs. n. 82/2005), si introduce l’obbligo di verifica - da parte dei gestori dell'identità digitale accreditati - dei dati identificativi dei richiedenti, prima del rilascio dell'identità digitale a una persona fisica. Tali verifiche: - dovranno riguardare anche l'indirizzo di residenza e, ove disponibili, il domicilio digitale o altro indirizzo di contatto; - dovranno avvenire mediante consultazione gratuita dei dati disponibili presso l'Anagrafe nazionale della popolazione residente, anche tramite la Piattaforma Nazionale Digitale Dati (di cui all'art. 50-ter CAD). - potranno essere svolte anche successivamente al rilascio dell'identità digitale, con cadenza almeno annuale, anche ai fini della verifica dell’esistenza in vita. Sarà il Direttore dell'AgID, previo accertamento dell'operatività delle funzionalità necessarie, a fissare la data a decorrere dalla quale i gestori dell'identità digitale accreditati sono tenuti ad effettuare le predette verifiche.