Molte novità in materia di Cassa integrazione in deroga dalle ultime interpretazioni dell’INPS, del Ministero del Lavoro e nel decreto legge 8 aprile 2020, n. 23, cd decreto Liquidità. La Cassa “estesa” per le aziende ubicate in Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna Nel messaggio del 7 aprile 2020, n. 1525 l’INPS conferma innanzitutto che le aziende con unità produttive situate nelle regioni Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna, nelle quali si è sviluppato inizialmente il contagio, hanno diritto ad un trattamento di cassa integrazione in deroga di 1 mese, aggiuntivo rispetto a quello di massimo 9 settimane previsto dall’art. 22 del Decreto “Cura Italia”. Pare utile ricordare che questo trattamento aggiuntivo di un mese (4 settimane) è riconosciuto dall’art. 17 del DL n. 9/2020 soltanto: - quando non trovino applicazione le tutele previste dagli ammortizzatori sociali ordinari; - in caso di accertato pregiudizio allo svolgimento dell’attività; - previo accordo sindacale. Se sussistono queste condizioni, le Regioni possono autorizzare, anche con un unico provvedimento di concessione – afferma l’INPS - direttamente un periodo massimo di 13 settimane. L’altro importante chiarimento da parte dell’Istituto, contenuto nel citato messaggio, riguarda il “consumo” delle settimane spettanti. Secondo l’INPS “considerato che il periodo di cassa integrazione in deroga è espresso in settimane, le Regioni, a cui compete la concessione della prestazione, previa verifica che le aziende non abbiano già usufruito dell’intero periodo concedibile, potranno con un ulteriore decreto concedere il periodo residuo, sempre nel rispetto del limite complessivo delle 9 o 13 settimane di concessione”. Al riguardo, è di fondamentale importanza il richiamo dell’INPS ai criteri di computo del “consumo” di Cassa integrazione indicati nella circolare n. 58/2009, nella quale l’Istituto introdusse, con un’interpretazione evolutiva della norma, il calcolo a giornate. In sostanza, i limiti massimi di 9 o 13 settimane vanno computati non con riferimento ad un’intera settimana di calendario, ma alle singole giornate di sospensione del lavoro e considerando usufruita una settimana solo quando la contrazione del lavoro abbia interessato 6 giorni, o 5 in caso di settimana corta. Questa precisazione risulterà fondamentale per le aziende nella c.d. “Fase 2” dell’emergenza sanitaria, quando ad esempio saranno imposte prevedibilmente delle restrizioni in termini di orario e di giorni di apertura per le attività di vendita al pubblico e sarà necessario utilizzare la cassa integrazione in modo “verticale”, cioè per singole giornate intere. Infatti, se le aziende avranno utilizzato in maniera efficiente e oculata la cassa integrazione, evitando di consumare giornate di ammortizzatore per un numero limitato di lavoratori, potranno beneficiare delle giornate residue fino al 31 agosto 2020. Le considerazioni svolte dall’INPS con riferimento al consumo delle settimane nella cassa in deroga paiono potersi applicare in via analogica anche alle aziende che hanno fatto ricorso al FIS o alla CIGO per la causale “COVID-19 nazionale” in base all’art. 19 del DL n. 18/2020. La “via crucis” delle aziende commerciali in Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna Nonostante la chiarezza delle disposizioni impartite dall’INPS, già con la circolare di portata generale n. 47 del 28 marzo 2020 e con il messaggio appena richiamato, le difficoltà maggiori per le aziende che hanno unità produttive in Lombardia, in Veneto ed in Emilia-Romagna vengono proprio dagli accordi quadro regionali che disciplinano il trattamento in deroga. La Lombardia, all’art. 2 dell’Accordo quadro sugli ammortizzatori sociali del 23 marzo 2020, pare escludere dalla cassa in deroga le aziende commerciali con più di 50 dipendenti, cioè quelle che non hanno a disposizione né CIGO né FIS ma solo la Cassa integrazione straordinaria. A queste ultime l’art. 2, comma 3 dell’accordo consente l’accesso alla Casa in deroga solo se “non disponendo di ulteriori ammortizzatori sociali, hanno avviato la procedura di Cassa integrazione straordinaria, limitatamente al periodo che intercorre, a partire dal febbraio 2020 dall’avvio della citata procedura alla data di decorrenza del trattamento di CIGS”. In sostanza, per queste aziende, la Lombardia ammetterebbe solo un trattamento “ponte” in attesa della CIGS. Fortunatamente la circolare del Ministero del Lavoro dell’8 aprile 2020, n. 8 smentisce l’accordo lombardo, affermando che “possono accedere al trattamento di Cassa integrazione in deroga anche i datori di lavoro che avendo accesso esclusivamente alla Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria non possono accedere alla CIGO “COVID-19” e “COVID-19 Nazionale”, cioè rispettivamente i trattamenti previsti dai decreti n. 9/2020 e 18/2020. Non va meglio per queste aziende in Emilia Romagna, dove l’accordo regionale, interpretando liberamente la normativa e la prassi ministeriale e dell’INPS in materia, afferma con riferimento al mese di cassa dell’art. 17 del D.L n. 9/2020 che “la cassa integrazione in deroga decorre retroattivamente dal 23 febbraio 2020 e per la durata di un mese da tale data”, pretendendo in tal modo di cristallizzare il periodo di utilizzo. Fortunatamente, con una determina del 3 aprile scorso l’amministrazione regionale ha corretto i termini di utilizzo, concedendo la possibilità di cumulare i trattamenti di cassa in deroga per 13 settimane, anche per periodi non continuativi a partire dalla data di effettiva sospensione e fino al 31 agosto. Da ultimo anche il Veneto si è distinto per l’autonomia interpretativa delle norme di legge, allontanandosi dagli indirizzi interpretativi forniti dal Ministero e dall’INPS. In particolare, sempre con riferimento al mese di cassa previsto dall’art. 17 del n. D.L 9/2020, pone come condizione per l’accesso all’ammortizzatore in deroga il preventivo smaltimento delle ferie 2019. Questo vincolo della regione Veneto è frutto di un equivoco: infatti, come ricorda l’INPS nella circolare n. 47/2020, la legge non pone questo vincolo; l’accordo regionale lo deduce dalla raccomandazione contenuta nel DPCM 8 marzo 2020. Sul piano operativo, nel lodevole intento di agevolare i datori di lavoro richiedenti, la procedura informatica della Regione Lombardia per la cassa in deroga prevede la possibilità di acquisire i dati dei lavoratori mediante un file Excel che è possibile estrarre dai programmi paghe. Al contrario, per il Veneto è necessario inserire uno ad uno i dati dei dipendenti. Procedura CIGSonline per le aziende multi-localizzate La circolare n. 8/2020 del Ministero del Lavoro fornisce alcuni chiarimenti sulla cassa in deroga. In particolare, precisa il contenuto della domanda, che le aziende operanti in almeno 5 regioni o province autonome debbono presentare sulla piattaforma CIGSonline per richiedere la prestazione. Alla circolare è allegato il modello del file in formato Excel da produrre con la domanda, contenente i dati relativi all’azienda e l’elenco nominativo dei lavoratori, con la specifica dell’orario e dell’unità produttiva di appartenenza, nonché della quantificazione totale delle ore di sospensione. Il Ministero del lavoro precisa opportunamente che ai fini della domanda si considerano multi-localizzate le aziende che in almeno 5 regioni o province autonome hanno sedi operative, ancorché prive di autonomia funzionale e degli altri requisiti per essere considerate unità produttive in base alla normativa sugli ammortizzatori sociali, come ad esempio i semplici punti vendita. L’istruttoria delle domande seguirà l’ordine cronologico di presentazione. A completare il quadro di sofferenza e incertezza in cui versano le aziende commerciali con più di 50 dipendenti (che non sono poche, basti pensare alla grande distribuzione ed al retail), contribuisce anche il Ministero del Lavoro che, a distanza di quasi un mese dalla chiusura imposta degli esercizi commerciali, non chiarisce se le aziende multi-localizzate possano includere nella domanda sulla piattaforma CIGSonline anche le 4 settimane aggiuntive dell’art. 17 del n. D.L 9/2020 con riferimento alle unità produttive collocate in Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna. Novità del decreto legge “Liquidità” Il DL 8 aprile 2020 n. 23 modifica il DL n. 18/2020 (non ancora convertito), estendendo la cassa integrazione COVID nazionale ai lavoratori assunti dal 24 febbraio 2020 al 17 marzo 2020. L’estensione, che riguarda sia la CIGO e l’assegno FIS dell’art. 19 che la Cassa in deroga dell’art. 22 del DL n. 18/2020, costringerà probabilmente le aziende a rettificare le domande già presentate, che includevano solo i lavoratori già in forza alla data del 23 febbraio 2020. Di grande rilievo è infine la novità introdotta dallo stesso art. 41 al comma 3: l’esenzione dall’imposta di bollo per le domande di cassa in deroga presentate alle regioni in base all’art. 22, comma 4, del D.L 18/2020. L’esenzione riguarderà anche le domande centralizzate presentate dalle aziende multi-localizzate sulla piattaforma CIGSonline? La risposta sembra essere negativa. Infatti, la circolare n. 8 del Ministero del Lavoro indica ancora come obbligatoria l’apposizione della marca da bollo, storico pilastro dell’apparato burocratico nazionale.