E’ stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 21 dicembre 2021, con cui si stabilisce la programmazione transitoria dei flussi d'ingresso dei lavoratori non comunitari per l'anno 2021, per motivi di lavoro subordinato e autonomo. Quote di ingresso Per motivi di lavoro subordinato non stagionale nei settori dell'autotrasporto merci per conto terzi, dell'edilizia e turistico-alberghiero, sono ammessi 20.000 cittadini dei Paesi che hanno sottoscritto o stanno per sottoscrivere specifici accordi di cooperazione in materia migratoria, così ripartiti: - 17.000 lavoratori subordinati non stagionali· cittadini di Albania, Algeria, Bangladesh, Bosnia-Herzegovina, Corea (Repubblica di Corea), Costa d'Avorio, Egitto, El Salvador, Etiopia, Filippine, Gambia, Ghana, Giappone, Guatemala, India, Kosovo, Mali, Marocco, Mauritius, Moldova, Montenegro, Niger, Nigeria, Pakistan, Repubblica di Macedonia del Nord, Senegal, Serbia, Sri Lanka, Sudan, Tunisia, Ucraina; - 3.000 lavoratori subordinati non stagionali cittadini di Paesi con i quali nel corso dell'anno 2022 entrino in vigore accordi di cooperazione in materia migratoria. Sono ammessi 100 cittadini stranieri non comunitari residenti all'estero, che abbiano completato programmi di formazione ed istruzione nei Paesi d'origine, e 100 lavoratori di origine italiana per parte di almeno uno dei genitori fino al terzo grado in linea diretta di ascendenza, residenti in Venezuela. Conversione permessi di soggiorno E’ altresì autorizzata la conversione in permessi di soggiorno per lavoro subordinato di: - 4.400 permessi di soggiorno per lavoro stagionale; - 2.000 permessi di soggiorno per studio, tirocinio e/o formazione professionale; - 200 permessi di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo rilasciati ai cittadini di Paesi terzi da altro Stato membro dell'Unione europea. - 370 permessi di soggiorno per studio, tirocinio e/o formazione professionale; - 30 permessi di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, rilasciati ai cittadini di Paesi terzi da altro Stato membro dell'Unione europea. Ingressi per lavoro autonomo E' consentito l'ingresso in Italia per motivi di lavoro autonomo di 500 cittadini non comunitari residenti all'estero, appartenenti alle seguenti categorie: - imprenditori che intendono attuare un piano di investimento di interesse per l'economia italiana, che preveda l'impiego di risorse proprie non inferiori a 500.000 euro, nonchè la creazione almeno di tre nuovi posti di lavoro; - liberi professionisti che intendono esercitare professioni regolamentate o vigilate, oppure non regolamentate ma rappresentate a livello nazionale da associazioni iscritte in elenchi tenuti da pubbliche amministrazioni; - titolari di cariche societarie di amministrazione e di controllo; - artisti di chiara fama o di alta e nota qualificazione professionale, ingaggiati da enti pubblici o privati: - cittadini stranieri che intendono costituire imprese start-up innovative. Lavoro stagionale Sono ammessi in Italia per motivi di lavoro subordinato stagionale nei settori agricolo e turistico-alberghiero, i cittadini non comunitari residenti all'estero entro una quota di 42.000 unità. Presentazione delle domande I termini per la presentazione delle domande decorrono: - dalle ore 9:00 del 27 gennaio 2022 per l'assunzione di lavoratori non stagionali, per i lavoratori autonomi e per le conversioni. - dalle ore 9:00 del 1° febbraio 2022 per l'assunzione di lavoratori stagionali.