Con una circolare congiunta siglata da Ministero dell’Interno e Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, si rende nota l’avvenuta predisposizione della procedura telematica per la trasmissione delle domande di ingresso di lavoratori extracomunitari in Italia. Il decreto prevede l’ammissione in Italia, per motivi di lavoro subordinato stagionale, non stagionale e di lavoro autonomo, di 30.850 cittadini non comunitari principalmente suddivisi tra: - lavoratori subordinati non stagionali e lavoratori autonomi, per complessive 12.850 unità; - lavoratori subordinati stagionali, per 4.750 unità. Termini e modalità di presentazione delle domande Sono previste due distinte date di decorrenza relativamente alla precompilazione delle stesse, che potrà avvenire a partire dalle ore 9,00 del’11 aprile 2019, per la generalità dei casi, mentre i termini per l'invio delle istanze saranno aperti dalle ore 09:00 del 16 aprile 2019. Entrambe le tipologie di moduli saranno disponibili fino a tutto il 31 dicembre 2019, ma l’istruttoria delle stesse seguirà l’ordine cronologico di presentazione. I termini per l'invio delle istanze di lavoro stagionale saranno aperti dalle ore 09:00 del 31 gennaio 2019. Tipologie di istanze La procedura ha reso disponibili diversi modelli: - Modelli A e B per i lavoratori di origine Italiana residenti in Argentina, Uruguay, Venezuela e Brasile. - Modello BPS richiesta nominativa di nulla osta riservata all'assunzione di lavoratori inseriti nei progetti speciali. - Modello LS conversioni dei permessi di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo rilasciati da altro Stato membro dell'UE in permesso di lavoro subordinato. - Modello LS1 richiesta di Nulla Osta al lavoro domestico per stranieri in possesso di un permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo. - Modello LS2 conversioni dei permessi di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo rilasciati da altro Stato membro dell'UE in lavoro autonomo. - Modello VA conversioni dei permessi di soggiorno per studio, tirocinio e/o formazione professionale in permesso di lavoro subordinato. - Modello VB conversioni dei permessi di soggiorno per lavoro stagionale in lavoro subordinato. - Modello C richiesta di nulla osta al lavoro subordinato stagionale. Sanzioni penali Ai sensi dell’art. 22 comma 12, D.Lgs. n. 286/1998 (Testo Unico sull’Immigrazione) il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, o il cui permesso sia stato revocato o annullato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa di 5.000 euro per ogni lavoratore impiegato. La pena è aumentata da un terzo alla metà: a) se i lavoratori occupati sono in numero superiore a tre; b) se i lavoratori occupati sono minori in età non lavorativa; c) se i lavoratori occupati sono sottoposti alle altre condizioni lavorative di particolare sfruttamento di cui al terzo comma dell'articolo 603-bis del codice penale (reato di caporalato e sfruttamento). Si rammenta che gli indici di sfruttamento di cui all’ultimo punto sussistono in almeno una o più delle seguenti condizioni: - la reiterata corresponsione di retribuzioni in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale, o comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato; - la reiterata violazione della normativa relativa all’orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all’aspettativa obbligatoria, alle ferie; - la sussistenza di violazioni delle norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro; - la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, a metodi di sorveglianza o a situazioni alloggiative degradanti. A tal proposito è utile far presente che, nelle ipotesi di particolare sfruttamento lavorativo, allo straniero che abbia presentato denuncia e cooperi nel procedimento penale instaurato nei confronti del datore di lavoro è rilasciato dal Questore, su proposta o con il parere favorevole del procuratore della Repubblica, un permesso di soggiorno che consente lo svolgimento di attività lavorativa e può essere convertito, alla scadenza, in permesso di soggiorno per lavoro subordinato o autonomo. Inoltre, il comma 12-ter del citato art. 22 stabilisce che con la sentenza di condanna il giudice deve applicare la sanzione amministrativa accessoria del pagamento del costo medio di rimpatrio del lavoratore straniero assunto illegalmente. Il decreto Interministeriale n. 151/2018, ha stabilito che il costo medio del rimpatrio, avuto riguardo all'anno in cui è pronunciata la sentenza di condanna, è dato dalla media nel triennio che precede l'anno anteriore a quello cui il costo medio si riferisce dei valori risultanti dal rapporto tra il totale degli oneri sostenuti annualmente per il rimpatrio dei cittadini stranieri ed il numero complessivo dei rimpatri eseguiti nel medesimo anno. Inoltre, il costo in questione è aumentato nella misura del 30% in ragione all'incidenza degli oneri economici connessi ai servizi di accompagnamento e scorta, con arrotondamento dell'unità di euro, per eccesso o per difetto, a seconda che le cifre decimali del calcolo siano superiori o inferiori a 50, ed allo stesso si applica la variazione media, relativa all'anno precedente, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI) al netto dei tabacchi, elaborata dall'Istituto nazionale di statistica. Sempre il D.L. n. 151/2018 ha fissato, per l’anno 2018, il costo medio del rimpatrio per ogni lavoratore straniero assunto illegalmente in euro 1.398,00 e tale somma è stata aggiornata con decreto del 22 febbraio 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 74 del 28 marzo 2019, per cui da tale data il costo medio del rimpatrio per l’anno in corso è pari ad euro 2.052,00. Sanzioni amministrative Il Jobs Act (D.Lgs. n. 151/2015) ha previsto una fattispecie aggravata per la maxisanzione in caso di impiego di lavoratori extracomunitari privi di permesso di soggiorno per cui, in caso di adibizione al lavoro senza permesso di soggiorno, al datore di lavoro, oltre alla sanzione penale, sarà comminata la seguente maxisanzione: - fino a 30 gg. di lavoro nero da euro 2.160 a euro 12.960 per ciascun lavoratore extra UE irregolare; - da 31 a 60 gg. di lavoro nero da euro 4.320 a euro 25.920 per ciascun lavoratore irregolare; - oltre 60 gg. di lavoro nero da euro 8.640 a euro 51.840 per ciascun lavoratore irregolare. A tal proposito si rammenta che già prima del Jobs Act il Ministero del Lavoro, con circolare n. 38 del 12 novembre 2010, si era espresso in merito all’applicazione nel caso di specie della maxisanzione ed aveva chiarito che per i lavoratori extracomunitari privi del permesso di soggiorno per motivi di lavoro, irregolarmente occupati, la sanzione penale di cui all’art. 22 del D.Lgs. n. 286/1998 conviveva con la maxisanzione che è un’ipotesi sanzionatoria aggiuntiva che punisce non già la condotta penalmente rilevante ma la fattispecie dell’occupazione di lavoratori non regolarizzabili. Si evidenzia, inoltre, che nel caso di specie alla maxisanzione non è applicabile l’istituto della diffida ex art. 13, D.Lgs. n. 124/2004 ma è applicabile la sanzione ridotta ex art. 16, Legge n. 689/1981. All’occupazione di extra-UE senza permesso di soggiorno non sono, invece, applicabili le ulteriori sanzioni amministrative connesse all’irregolare assunzione così come specificato dal Ministero del Lavoro, con circolare n. 2 del 14 gennaio 2002. In tale occasione è stato, infatti, chiarito che in caso di impiego di lavoratore extracomunitario senza permesso di soggiorno va applicata la sola sanzione penale in quanto sarebbe impossibile applicare una sanzione amministrativa in relazione ad inadempienze cui il datore di lavoro non avrebbe comunque potuto far fronte, mancando il presupposto di legge necessario alla regolare assunzione e cioè il permesso di soggiorno valido per motivi di lavoro. D’altra parte, è chiaro che se il datore di lavoro non può occupare il lavoratore straniero privo del permesso di soggiorno non può comunicare agli organi amministrativi competenti l'assunzione, né adempiere agli altri obblighi amministrativi che discendono dall'assunzione del lavoratore.