Tra gli emendamenti al decreto fiscale 2020, attualmente in discussione alla Camera dei Deputati, si propone di inserire i nuovi articoli 37-bis, 37-ter, 37-quater e 37-quinquies in tema di invito al contraddittorio preventivo obbligatorio. In particolare, il nuovo art. 37-bis prevede che gli avvisi di accertamento di cui agli articoli 41-bis e 42 D.P.R. n. 600/1973 e agli articoli 54, comma 5 e 6, D.P.R. n. 633/1972, nonché gli avvisi di rettifica e liquidazione di cui agli articoli 52, D.P.R. n. 131/1986, 13, D.Lgs. n. 347/1990, 34 e 35, D.Lgs. n. 346/1990 devono essere preceduti, a pena di nullità, dalla notifica al contribuente [...] di una richiesta di chiarimenti da fornire entro il termine di 60 giorni, in cui sono indicate le ragioni della potenziale pretesa impositiva. In base al successivo art. 37-ter, l'atto impositivo non può essere emanato, a pena di nullità, prima della scadenza del termine di 60 giorni, salvo casi di particolare e motivata urgenza. Fermo quanto disposto per i singoli tributi, il nuovo art. 37-quater dispone che l'atto impositivo è specialmente motivato, a pena di nullità, anche in relazione ai chiarimenti forniti dal contribuente. Le disposizioni si applicano anche con riferimento agli atti diversi da quelli sopra elencati, per i quali la legge non prevede forme di dialogo preventivo con il contribuente. Ritenute e compensazioni in appalti e subappalti All’art. 4 del decreto fiscale, riguardante ritenute e compensazioni in appalti e subappalti ed estensione del regime del reverse charge per il contrasto dell'illecita somministrazione di manodopera, è stato proposto di aggiungere (al comma 1, capoverso “Art. 17-bis”, dopo le parole “compimento di un’opera o di un servizio ad un’impresa”) le seguenti: “, se di importo unitariamente considerato superiore a 500.000 euro”. Di conseguenza solo in questa ipotesi tali soggetti sarebbero tenuti all’obbligo di versamento delle ritenute. Inoltre, è stato proposto di aggiungere anche le parole: “, di durata non inferiore a tre mesi,”. Tra gli altri emendamenti all’art. 4 del D.L. n. 124/2019 è stato chiesto di sopprimere al comma 5, lettera a) inerente alla comunicazione che le imprese trasmettono tramite PEC al committente e, per le imprese subappaltatrici, anche all'impresa appaltatrice le parole “delle ore di lavoro prestate da ciascun percipiente in esecuzione dell’opera o del servizio affidato, l’ammontare della retribuzione corrisposta al dipendente collegata a tale prestazione ed il dettaglio”. Al comma 12, relativamente a quando le imprese appaltatrici, affidatarie e subappaltatrici possono eseguire direttamente il versamento delle ritenute, è stato chiesto di sostituire l’intera lettera a) con “siano società di capitali con un capitale sociale, versato e non intaccato da perdite di esercizi precedenti, non inferiore a euro 500.000, oppure siano imprese che risultino in attività da almeno tre anni o che abbiano eseguito nel corso dei due anni precedenti complessivi versamenti registrati nel conto fiscale per un importo superiore a euro 2 milioni. Alla lettera b) del medesimo comma (secondo cui le imprese non devono avere iscrizioni a ruolo o accertamenti esecutivi affidati agli agenti della riscossione relativi a tributi e contributi previdenziali per importi superiori a 50.000 euro), è stato proposto di sostituire le parole “euro 50.000,00” con “euro 100.000,00”. Al comma 13 (che dispone che la certificazione è messa a disposizione delle singole imprese dall'Agenzia delle Entrate), è stato proposto di sostituire le parole “è riscontrabile dal committente mediante apposito servizio telematico messo a disposizione dall’Agenzia delle entrate” con “è verificata dall’Agenzia delle Entrate previo inserimento, a cura del committente, dei dati rinvenibili dalla certificazione in un apposito servizio telematico messo a disposizione dell’Agenzia delle entrate. In caso di verifica della mancata autenticità della certificazione, l’Agenzia delle entrate ne dà comunicazione sia al committente che l’ha ricevuta, sia all’impresa che l’ha emessa”. Incremento del limite di compensazione orizzontale dei crediti di imposta Tra le novità degli emendamenti vi è l’introduzione di un nuovo art. 4-bis per cui - a decorrere dal 1° gennaio 2019 - il limite di 700.000 euro previsto dall’art. 34, comma 1, legge n. 388/2000 è aumentato a 1 milione di euro. Conseguentemente, all’art. 17, comma 5, D.P.R. n. 633/1972, che riguarda le cessioni di materiale d'oro per cui al pagamento dell'imposta è tenuto il cessionario, se soggetto passivo d'imposta nel territorio dello Stato, è aggiunto il seguente periodo: “La disposizione di cui ai periodi precedenti si applica anche alle cessioni di oggetti o composti chimici di qualunque natura, forma o stato d’uso, destinati alla lavorazione al fine del recupero dell’oro, in essi contenuto, il cui valore di cessione non ecceda o ecceda in modo trascurabile il valore di quotazione sul mercato ufficiale di riferimento dello stesso metallo prezioso”. Si prevede quindi che con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, l’aliquota dell’accisa sulla benzina e sulla benzina con piombo, nonché dell’aliquota dell’accisa sul gasolio usato come carburante, è incrementata in misura tale da determinare maggiori entrate nette non inferiori a 150 milioni di euro nel 2019. Semplificazioni fiscali Con la proposta di inserire il nuovo comma 1-bis all’art. 16 del decreto fiscale, all’art. 25, comma 1, D.L. n. 78/2010 (secondo cui le banche e le Poste Italiane SPA operano una ritenuta dell’8 per cento a titolo di acconto dell'imposta sul reddito dovuta dai beneficiari, con obbligo di rivalsa, all'atto dell'accredito dei pagamenti relativi ai bonifici disposti dai contribuenti per beneficiare di oneri deducibili o per i quali spetta la detrazione d'imposta) le parole “8 per cento” sono sostituite da “4 per cento”. Sanzioni per mancata accettazione di pagamenti elettronici All’art. 23, relativo alle sanzioni per mancata accettazione di pagamenti effettuati con carte di debito e credito, è stato proposto di: - sostituire la lettera a), con la seguente: a) al comma 4, le parole “carte di debito e carte di credito” sono sostituite dalle seguenti parole: “carte di pagamento, relativamente ad almeno una carta di debito e una carta di credito”; e sono aggiunte in fine le seguenti parole: “A decorrere dal 1° gennaio 2020 l’obbligo di cui al primo periodo si applica anche alle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché alle società che hanno in concessione o affidamento la gestione di servizi pubblici”; - alla lettera b), aggiungere le seguenti parole: “Nel caso di violazioni commesse dalle amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non si applicano le sanzioni di cui al presente comma. Le violazioni di cui al periodo precedente sono considerate nell’ambito della misurazione e valutazione della performance individuale dei dirigenti e del personale responsabile cui l’ufficio afferisce, secondo le modalità stabilite dall’articolo 9 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150”. Agevolazioni fiscali per veicoli elettrici e a motore ibrido utilizzati da invalidi Tra gli emendamenti anche l’introduzione del nuovo art. 53-bis che prevede nuove agevolazioni fiscali relative ai veicoli elettrici e a motore ibrido utilizzati dagli invalidi per cui si dispone l’IVA agevolata per la cessione di veicoli di cilindrata fino a 2.000 centimetri cubici se con motore a benzina o ibrido, a 2.800 centimetri cubici se con motore diesel o ibrido, e di potenza non superiore a 150 kW se con motore elettrico. Inoltre si prevede che al numero 31) della tabella A, parte II, allegata al decreto IVA, le parole: “di cilindrata fino a 2000 centimetri cubici se con motore a benzina, e a 2800 centimetri cubici se con motore diesel”, ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «di cilindrata fino a 2.000 centimetri cubici se con motore a benzina o ibrido, a 2.800 centimetri cubici se con motore diesel o ibrido e di potenza non superiore a 150 kW se con motore elettrico». Per tale motivo è istituito, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, un Fondo con uno stanziamento di 2 milioni di euro a decorrere dal 2020. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sono definite le modalità di accesso al beneficio, nonché le modalità di verifica e controllo dell'effettivo utilizzo in uso esclusivo dei velocipedi concessi ai propri dipendenti e assimilati per percorsi casa-lavoro. Borse di studio in favore di persone con disabilità È stato infine proposto l’inserimento di un nuovo art. 58-bis che modifica l’art. 52 TUIR nel senso che le somme corrisposte a titolo di borse di studio o di assegno, premio o sussidio per fini di studio o di addestramento professionale volte all’inclusione o all’avvicinamento in attività lavorative di persone con disabilità non concorrono a formare il reddito per un importo non superiore a 7.500 euro annui.