Con l’inserimento - tra gli emendamenti al decreto Crescita, la cui conversione in legge deve avvenire entro il 30 giugno 2019 - delle norme per la semplificazione fiscale (AC 1074-A), cambia volto il calendario delle scadenze per l’invio dei modelli dichiarativi. Gli operatori del settore potranno così avere più tempo per realizzare i vari adempimenti dichiarativi, comunicativi e di versamento che li attendono nei prossimi mesi. Quali sono i prossimi appuntamenti per i contribuenti e i professionisti che li assistono? E come potrebbero cambiare le scadenze, già a decorrere dal 2019, in caso di approvazione definitiva delle modifiche inserite nel decreto Crescita? Gli appuntamenti di maggio In primis, scaduti ormai i termini per l’invio della dichiarazione annuale IVA (30 aprile) e quelli per l’inoltro all’Agenzia delle Entrate dell’ultimo spesometro 2018 e dell’esterometro relativo ai primi tre mesi del 2019 (30 aprile 2019 a seguito della proroga disposta dal D.P.C.M. 27 febbraio 2019) e della LIPE relativa all’ultimo trimestre 2018 (10 aprile 2019, sempre per effetto del D.P.C.M. 27 febbraio 2019), entro la fine del mese di maggio i contribuenti devono procedere con l’invio dell’esterometro relativo alle operazioni realizzate con soggetti non residenti nel mese di aprile 2019, che ritorna ad essere mensile (quindi le operazioni di maggio vanno comunicate entro il 30 giugno, etc.). Stessa scadenza anche per la comunicazione delle liquidazioni periodiche IVA effettuate nel primo trimestre 2019. A seguire, le successive comunicazioni dovranno essere inoltrate entro il 16 settembre 2019, il 30 novembre 2019 e la fine del mese di febbraio 2020. Peraltro, un emendamento al decreto Crescita prevede che la comunicazione dei dati relativi al quarto trimestre (ossia quella da inviare entro la fine del mese di febbraio dell’anno successivo) può, in alternativa, essere effettuata con la dichiarazione annuale IVA che, in tal caso, deve essere presentata entro il mese di febbraio dell'anno successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta. Gli appuntamenti di giugno Nel mese di giugno i contribuenti dovranno fare i conti con il primo appuntamento per il versamento delle imposte (prima rata dell’IMU e della TASI dovuta per il 2019) in scadenza il 16 giugno 2019 (rinviato al 17, in quanto il 16 giugno cade di domenica). Gli appuntamenti di luglio Nei mesi più caldi la generalità dei contribuenti si troveranno quindi ad avere a che fare con i versamenti delle imposte: - entro il 1° luglio 2019 (la scadenza è il 30 giugno ma cade di domenica) occorre procedere al versamento del saldo 2018 e primo acconto 2019 delle imposte sui redditi e IRAP per i contribuenti “solari”; - entro il 31 luglio 2019 si può procedere al versamento con la maggiorazione dello 0,4%. Le scadenze delle dichiarazioni dei redditi Giunti a settembre, entro il 30 del mese sarà necessario procedere con l’invio dei modelli Redditi 2019 e IRAP 2019, da parte dei contribuenti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare. Si ritorna alle origini, si potrebbe dire, dato che da quest’anno non è più in vigore la proroga al 31 ottobre. Tuttavia, con un colpo di coda, il legislatore potrebbe prevedere di differire già da quest’anno l’invio dei dichiarativi Redditi ed IRAP al 30 novembre. Infatti, con la definitiva approvazione dell’emendamento che traspone nel decreto Crescita l’articolo 5 del Pdl sulle semplificazioni fiscali, l’estate potrebbe essere meno gravosa per i contribuenti, sul fronte della compilazione delle dichiarazioni. Resta invece confermata la scadenza del 31 ottobre per l’invio in via telematica: - dei modelli 770/2019; - della certificazione unica 2019 non rilevante per la predisposizione delle dichiarazioni precompilate (ad esempio, redditi di lavoro autonomo, provvigioni, redditi esenti). Dichiarazione IMU e TASI Novità in vista anche per la presentazione delle dichiarazioni IMU e TASI: per effetto di una delle semplificazioni fiscali tramutatasi in emendamento al decreto Crescita, il termine per la presentazione delle dichiarazioni IMU e TASI non scadrà più il 30 giugno, ma slitterà al 31 dicembre. Sul fronte dei versamenti Entro il 30 novembre 2019, occorre procedere al versamento del secondo o unico acconto, appuntamento alla cassa entro il 2 dicembre (il 30 novembre è sabato). Entro il 16 dicembre 2019 si deve procedere col versamento del saldo IMU e TASI relative al 2019. Per l’acconto IVA 2019 la scadenza è fissata al 27 dicembre 2019. Tavola di raffronto Adempimento Scadenza vigente Nuova scadenza (emendamento semplificazioni al decreto Crescita) Comunicazione delle liquidazioni periodiche IVA Entro la fine del secondo mese successivo al trimestre di riferimento (31 maggio; 16 settembre; 30 novembre; fine febbraio anno successivo) Entro l'ultimo giorno del secondo mese successivo a ogni trimestre (31 maggio; 16 settembre; 30 novembre; fine febbraio anno successivo). La comunicazione dei dati relativi al quarto trimestre può, in alternativa, essere effettuata con la dichiarazione annuale IVA che, in tal caso, deve essere presentata entro il mese di febbraio dell’anno successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta. Dichiarazione IMU e TASI 30 giugno 31 dicembre Presentazione modelli telematici Redditi 2019 30 settembre 30 novembre Presentazione modelli telematici IRAP 2019 30 settembre 30 novembre