Il decreto Correttivo-ter è stato lo strumento adottato dal legislatore per apportare cambiamenti alla liquidazione, che nel codice della crisi ha sostituito il fallimento. Accettazione dell’incarico da parte del curatore Con un opportuno intervento sull’articolo 126, si prevede che il curatore, al momento dell’accettazione dell’incarico, proceda alla valutazione preventiva sull’idoneità delle proprie risorse, professionali e di tempo, per l’efficiente gestione della procedura. La modifica intende sottolineare l’importanza dell’adeguatezza dell’opera richiesta al singolo curatore rispetto alla tipologia di procedura, fondamentale per garantire l’efficiente e celere svolgimento delle attività liquidatorie. Deposito delle somme riscosse e la gestione dei pagamenti Con la sostituzione del comma 4 dell’articolo 131, il correttivo adegua il codice alle funzionalità del processo civile telematico evidenziando che il mandato di pagamento, emesso dal giudice, non deve essere sottoscritto dal cancelliere perché si tratta di atto nativo digitale sottoscritto digitalmente dal giudice delegato e depositato nel fascicolo informatico la cui integrità a provenienza è assicurata senza che vi sia la necessità della firma digitale del cancelliere. Viene eliminata anche la previsione del decreto ministeriale per l’individuazione delle modalità di trasmissione del mandato agli istituti di credito presso i quali sono depositate le somme della procedura perché il sistema di gestione del processo telematico delle procedure concorsuali (SIECIC) consente già la trasmissione e la firma digitale del mandato con modalità informatiche. Comitato dei creditori Per quanto riguarda l’articolo 140, che tratta del comitato dei creditori, il correttivo ha apportato correttivi per semplificare l’operatività di tale organo. Quando il comitato è chiamato ad esprimere pareri non vincolanti, il parere si intende favorevole se il curatore non riceve comunicazione entro il termine di urgenza assegnato dal medesimo ovvero nel termine di quindici giorni da quando la richiesta è pervenuta al presidente, quando non è fissata una data precisa. Nel caso di pareri vincolanti, invece, a fronte dell’inerzia del comitato interviene il potere surrogatorio del giudice delegato. Resta confermato che provvede il giudice delegato nel caso di impossibilità di costituzione del comitato per insufficienza di numero dei componenti o per l’indisponibilità dei creditori. Contratti preliminari Viene previsto un intervento sull’articolo 173 per chiarire l’ambito applicativo della norma assicurando idonea protezione al promissario acquirente di immobile ad uso abitativo o di immobile destinato a sede principale della attività di impresa, anche nell’ottica di un bilanciamento con i contrapposti interessi dei creditori ipotecari che hanno finanziato l’impresa costruttrice. Risulta, così, confermato il mancato scioglimento del contratto preliminare trascritto nelle predette casistiche quando tale utilizzo risulta dal contratto, con alcune integrazioni. Con l’inserimento del nuovo comma 3-bis è previsto che, a seguito del subentro del curatore nel contratto preliminare, è consentito ai creditori ipotecari di contestare la congruità del prezzo di vendita stabilito nel contratto sottoscritto con il debitore, purché lo stesso dimostri una sproporzione di almeno un quarto tra il prezzo pattuito ed il valore di mercato del bene alla data del contratto. Una ulteriore modifica prevede che si considerano opponibili ai creditori tutte le somme versate dal promissario acquirente al debitore prima dell’apertura della procedura (e non solo nella misura del 50% come previsto nella versione precedente), a condizione che i pagamenti degli acconti siano stati eseguiti con strumenti tracciabili. Una volta eseguita la vendita e riscosso il prezzo, il giudice delegato ordina con decreto la cancellazione di vincoli ed ipoteche iscritte sull’immobile, superando così la dibattuta questione sulla natura della vendita. Gestione dei rapporti di lavoro subordinato Il decreto correttivo è intervento a modificare l’articolo 189, eliminando l’adempimento previsto a carico del curatore relativo alla comunicazione dei nominativi dei dipendenti dell’impresa all’Ispettorato del lavoro. Sul recesso del curatore dai contratti di lavoro, è stato riscritto il comma 3 apportando precisazioni sull’autorizzazione all’esercizio provvisorio da parte del curatore e sui rapporti di lavoro dipendente. Nell’ipotesi di inerzia del curatore al termine del periodo di quattro mesi di sospensione dall’apertura della liquidazione giudiziale, si precisa che interviene “automaticamente” la cessazione dei rapporti di lavoro. È stata, poi, eliminata la possibilità per l’Ispettorato del lavoro di chiedere la proroga della sospensione dei rapporti di lavoro (in attesa di eventuale esercizio provvisorio o di trasferimento dell’azienda) in considerazione del fatto che si tratta di organo che non ha, a differenza del curatore, alcuna cognizione sull’esistenza delle condizioni che possono consentire la prosecuzione dell’attività produttiva né sulle concrete possibilità di cedere l’azienda a terzi. È stato ritenuto che tale intervento dell’ispettorato del lavoro potrebbe comportare un intralcio al celere e lineare svolgimento della procedura. Eliminazione di adempimento superfluo su bilanci del debitore È stato eliminato l’adempimento a carico del curatore previsto all’articolo 198 relativo alla redazione del bilancio dell’ultimo esercizio, qualora non fosse stato adempiuto dal debitore. È stato finalmente rilevato che non è sempre possibile per il curatore redigere tale bilancio, ma soprattutto che non ne è stata rilevata alcuna effettiva utilità e finirebbe per appesantire la gestione complessiva della procedura allungandone i tempi senza apprezzabili benefici sulla sua efficienza. Viene reso, inoltre, opzionale l’adempimento relativo alle rettifiche da apportare al bilancio presentato dal debitore, lasciando al curatore ogni valutazione sulla sua utilità ai fini della prosecuzione della liquidazione giudiziale. Nuova gestione in presenza di previsione di insufficiente realizzo In caso di previsione di insufficiente realizzo di attivo da destinare ai creditori, per accelerare i meccanismi di funzionamento della procedura, viene modificato l’articolo 209 consentendo il rilascio dell’autorizzazione a non procedere alla formazione dello stato passivo al giudice delegato anziché al tribunale. Modifiche per le vendite dei beni Con l’intervento sull’articolo 216 il correttivo intende razionalizzare le procedure di vendita perché è stato rilevato che non è sempre possibile che nel primo anno dall’apertura della procedura si riesca a dare attuazione a tre tentativi di vendita. Da tale modifica deriva che per i beni immobili il curatore pone in essere almeno un esperimento di vendita nel primo anno e due negli anni successivi. Cessazione della liquidazione giudiziale In materia di cessazione della procedura di liquidazione giudiziale, il decreto correttivo sostituisce il comma 1 dell’articolo 234 (sulla prosecuzione di giudizi e procedimenti esecutivi dopo la chiusura) aggiungendo, tra le ipotesi di chiusura anticipata della procedura, anche l’esistenza di crediti nei confronti di altre procedure per i quali si è solo in attesa del riparto. Le nuove disposizioni prevedono, perciò, che la chiusura della liquidazione giudiziale non è impedita dall’esistenza di crediti nei confronti di altre procedure per i quali si è in attesa del riparto e dalla pendenza di giudizi o procedimenti esecutivi, rispetto ai quali il curatore mantiene la legittimazione processuale.