Il 1° settembre 2024 entrano in vigore le agevolazioni contributive previste dal decreto Coesione (articoli 22 e 23 del D.L. n. 60/2024, convertito dalla legge n. 95/2024) con la finalità di incentivare l’autoimprenditorialità e per l’occupazione di giovani, donne e nel Mezzogiorno. Ma le misure, per l’effettivo fruizione del beneficio, necessitano di alcuni provvedimenti specifici. In attesa dell’entrata a regime, cosa devono fare i datori di lavoro qualora intendessero assumere giovani e donne? Le misure agevolate Al fine di incrementare, in particolare, l’occupazione giovanile e femminile, il decreto Coesione prevede il riconoscimento di un esonero contributivo per la durata massima di 24 mesi in caso di assunzioni (o trasformazioni di contratti a tempo determinato) effettuate nel periodo ricompreso tra il 1° settembre 2024 e il 31 dicembre 2025. Ammontare del beneficio La misura prevede un esonero dal versamento dei contributi previdenziali INPS a carico del datore di lavoro con l’esclusione dei premi e dei contributi INAIL. Giovani - 100% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro privati, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) - l’esonero spetta nel limite massimo di importo pari a 500 euro su base mensile per ciascun lavoratore - l’esonero spetta nel maggior importo di 650 euro su base mensile per ciascun lavoratore qualora l’assunzione avvenga in una sede o unità produttiva ubicata nelle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna Donne - 100% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazion1e contro gli infortuni sul la voro (INAIL) - il limite massimo di importo è pari a 650 euro su base mensile per ciascuna lavoratrice Tipologie contrattuali ammesse al beneficio Giovani - assunzione a tempo indeterminato - trasformazioni di contratti a termine in contratti a tempo indeterminato L'esonero non si applica ai rapporti di lavoro domestico e ai rapporti di apprendistato, ma spetta qualora il lavoratore, precedentemente all’assunzione o trasformazione, sia stato occupato nell’ambito di un contratto di lavoro di apprendistato non proseguito come ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato Donne Assunzioni a tempo indeterminato L'esonero non si applica ai rapporti di lavoro domestico e ai rapporti di apprendistato Lavoratori beneficiari Giovani Il beneficiario deve risultare, alla data dell'assunzione - trasformazione incentivata, che: - non abbia compiuto il 35° anno di età - non sia mai stato occupato a tempo indeterminato Donne Le beneficiarie devono essere donne: - di qualsiasi età, prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi, residenti nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia - donne di qualsiasi età prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi, ovunque residenti - donne prive di impiego da almeno 6 mesi, ovunque residenti, operanti nelle professioni e nei settori con un tasso di disparità di occupazione superiore almeno del 25% tra uomini e donne, così come individuati ogni anno con decreto del Dicastero del Lavoro, adottato di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze Cumulabilità Giovani L’esonero non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente. L’esonero è compatibile, senza alcuna riduzione, con la maggiorazione del costo ammesso in deduzione in presenza di nuove assunzioni di cui all’art. 4 del D.Lgs. n. 216/2023 (maxi deduzione costo del lavoro). Donne Le misure sono già applicabili? La norma ad oggi subordina l’applicabilità del beneficio al verificarsi di due situazioni: a) la prima riguarda l’autorizzazione da parte della Commissione europea ai sensi dell’art. 108, par. 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea. Inoltre, si dovrà attendere l’emanazione di uno specifico decreto del Ministro del Lavoro di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, che dovrà essere adottato entro 60 giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione del decreto Coesione (ovvero entro il 5 settembre) dove saranno definite: - le modalità attuative dell'esonero, in coerenza con quanto previsto dall'Accordo di partenariato 2021-2027, nonchè con i contenuti e gli obiettivi specifici del Programma nazionale giovani, donne e lavoro 2021-2027; - le modalità per la definizione dei rapporti con l'INPS in qualità di soggetto gestore. Si ritiene che, in analogia con altre misure agevolate, sarà necessario attendere anche le istruzioni operative INPS. Qualora il datore di lavoro dovesse assumere senza che la Commissione europea si sia espressa e qualora non sia stato emanato il decreto? Due sono le possibili strade: a) la prima riguarda chi deve assumere un giovane“under 30” e non un soggetto tra i 30 ed i 35 anni, e che potrebbe scegliere lo sgravio (più ridotto) previsto, in via strutturale, dall’art. 1, comma 100, e seguenti, della legge n. 205/2017. In questo caso, sarebbe opportuno che l’INPS, attraverso un proprio chiarimento, lo consentisse in relazione al beneficio previsto dal D.L. n. 60/2024, prevedendo un conguaglio allorquando la decisione della Commissione europea e il decreto attuativo dovessero intervenire, autorizzando lo sgravio contributivo previsto dal decreto Coesione. Stesso criterio potrebbe essere adottato in caso di assunzione di donne, beneficiando delle agevolazioni strutturali previste dalla legge n. 92/2012. b) in alternativa, l’ulteriore strada da percorrere potrebbe essere quella di assumere i beneficiari delle agevolazioni previste dal decreto Coesione versando la contribuzione ordinaria prevista e andando a conguaglio dal momento in cui, dopo il via libera della Commissione europea e con il decreto attuativo emanato, l’INPS lo autorizzi fornendo i relativi codici.