Nell’ambito delle misure di sostegno al reddito adottate per fronteggiare l’emergenza provocata dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023, che hanno colpito numerosi territori dell’Emilia-Romagna, l’articolo 7 del decreto-legge n. 61/2023 (c.d. decreto Alluvioni) ha previsto l’erogazione di un ammortizzatore sociale unico, con relativa contribuzione figurativa, nei confronti delle categorie di lavoratori subordinati del settore privato, compresi i lavoratori dipendenti del settore agricolo, impossibilitati a prestare attività lavorativa o impossibilitati in tutto o in parte a recarsi al lavoro a seguito dei suddetti eventi. Con particolare riferimento ai lavoratori subordinati del settore agricolo, l’indennità prevista dall’articolo 7 del decreto-legge n. 61/2023 è riconosciuta nei confronti delle categorie e nella misura di seguito indicate: - lavoratori agricoli che, alla data del 1° maggio 2023, hanno un rapporto di lavoro attivo e sono residenti o domiciliati in uno dei comuni interessati, impossibilitati a recarsi al lavoro presso datori di lavoro che svolgono attività lavorativa al di fuori dei medesimi comuni. In tale caso la misura di sostegno è riconoscibile per le giornate di mancata prestazione di attività lavorativa, fino a un massimo di 15 giornate; - lavoratori agricoli che, alla data del 1° maggio 2023, non hanno un rapporto di lavoro attivo e sono stati assunti entro e non oltre il 31 agosto 2023, residenti o domiciliati in uno dei comuni interessati, impossibilitati a recarsi al lavoro presso datori di lavoro che svolgono l’attività lavorativa al di fuori dei medesimi comuni. Per tale categoria la misura di sostegno è riconosciuta per le giornate di mancata prestazione di attività lavorativa, fino a un massimo di 15 giornate. La misura è riconoscibile dalla data di assunzione; - lavoratori agricoli che, alla data del 1° maggio 2023, a prescindere dal comune di residenza o di domicilio, hanno un rapporto di lavoro attivo, impossibilitati a prestare l’attività lavorativa con un’azienda agricola con Sede legale/operativa nei comuni interessati. La misura è riconosciuta per le giornate di sospensione dell’attività lavorativa dichiarate dal datore, nel limite massimo di 90 giornate; - lavoratori agricoli che al 1° maggio 2023, a prescindere dal comune di residenza o di domicilio, non hanno un rapporto di lavoro attivo e sono stati assunti entro e non oltre il 31 agosto 2023, impossibilitati a prestare attività lavorativa con un’azienda agricola con Sede legale/operativa nei comuni interessati. La misura spetta, a decorrere dalla data di assunzione, per un numero di giornate pari a quelle lavorate nell’anno precedente (2022), detratte le giornate lavorate nell’anno in corso (2023), entro il limite massimo di 90 giornate. Con esclusivo riferimento ai lavoratori subordinati del settore agricolo, l’ultimo periodo del comma 5 del citato articolo 7 prevede l’equiparazione al lavoro, ai fini del calcolo delle prestazioni di disoccupazione agricola, della misura in argomento. Ciò premesso, con la circolare n. 22 del 26 gennaio 2024 l'INPS illustra gli effetti della disciplina di cui al citato comma 5 dell’articolo 7 del decreto-legge n. 61/2023 sul calcolo delle prestazioni di disoccupazione agricola di competenza dell’anno 2023, con particolare riferimento alla platea dei beneficiari e agli impatti della norma sul perfezionamento del requisito contributivo richiesto per l’accesso alla prestazione di disoccupazione agricola, sul calcolo della stessa e sulla retribuzione di riferimento da utilizzare per l’individuazione dell’importo da erogare in relazione ai periodi di fruizione dell’ammortizzatore sociale unico equiparati al lavoro. Beneficiari Beneficiari dell’indennità di disoccupazione agricola, in presenza dei requisiti prescritti, sono gli operai agricoli a tempo determinato iscritti negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli di cui all’articolo 12 del R.D. 24 settembre 1940, n. 1949, per l'anno di competenza della prestazione, e gli operai agricoli a tempo indeterminato che sono stati assunti o licenziati nel corso dell’anno cui l'indennità si riferisce. Pertanto, ai fini dell’accesso alla prestazione di disoccupazione agricola per l’anno 2023, e ai fini del calcolo della stessa con le modalità di cui all’articolo 7 del decreto-legge n. 61/2023, è richiesto che gli operai agricoli a tempo determinato risultino effettivamente iscritti per almeno un giorno negli appositi elenchi riferiti all’anno 2023. In relazione agli operai agricoli a tempo indeterminato assunti o licenziati nel corso dell’anno 2023, ai fini dell’applicazione del beneficio previsto dall’ultimo periodo del comma 5 del richiamato articolo 7, è richiesto che nel medesimo anno abbiano prestato almeno un giorno di effettivo lavoro. Al riguardo, si precisa che il beneficio in argomento non trova applicazione nei confronti degli operai agricoli a tempo indeterminato dipendenti di cooperative e loro consorzi che trasformano, manipolano e commercializzano prodotti agricoli e zootecnici prevalentemente propri o conferiti dai loro soci, di cui alla legge 15 giugno 1984, n. 240, atteso che gli stessi, con riferimento agli eventi di disoccupazione verificatisi a decorrere dal 1° gennaio 2022, non accedono alla disoccupazione agricola, ma all’indennità di disoccupazione NASpI. Si precisa, inoltre, che destinatari dell’ammortizzatore sociale unico istituito dall’articolo 7 del decreto-legge n. 61/2023 sono tutti i lavoratori dipendenti del settore privato, tra i quali vi rientrano anche i lavoratori dipendenti del settore agricolo, che per effetto degli eventi alluvionali non hanno potuto prestare attività lavorativa. Potrebbe, pertanto, verificarsi che lo stesso lavoratore – titolare di due o più rapporti di lavoro dipendente in settori diversi compreso quello agricolo – abbia avuto accesso all’ammortizzatore sociale unico sia in ragione del rapporto di lavoro dipendente agricolo che del rapporto di lavoro dipendente non agricolo. In tali casi, al lavoratore che in ragione della prevalenza di attività di lavoro dipendente agricolo accede all’indennità di disoccupazione agricola di competenza dell’anno 2023, ai fini del calcolo della prestazione di disoccupazione spettante saranno valorizzati solo i periodi di fruizione dell’ammortizzatore sociale unico richiesti da aziende agricole e fruiti per effetto della sospensione del rapporto di lavoro agricolo. Requisito contributivo per l’accesso all’indennità di disoccupazione agricola L’equiparazione al lavoro dei periodi di fruizione dell’integrazione al reddito è prevista dal comma 5 dell’articolo 7 del decreto-legge n. 61/2023, per i lavoratori del settore agricolo, “ai fini del calcolo delle prestazioni di disoccupazione agricola”. L’interpretazione meramente letterale della norma comporterebbe l’applicazione del beneficio in argomento ai soli fini del calcolo dell’indennità di disoccupazione agricola e, pertanto, inciderebbe esclusivamente sulle prestazioni di disoccupazione agricola spettanti ai richiedenti che siano in possesso dei requisiti normativamente previsti, con particolare riferimento al requisito contributivo pari a 102 giornate di lavoro nel biennio costituito dall’anno di riferimento dell’indennità e dall’anno precedente. Resterebbero, pertanto, esclusi dal beneficio di cui al richiamato comma 5 dell’articolo 7 i lavoratori agricoli che, in conseguenza dell’emergenza alluvionale, hanno svolto nel 2023 un numero di giornate di lavoro effettivo che, sommate ai periodi di lavoro del 2022, non raggiungono le 102 giornate di lavoro totali richieste quale requisito contributivo per l’accesso all’indennità di disoccupazione agricola. Tuttavia, al fine di garantire tutele omogenee a tutti i lavoratori interessati, l’INPS applicherà il beneficio previsto dal comma 5 dell’articolo 7 del decreto-legge n. 61/2023 anche ai fini del perfezionamento del requisito contributivo. Pertanto, i periodi di fruizione della misura prevista dall’articolo 7 del decreto-legge in argomento saranno equiparati al lavoro anche ai fini della ricerca del requisito contributivo di 102 giornate di lavoro richiesto per l’accesso all’indennità di disoccupazione agricola di competenza dell’anno 2023. Calcolo dell’indennità di disoccupazione agricola di competenza dell’anno 2023 L’indennità di disoccupazione agricola, in presenza di tutti i prescritti requisiti, è erogata per un numero di giornate pari a quelle lavorate nell’anno di competenza della prestazione entro il limite delle 365 giornate (366 in relazione agli anni bisestili) del parametro annuo di riferimento, dal quale sono detratti i periodi di lavoro agricolo e non agricolo dipendente e autonomo, le giornate indennizzate ad altro titolo (ad esempio, per malattia, maternità o infortunio, cassa integrazione) e quelle non indennizzabili (ad esempio, per espatrio definitivo). Con riferimento alla platea dei beneficiari, ai fini del calcolo delle prestazioni di disoccupazione agricola riferite all’anno 2023, alle giornate di lavoro effettivo prestato dai lavoratori interessati saranno aggiunti i periodi di fruizione dell’ammortizzatore sociale unico disciplinato dall’articolo 7 del decreto-legge n. 61/2023. Atteso che l’indennità di disoccupazione agricola può essere erogata solo in relazione alle giornate dell’anno non coperte da alcun tipo di contribuzione, l’incremento delle giornate di lavoro ottenuto sommando i periodi di fruizione dell’ammortizzatore sociale unico a quelli di lavoro effettivo determina un beneficio in termini di giornate indennizzabili per disoccupazione agricola solo per i lavoratori in relazione ai quali la predetta somma non superi per l’anno 2023 il limite di 182 giornate. Superato il predetto limite, il beneficio di cui al comma 5 dell’articolo 7 del decreto-legge n. 61/2023 viene neutralizzato. Ciò in quanto il totale delle giornate di lavoro, sommato alle giornate già indennizzate ad altro titolo (ad esempio, per malattia, maternità o infortunio, cassa integrazione) e a quelle indennizzate a titolo di disoccupazione agricola non può superare il limite di capienza delle 365 giornate con riferimento all’anno 2023. Retribuzione di riferimento In relazione alla misura dell’indennità di disoccupazione agricola, per gli operai agricoli a tempo determinato (OTD) e figure equiparate, l’importo erogato è pari al 40% della retribuzione. A titolo di contributo di solidarietà dall’importo così calcolato viene detratto il 9% dell’indennità giornaliera per ogni giornata di disoccupazione erogata, fino ad un massimo di 150 giorni. Agli operai agricoli a tempo indeterminato (OTI) l’indennità spetta in misura pari al 30% della retribuzione effettiva. Non è applicata alcuna trattenuta a titolo di contributo di solidarietà. Premesso quanto sopra, per il calcolo dell’indennità spettante in relazione ai periodi di fruizione dell’ammortizzatore sociale unico introdotto dall’articolo 7 del decreto-legge n. 61/2023 l’INPS utilizzerà come retribuzione di riferimento l’importo giornaliero percepito per il predetto ammortizzatore. Al riguardo, il comma 1 del richiamato articolo 7 prevede che la misura di sostegno spettante ai lavoratori dipendenti del settore privato, per le giornate di mancato svolgimento dell’attività lavorativa, è di importo mensile pari a quello massimo previsto per le integrazioni salariali dall’articolo 3, comma 5-bis, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148. Pertanto, l’importo dell’indennità di disoccupazione agricola spettante per l’anno 2023 sarà pari al 40% per gli OTD e al 30% per gli OTI della retribuzione di riferimento, costituita dalla media ponderata tra la retribuzione riferita ai giorni di lavoro effettivo e quella percepita in relazione ai periodi di ammortizzatore sociale unico fruiti in conseguenza dell’emergenza alluvionale.