La legge di conversione del decreto Agosto (D.L. n. 104/2020) ha ricevuto anche il via libera della Camera dei Deputati. In campo fiscale, l’impianto originario del decreto non è stato stravolto, se è vero che la quasi totalità delle norme originarie è stata confermata senza grosse modifiche. Ci sono comunque alcune novità introdotte durante l’iter parlamentare. Quali sono, in sintesi, le principali disposizioni fiscali così come risultanti dalla legge di conversione? Sospensione versamenti tributari e contributivi per Lampedusa e Linosa Per i soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio del Comune di Lampedusa e Linosa, i versamenti dei tributi nonché dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, in scadenza entro il 21 dicembre 2020, sono effettuati senza applicazione di sanzioni e interessi entro la medesima data. Resta ferma la facoltà di avvalersi della norma generale sulla sospensione dei versamenti che, in base alle modifiche introdotte dal decreto Agosto (art. 97, D.L. n. 104/2020) al decreto Rilancio (articoli 126 e 127, D.L. n. 34/2020) prevede la possibilità di far slittare il 50% al 16 gennaio 2021 con una rateizzazione fino a un massimo di 24 rate mensili. Superbonus nei comuni colpiti da eventi sismici Ai comuni dei territori colpiti da eventi sismici la detrazione al 110% delle spese relative a specifici interventi di efficienza energetica e di misure antisismiche spetta per l'importo eccedente il contributo riconosciuto per la ricostruzione. I limiti delle spese ammesse alla fruizione degli incentivi fiscali, inoltre, sono aumentati del 50% per gli interventi di ricostruzione riguardanti i comuni colpiti dagli eventi sismici del 2016 e 2017 e del 2009 (in alternativa al contributo per la ricostruzione). Sospensione ammortamento beni materiali e immateriali Viene consentito ai soggetti che non adottano i principi contabili internazionali di non effettuare, nell'esercizio in corso, una percentuale - fino al 100% - dell'ammortamento annuo del costo delle immobilizzazioni materiali e immateriali, mantenendo invece il loro valore di iscrizione così come risultante dall'ultimo bilancio annuale regolarmente approvato. I soggetti che si avvalgono della facoltà destinano a una riserva indisponibile utili di ammontare corrispondente alla quota di ammortamento non effettuata. Contributo a fondo perduto: estensione dei soggetti che possono richiederlo I soggetti che non hanno presentato domanda per il contributo, che: - a far data dall'insorgenza dell'evento calamitoso hanno il domicilio fiscale o la sede operativa nel territorio di comuni colpiti dagli eventi i cui stati di emergenza erano ancora in atto alla data di dichiarazione dello stato di emergenza Covid-19, - classificati totalmente montani di cui all'elenco dei comuni italiani predisposto dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) o compresi nella circolare del Ministro delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, - e non inseriti nella lista indicativa dei Comuni colpiti da eventi calamitosi di cui alle istruzioni per la compilazione dell'istanza per il riconoscimento del contributo a fondo perduto, pubblicate dall'Agenzia delle entrate in data 30 giugno 2020, possono presentare la domanda entro 30 giorni dalla data di riavvio della procedura telematica per la presentazione della stessa, come definita con provvedimento dell'Agenzia delle Entrate. PIR Fermi restando i limiti di 30.000 euro all'anno e di 150.000 euro complessivi per i vecchi piani, ai PIR 2020 gli investitori possono destinare somme o valori per un importo non superiore a 300.000 euro all’anno e a 1.500.000 euro complessivi. DTA Vengono apportate alcune modifiche alla disciplina delle Deferred Tax Assets (DTA) e cioè alla disciplina relativa alla trasformazione in crediti di imposta delle attività per imposte anticipate. Tra le altre cose, si specifica che, in caso di crediti acquistati da società con le quali non sussiste un rapporto di controllo ai sensi dell'art. 2359 c.c. o che non sono controllate, anche indirettamente, dallo stesso soggetto, per valore nominale si intende il valore di acquisto del credito. Gruppo IVA Con una norma di interpretazione autentica, si dispone che nel rispetto di specifiche condizioni relative all'ammontare delle detrazioni, le prestazioni di servizi effettuate nei confronti di un gruppo IVA da consorzi, ivi comprese le società consortili e le società cooperative con funzioni consortili, non partecipanti al medesimo gruppo IVA, sono esenti dall'applicazione dell'IVA, laddove il committente delle prestazioni sia un consorziato che partecipa al gruppo IVA. IMU Viene prevista l’esenzione dal pagamento della seconda rata dell'imposta municipale propria (IMU) per alcune categorie di immobili, quali gli stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, gli stabilimenti termali, alberghi, pensioni e immobili destinati alle attività turistiche, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate. La stessa agevolazione viene riconosciuta anche per gli immobili utilizzati per eventi fieristici o manifestazioni, nonché per quelli destinati a spettacoli cinematografici e teatrali e a discoteche e sale da ballo. L'esenzione della seconda rata IMU per le pertinenze delle strutture ricettive (categoria D/2) si applica anche alla prima rata esentata per effetto dell'art. 177 del D.L. n. 34/2020. Imprese agricole Con alcune disposizioni di interpretazione autentica si prevede l’applicazione retroattiva dell’equiparazione, a fini fiscali, dei familiari coadiuvanti del coltivatore diretto ai titolari dell'impresa agricola. Si stabilisce che nelle agevolazioni tributarie previste dalle norme in materia di soci di società di persone esercenti attività agricole sono comprese anche quelle relative ai tributi locali. Infine, ai fini IMU, si considerano coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali anche i pensionati che, continuando a svolgere attività in agricoltura, mantengono l'iscrizione nella relativa gestione previdenziale agricola. Superbonus per le dimore storiche Il superbonus del 110%, in materia di efficienza energetica, sismabonus, fotovoltaico e colonnine di ricarica di veicoli elettrici, è esteso anche alle dimore storiche accatastate nella categoria A/9 (castelli e palazzi di eminenti pregi artistici o storici) a condizione che siano aperte al pubblico. Rateizzazione versamenti sospesi Viene prevista la possibilità di beneficiare di un’ulteriore rateizzazione del pagamento di una serie di versamenti già sospesi da precedenti decreti legge recanti misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19. In particolare, si introduce la possibilità che gli importi sospesi possano essere versati per il 50% in un’unica soluzione entro il 16 settembre o mediante rateizzazione, fino ad un massimo di 4 rate di pari importo a partire dal 16 settembre 2020. Il versamento del restante 50% può essere effettuato, senza applicazione di sanzioni e interessi, mediante rateizzazione, fino ad un massimo di 24 rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 gennaio 2021. 2 per mille associazioni culturali Per il 2021, con riferimento al precedente periodo d'imposta, i contribuenti possono destinare il 2 per mille della propria IRPEF a favore di un’associazione culturale iscritta in un elenco appositamente istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri. Proroga secondo acconto imposte Si proroga al 30 aprile 2021 il termine di versamento della seconda o unica rata dell’acconto delle imposte sui redditi e dell’IRAP, dovuto per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019 per i soggetti tenuti all’applicazione degli ISA, per i contribuenti che applicano i regimi forfetari o di vantaggio, per coloro che partecipano a società, associazioni e imprese con redditi prodotti in forma associata, nonché a quelle che consentono di optare per il regime di cd. trasparenza fiscale. La proroga è limitata ai soli contribuenti che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% nel primo semestre dell’anno 2020 rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Proroga versamenti soggetti ISA I soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli ISA e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione degli ISA, compresi quelli che rientrano in cause di esclusione e quelli in regime forfetario che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% nel primo semestre dell'anno 2020 rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, i quali non abbiano effettuato in tutto o in parte i versamenti delle imposte derivanti dalle dichiarazione dei redditi e IRAP, possono regolarizzare detti versamenti, senza applicazione di sanzioni, entro il 30 ottobre 2020 con la maggiorazione dello 0,8% delle imposte dovute. In ogni caso non si fa luogo alla restituzione di importi già versati. Proroga riscossione coattiva Vengono prorogati dal 31 agosto al 15 ottobre 2020 i termini di sospensione di versamenti di somme derivanti da cartelle di pagamento, accertamenti esecutivi, accertamenti esecutivi doganali, ingiunzioni fiscali degli enti territoriali e accertamenti esecutivi degli enti locali. Viene estesa ai provvedimenti di accoglimento emessi con riferimento alle richieste presentate fino al 31 agosto 2020 la “decadenza lunga” del debitore: con riferimento a tali richieste, la decadenza del beneficio della rateazione accordata dall’agente della riscossione e gli altri effetti di legge legati alla decadenza si verificano in caso di mancato pagamento di dieci, anziché cinque rate, anche non consecutive. Infine, si proroga al 15 ottobre 2020 il termine di sospensione degli obblighi di accantonamento derivanti dai pignoramenti presso terzi effettuati sulle somme dovute a titolo di stipendio, pensione e trattamenti assimilati. Rivalutazione beni cooperative agricole Si sostituisce integralmente il comma 3 dell'art. 136-bis del decreto Rilancio, che subordinava l'efficacia delle misure ivi contenute per la rivalutazione agevolata dei beni delle cooperative agricole all'autorizzazione della Commissione europea. Al fine di anticipare l'effettività di tali disposizioni, la nuova norma dispone che le stesse si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dal “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del Covid-19” della Commissione europea e, pertanto, non necessitano di specifica autorizzazione. Tassa automobilistica veicoli con noleggio senza conducente Si proroga dal 31 luglio al 31 ottobre 2020 il termine per il versamento della tassa automobilistica, senza l'applicazione di sanzioni e interessi, per i veicoli concessi in locazione a lungo termine senza conducente. Tale termine riguarda i periodi tributari in scadenza nei primi nove mesi del 2020, in luogo del primo semestre 2020. Maggiorazione ex-TASI La maggiorazione sulle abitazioni principali di lusso, sui fabbricati merce e sui fabbricati appartenenti al gruppo catastale D, per i comuni che l’hanno già adottata e confermata negli anni precedenti, non può eccedere lo 0,08%. Esonero TOSAP-COSAP Si esonerano (dal 1° maggio al 31 dicembre 2020) gli esercizi di ristorazione e di somministrazione di pasti e di bevande dal pagamento della tassa o del canone dovuti per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP e COSAP). Si estende al 15 ottobre 2020 (dal 30 aprile) l'esonero del pagamento delle somme dovute dai titolari di concessioni o di autorizzazioni relative all'utilizzo di suolo pubblico per l'esercizio di attività commerciali. Rivalutazione beni d’impresa A favore delle società di capitali e degli enti commerciali che non adottano i principi contabili internazionali, viene prevista la possibilità di effettuare la rivalutazione dei beni d’impresa e delle partecipazioni risultanti dal bilancio dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2019. Il saldo attivo della rivalutazione può essere affrancato, in tutto o in parte, con l'applicazione in capo alla società di un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, dell'imposta regionale sulle attività produttive e di eventuali addizionali nella misura del 10%; il maggior valore attribuito ai beni e alle partecipazioni può essere riconosciuto mediante il versamento di un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell’IRAP nella misura del 3% per i beni ammortizzabili e non ammortizzabili. In sede di conversione in legge è stata chiarito che le imprese che hanno l'esercizio non coincidente con l'anno solare possono eseguire la rivalutazione nel bilancio o rendiconto relativo all'esercizio in corso al 31 dicembre 2019, ove approvato successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto, a specifiche condizioni. Limite di esenzione IRPEF per i fringe benefits Confermato il raddoppio, per il solo periodo di imposta 2020, del limite di esenzione dall’IRPEF per i beni ceduti e i servizi prestati al lavoratore; il limite viene quindi elevato da 258,23 a 516,46 euro. Resta fermo il principio che, qualora il valore complessivo dei beni e servizi sia superiore al limite, l’intero valore concorre a formare il reddito imponibile.