Il labirinto dei ristori ricorda quello di Cnosso che, secondo la mitologia greca, fu fatto costruire dal re Minosse sull'isola di Creta per rinchiudervi il mostruoso Minotauro, nato dall’eccentrica unione tra la moglie del re, Pasifae, con un toro. Ebbene, trasposto ai giorni nostri, il mostruoso Minotauro sembra incarnarsi nell’insolita fusione dei Ristori 1, 2 e 3 e prossimamente 4 e 5, ad essere richiuse nel labirinto cromatico sono le imprese e la parte dei “traditi” la incarnano i professionisti, ancora una volta esclusi dai contributi a fondo perduto. In formazione un pacchetto da 8 mld scandito dal decreto Ristori ter e quater, quest’ultimo, nell’agenda del Consiglio dei Ministri già questa settimana e, superato il nodo dello scostamento da 20 miliardi sul 2021, all’orizzonte si scorge già il Ristori quinquies. Una saga destinata a concludersi (si spera) il prossimo anno, dopo aver scortato in porto una legge di Bilancio che verrà, purtroppo, ricordata per le sue contraddizioni e la sua fluidità. Il nodo centrale, sin dal decreto Rilancio, è stato quello di intervenire in tempi rapidi in soccorso alle attività economiche danneggiate dalla pandemia economica sacrificando i provvedimenti, pertanto, a meccanismi di calcolo e parametri veloci, ma piuttosto grossolani. A questa logica rispondono anche i ristori 1, 2 e 3. Quest’ultimo, con 1,3 miliardi, intende coprire le perdite subite dalle attività costrette a chiudere secondo il sistema dell’alternanza cromatica introdotto successivamente all’ultimo D.P.C.M. 3 novembre 2020. Il Ristori ter e quater In estrema sintesi, il Ristori ter si riduce a un ampliamento di circa 400 milioni accantonati dal decreto Ristori bis per l’estensione delle misure anti-crisi e gli stop ai versamenti fiscali dei soggetti ISA, tradendo, ancora una volta le aspettative delle professioni ordinistiche, che vedono ampliare nella misura la lista dei beneficiari al solo codice ATECO dei negozi del commercio al dettaglio di calzature e accessori con un indennizzo pari al 200%; e mentre la curva dei contagi sembrerebbe appiattirsi, l’emergenza economica è ulteriormente gravata dall’avvicinarsi delle numerose scadenze fiscali di dicembre. In questo scenario affiora l’ipotesi di intervenire con il Ristori quater. È verosimile che quest’ultimo “maturando” decreto preveda un ampliamento della platea dei beneficiari, dovuta in parte all’ingresso di nuove regioni nelle zone a rischio e, in parte, all’auspicata estensione della lista di codici ATECO. E siccome la speranza è l’ultima a morire, ci auguriamo che tra i nuovi codici vengano inclusi anche i liberi professionisti iscritti alle casse e le imprese delle filiere colpite “indirettamente” dalla crisi. Inevitabile venga modificato il criterio per ancorare il calcolo dell’indennizzo che, ancora oggi, è collegato alle perdite di aprile 2020 su aprile 2019. Tra le ipotesi più accreditate si fa strada quella di calcolare il ristoro sulla media delle perdite maturate dalle imprese nel semestre che va da maggio ad ottobre. Le indiscrezioni raccontano anche di un aumento delle percentuali dei ristori portandole dal 20% al 30% per attività fino a 400.000 euro di fatturato; dal 15% al 20% per l’intervallo compreso tra 400.000 e 5 milioni di euro di fatturato e dal 10% al 15% per attività con volumi d’affari superiori a 5 milioni. Il nuovo iter per ottenere il contributo a fondo perduto L’iter per l’erogazione dell’indennizzo ricalca l'istanza precedente. Il nuovo modello di domanda include le novità normative introdotte dall'art. 1 del decreto Ristori e dell'art. 2 del Ristori bis. La nuova istanza riguarda i soggetti che, inizialmente, erano esclusi dall'art. 25, D.L. n. 34/2020, ovvero quelli con ricavi e compensi superiori a 5 milioni di euro. Gli esercenti aventi diritto, anche sulla scorta dell'art. 25 del decreto Rilancio, che non hanno presentato l'istanza potranno adesso farlo. Per chi invece aveva presentato l'istanza e percepito il contributo l'erogazione sarà automatica e avverrà sul medesimo IBAN segnalato nella precedente domanda. La condizione per accedere al contributo a fondo perduto è lo svolgimento di una attività economica prevalente con codice di attività compreso nell'allegato 1 al D.L. n. 137/2020; e nella platea di codici successivamente ampliato nel Ristori bis. Il ristoro compete ai soggetti che hanno partita IVA attiva al 25 ottobre. Calcolo dei ristori: l’Agenzia delle Entrate dovrà prevedere ratei e risconti? I coefficienti ordinari del contributo spettano alle attività imprenditoriali interessate dalle restrizioni che agiscono omogeneamente sul territorio nazionale, mentre le maggiorazioni incrementative si innescano nell'ipotesi in cui le attività vengano esercitate nelle zone ad alto rischio. Le istruzioni predisposte dall’Agenzia delle Entrate fanno, a tal proposito, generico riferimento alle ordinanze adottate sulla base del D.P.C.M. 3 novembre e all'art. 30, D.L. n. 149/2020. Si desume, pertanto, che l'eventuale “evoluzione cromatica”, rispetto a quella della prima ordinanza del Ministro della Salute, debba generare il diritto alla maggiorazione del contributo. A tal proposito bisognerà prendere a riferimento i codici di attività ricompresi nel comma 2 dell'art. 1, D.L. n. 137/2020 nonché i codici dei beneficiari elencati nell'allegato 2 del D.L. n. 149/2020 e richiamati dall'art. 2 dello stesso decreto. Nelle specifiche tecniche per la predisposizione e trasmissione telematica delle istanze per il riconoscimento del contributo a fondo perduto, si afferma che l'ammontare del contributo “è determinato come quota del valore calcolato applicando al valore assoluto della differenza tra l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 e l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019, una delle seguenti percentuali: 20 per cento se presente il campo 10 del record B; 15 per cento se presente il campo 11 del record B; 10 per cento se presente il campo 12 del record B.” e sin qui, seppur con tutti i limiti della scelta del Legislatore di ancorare il contributo al rapporto tra il mese di aprile ‘19 -’20, nessuna particolare sorpresa. Proseguendo nella lettura del documento viene specificato unicamente che l’importo del corrispettivo “è calcolato applicando al predetto valore la quota differenziata per settore economico riportata nell’allegato 1 al decreto legge n. 137 del 28 ottobre 2020 ovvero nell’allegato 2 al decreto legge n. 149 del 9 novembre 2020 (si ricorda che quest’ultima disposizione prevede il riconoscimento del contributo solo ai soggetti con domicilio fiscale o sede operativa nelle zone “rosse” individuate dalle ordinanze del Ministero della salute)”. Nella documentazione rilasciata dall’Agenzia delle Entrate nulla viene, quindi, specificato rispetto alle modalità effettive di calcolo con cui verranno conciliati temporalmente i coefficienti ordinari con quelli incrementali, scaturenti dalle ordinanze del Ministro della Salute, nell’ipotesi in cui un’impresa sia transitata, nel periodo di riferimento, da una zona a basso rischio a rossa e viceversa. Esempio di calcolo Poniamo l’ipotesi di un ristoratore con volume d’affari inferiore a 400.000 euro che ha registrato, ad aprile 2020, una contrazione degli incassi pari a 20.000 euro e, quindi, ha ricevuto, in forza del decreto Rilancio, un bonifico pari a 4.000 euro da parte dell’Agenzia delle Entrate. Il decreto Ristori, successivamente, ha introdotto un nuovo indennizzo da calcolare sulla base di un coefficiente pari al 150% del primo, nel caso in specie 6.000 euro. Il Ristori bis, per soggetti che operano nelle zone ad alto rischio, incrementa ulteriormente l’indennizzo del 50%. Il ristoro è pari, nel nostro caso, a 8.000 euro. L’ipotesi di calcolo però potrebbe non essere così lineare e complicarsi se il ristoratore matura il diritto all’extra indennizzo a seguito del ristretto avvicendarsi delle aree di rischio. In particolare, potrebbe palesarsi l’ipotesi che la colorazione in rosso della zona dove risiede l’attività del ristoratore, sia avvenuta successivamente al 6 novembre, ovvero, tra il 6 e il 15 novembre. E non è scontato che a intervenire siano solo peggioramenti delle zone di rischio, ma al contrario potrebbero avvicendarsi colorazioni più tenui da cui scaturiscono, tuttavia, indennizzi basati su coefficienti più contenuti. Conclusioni È evidente che, qualora l’alternarsi cromatico delle zone intervenga in un arco temporale ristretto, è necessario calcolare in maniera differenziata, incrementale oppure no, il ristoro. Il nuovo modello di domanda non affronta il nodo della conciliazione tra colorazioni e coefficienti. E non potendolo considerare di certo un onere a carico del beneficiario (né tantomeno potendosi addebitarsi responsabilità di errore di calcolo in capo al professionista intermediario), si presume che tale computo sia automaticamente generato dall’Agenzia e - ci auspichiamo, almeno per una volta - con favor rei nei confronti dei contribuenti.