Fino al periodo di paga dicembre 2024 incluso la decontribuzione Sud resta applicabile ai rapporti di lavoro, in corso e di nuova instaurazione, aventi sede operativa nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia. E’ quanto annunciato dalla Commissione UE e riportato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con un comunicato stampa del 25 giugno 2024. Casi di esclusione dal beneficio Ammessi a fruire del beneficio sono i datori di lavoro privati, imprenditorie non, che operano nelle Regioni del Mezzogiorno, con la sola esclusione del settore agricolo e dei datori di lavoro domestico. Restano però esclusi dal campo di applicazione: a) gli enti pubblici economici; b) gli istituti autonomi case popolaritrasformati in enti pubblici economici ai sensi della legislazione regionale; c) gli enti trasformati in società di capitali, ancorché a capitale interamente pubblico, per effetto di procedimenti di privatizzazione; d) le ex istituzioni pubblichedi assistenza e beneficenza trasformate in associazioni o fondazioni di diritto privato, in quanto prive dei requisiti per la trasformazione in aziende di servizi alla persona (ASP), e iscritte nel registro delle persone giuridiche; e) le aziende speciali costituite anche in consorzio ai sensi degli articoli 31 e 114 del Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; f) i consorzi di bonifica; g) i consorzi industriali; h) gli enti morali; i) gli enti ecclesiastici; l) le imprese operanti nel settore finanziario; m) le imprese soggette a sanzioni adottate dall’UE. N.B. ll beneficio contributivo si applica ai lavoratori già in forza con contratti di lavoro subordinato a tempo pieno o parziale, siano essi a tempo indeterminato che determinato, ovvero con contratti di apprendistato. Misura dello sgravio contributivo L’esonero applicabile ai rapporti di lavoro nuovi e già in corso di svolgimento è pari: - al 30% della contribuzione previdenziale a carico del datore di lavoro sino al 31 dicembre 2025; - al 20% della contribuzione previdenziale a carico del datore di lavoro per gli anni 2026 e 2027; - al 10% della contribuzione previdenziale a carico del datore di lavoro per gli anni 2028 e 2029. Il diritto alla fruizione dell’agevolazione è subordinato al possesso da parte del datore di lavoro dei seguenti requisiti: - regolarità degli obblighi di contribuzione previdenziale, ai sensi della normativa in materia di documento unico di regolarità contributiva (DURC); - assenza di violazioni delle norme fondamentali a tutela delle condizioni di lavoro e rispetto degli altri obblighi di legge; - rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali, nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, sottoscritti dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. Coordinamento con altri incentivi La decontribuzione Sud è cumulabile con tutti gli altri sgravi ed incentivi per cui il legislatore non prevede espressamente l’incompatibilità, ovvero a titolo esemplificativo con: - l’incentivo all’assunzione di disabili; - l’incentivo all’assunzione di beneficiari di NASpI; - il regime contributivo applicato ai contratti di apprendistato; - lo sgravio parziale strutturale donne e over 50. N.B: In caso di cumulo di più agevolazioni, per calcolare correttamente l’esonero applicabile in totale occorre calcolare sulla base imponibile contributiva totale l’agevolazione di più antica di introduzione normativa e poi, sulla somma eventualmente residua, quella entrata in vigore in data più recente. Casi particolari di applicazione Vediamo in dettaglio le regole di spettanza della misura al ricorrere di alcuni casi particolari: 1) somministrazione: è rilevante il luogo in cui il lavoratore svolge la propria prestazione lavorativa, ovvero la sede legale o unità produttiva dell’utilizzatore. 2) distacco: rileva l’ubicazione della sede del distaccatario, ferma restando la legittimità del distacco. 3) trasferta: il legame funzionale e organico con la sede originaria che rimane punto di riferimento per la spettanza del beneficio; 4) smart working: l’adozione della modalità di lavoro agile non modifica la sede di lavoro, che resta quella formalmente individuata dalla lettera di assunzione e del modello UNILAV di assunzione; 5) cantieri edili: non è rilevante l’individuazione di cantieri temporanei di lavoro, quali, ad esempio, quelli per l’esecuzione di lavori edili di breve durata.