Agenzia delle Entrate - Risposta n. 276 del 19 luglio 2019 Agenzia delle Entrate - Risposta n. 277 del 19 luglio 2019 L’Agenzia delle Entrate ha emanato le risposte a interpello n. 276 e 277 del 19 luglio 2019 riguardante l’articolo 14 del d.lgs. n. 472 del 1997. Il conferimento d’azienda rientra tra le operazioni straordinarie essendo volto ad una radicale riorganizzazione delle attività produttive attraverso il trasferimento della medesima da un soggetto economico conferente ad un diverso ente conferitario. Oggetto del conferimento è l’azienda, intesa come il complesso dei beni organizzati dall’imprenditore per l’esercizio dell’impresa, o un ramo di essa, inteso come uno specifico settore dell’intero complesso aziendale, composto da una universitas di beni tra loro coordinati ed utilizzabili per la realizzazione di un ciclo produttivo. II conferimento d’azienda comporta il mutamento della titolarità del complesso aziendale. Da un punto di vista fiscale, il conferimento d’azienda o di ramo d’azienda è disciplinato dall’articolo 176 del TUIR, che prevede per le operazioni effettuate a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007, un regime “obbligatorio” di neutralità fiscale. Con riguardo, poi alla “responsabilità” del cessionario per i debiti derivanti da violazioni tributarie commesse dal cedente, l’articolo 14 del d. lgs. 472 del 1997, dispone che il cessionario è responsabile in solido, fatto salvo il beneficio della preventiva escussione del cedente ed entro i limiti del valore dell’azienda o del ramo d’azienda, per il pagamento dell’imposta e delle sanzioni riferibili alle violazioni commesse nell’anno in cui è avvenuta la cessione e nei due precedenti, nonché per quelle già irrogate e contestate nel medesimo periodo anche se riferite a violazioni commesse in epoca anteriore. L’obbligazione del cessionario è limitata al debito risultante, alla data del trasferimento, dagli atti degli uffici dell’amministrazione finanziaria e degli enti preposti all’accertamento dei tributi di loro competenza. L’articolo 14 condivide la medesima ratio dell’articolo 2560 del codice civile, il quale detta la disciplina civilistica della responsabilità per i debiti relativi all’azienda ceduta. Le misure antielusive a tutela dei crediti tributari sono volte ad evitare che, attraverso il trasferimento dell’azienda, sia dispersa la garanzia patrimoniale del contribuente in pregiudizio dell’interesse pubblico. Il valore dell’azienda o del ramo d’azienda da assumere quale limite alla responsabilità solidale del cessionario è quello accertato dal competente Ufficio delle entrate o del registro, oppure, in mancanza di tale accertamento, il valore dichiarato dalle parti. Ne consegue che il conferitario è chiamato a rispondere dei debiti tributari della conferente entro i limiti del valore del ramo d’azienda e non anche dei soli debiti tributari imputabili al ramo di azienda “Prodotti” in base ad una perizia di stima effettuata da un professionista incaricato dalla conferente. Ciò che rileva ai fini della responsabilità sussidiaria della conferitaria è il valore dell’azienda o ramo d’azienda conferito, valore che può anche essere oggetto di determinazione di un esperto ma che può essere sempre oggetto di rettifica da parte dell’Ufficio ove risulta non conforme alle risultanze accertate.