Il saldo e stralcio dei debiti da controlli automatizzati è una definizione agevolata dei carichi fiscali e contributivi per i soggetti in difficoltà economica. Chi può accedere al saldo e stralcio Il saldo e stralcio dei debiti si applica: - alle persone fisiche che versano in una grave e comprovata situazione di difficoltà economica (tetto massimo dell’ISEE: € 20.000); - ai contribuenti che sono decaduti dalla Rottamazione bis per non aver versato, entro il 7 dicembre 2018, tempestivamente e integralmente le rate in scadenza per i mesi di luglio, settembre e ottobre 2018; se sussistono i requisiti di difficoltà economica. Il contribuente che, avendo fatto domanda per essere ammesso al saldo e stralcio, viene respinto per mancanza dei requisiti, è incluso automaticamente - limitatamente ai debiti definibili in base alla norma sulla Rottamazione ter - nei benefici di tale definizione agevolata. I debiti tributari affidati all’Agente della Riscossione sono relativi al periodo 1° gennaio 2000-31 dicembre 2017 di importo superiore a € 1.000 derivanti da: - omessi versamenti di imposte dirette o IVA; - omesso versamento di contributi dovuti dagli iscritti alle casse previdenziali professionali o alle gestioni previdenziali dei lavoratori autonomi dell’INPS, esclusi quelli richiesti a seguito di accertamento. Sulle somme affidate all’Agente della Riscossione si versa una quota per capitale e interessi pari a: Percentuale Tipologia contribuente 10% Contribuenti per i quali, alla data di presentazione dell’istanza di accesso alla sanatoria, è stata aperta la procedura di liquidazione in caso di crisi da sovraindebitamento 16% Contribuenti con un ISEE non superiore a € 8.500 20% Contribuenti con un ISEE compreso tra € 8.501 e € 12.500 35% Contribuenti con un ISEE compreso tra € 12.501 e € 20.000 Si versano per intero gli aggi di riscossione, le spese per procedure esecutive e le spese di notifica delle cartelle di pagamento. Non si pagano le sanzioni, gli interessi di mora e le sanzioni e somme aggiuntive. Saldo e stralcio dei debiti: quando e come pagare I contribuenti che vogliono accedere al saldo e stralcio devono presentare istanza di adesione alla sanatoria (mod. SA-ST) entro il 30 aprile 2019. Contribuenti ammessi Se l’istanza viene accolta, l’Agenzia della Riscossione lo comunicherà al contribuente, insieme all’ammontare delle somme dovute e all’importo e scadenza delle singole rate entro il 31 ottobre 2019. In caso di versamento in unica soluzione, questo dovrà essere effettuato entro il 30 novembre (posticipato al 2 dicembre 2019). Rateazione Il versamento rateale può essere effettuato in 5 rate, maggiorate degli interessi annui del 2%, decorrenti dal 1° dicembre 2019, con le seguenti scadenze e importi: Rata Importo Scadenza 1 35% delle somme dovute 30 novembre 2019 (posticipata al 2 dicembre) 2 20% delle somme dovute 31 marzo 2020 3 15% delle somme dovute 31 luglio 2020 4 15% delle somme dovute 31 marzo 2021 5 15% delle somme dovute 31 luglio 2021 Contribuenti respinti Se l’istanza non viene accolta, l’Agenzia della Riscossione comunicherà al contribuente il mancato accoglimento e l’avviso dell’inclusione automatica nella Rottamazione ter, con indicazione dell’ammontare delle somme dovute e delle scadenze entro il 31 ottobre 2019. In caso di versamento in unica soluzione, questo dovrà essere effettuato entro il 30 novembre (posticipato al 2 dicembre 2019). Rateazione Il versamento rateale può essere effettuato: a) in 17 rate (5 anni): - prima rata: entro il 30 novembre (posticipato al 2 dicembre 2019), pari al 30% delle somme dovute; - restanti 16 rate, di pari importo: 28 febbraio, 31 maggio, 31 luglio e 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2020 (maggiorate di interessi del 2% annuo a partire dal 1° dicembre 2019); b) in 9 rate (3 anni) nel caso in cui per gli stessi carichi sia stata già richiesta la Rottamazione bis, ma non risultino pagate, entro il 7 dicembre 2018, le rate di luglio, settembre e ottobre 2018: - prima rata: entro il 30 novembre 2019 (posticipato al 2 dicembre 2019), pari al 30% delle somme dovute; - restanti 8 rate, di pari importo: 28 febbraio, 31 maggio, 31 luglio e 30 novembre degli anni 2020 e 2021. Saldo e stralcio: l’accesso alla sanatoria passo per passo Per accedere al saldo e stralcio i contribuenti devono seguire la procedura che segue: 1. verificare i debiti sanabili analizzando i ruoli affidati all’Agenzia della Riscossione; 2. scegliere quali debiti rottamare; 3. richiedere e ottenere l’ISEE del proprio nucleo familiare presentando l’apposita DSU; 4. controllare che l’ISEE del proprio nucleo familiare sia inferiore a € 20.000; 5. presentare l’apposita istanza indicando: - il possesso dei requisiti per aderirvi (in particolare: data e n. protocollo della DSU ISEE, di avere un ISEE non superiore a € 20.000 o l’avvenuta apertura della procedura di liquidazione ex art. 14-ter, L. n. 3/2012); - debiti che si intende definire; - il numero di rate con cui si vogliono pagare gli importi dovuti; - l’esplicita rinuncia a eventuali giudizi pendenti per i debiti che si vuole definire; 6. attendere la risposta dell’Agenzia della Riscossione contenente l’esito dell’istanza presentata (accoglimento o rigetto); 7. provvedere al pagamento delle somme dovute alle relative scadenze. Per i contribuenti che hanno aderito alle precedenti rottamazioni dei ruoli, ma non ne hanno perfezionato la definizione con l’integrale e tempestivo pagamento delle somme dovute, occorre verificare che quanto eventualmente versato per tali sanatorie sia stato dedotto dagli importi dovuti per il saldo e stralcio dei debiti definibili con la presente sanatoria; 8. in caso di irregolarità od omissioni nei dati ISEE autodichiarati – comunicate dall’Agenzia della Riscossione – fornire entro 20 giorni la documentazione atta a dimostrare la completezza e veridicità dei dati autodichiarati. Se la documentazione richiesta non viene tempestivamente prodotta, o se i dati autodichiarati risultano falsi, la sanatoria non ha effetto e riprendono le usuali azioni della riscossione. Laddove il credito sia stato discaricato, l’ente impositore procede ad affidarlo nuovamente all’Agenzia della Riscossione nel termine di decadenza decennale.