La pace fiscale prevista dal D.L. n. 119/2018 contiene al suo interno una serie di agevolazioni per i contribuenti che vanno dalla definizione agevolata dei processi verbali di constatazione, degli avvisi di accertamento e delle liti, alla riedizione della rottamazione dei ruoli. Occorre tuttavia esaminare tali agevolazioni una ad una, per verificare la loro effettiva portata in ambito doganale. Definizione agevolata dei processi verbali di constatazione L’art. 1 del decreto fiscale prevede la possibilità di definire integralmente, senza applicazione delle sanzioni irrogabili ex art. 17, comma 1, D.Lgs. n. 472/1997, le violazioni oggetto di processo verbale di constatazione consegnato entro il 24 ottobre 2018, ivi comprese le violazioni riferite alle dichiarazioni e operazioni doganali in materia di IVA all’importazione. Tale agevolazione, tuttavia, non è stata estesa alle risorse proprie tradizionali previste dall’art. 2, par. 1, lettera a) della decisione n. 2014/335/UE, Euratom del Consiglio del 26 maggio 2014. Nota bene Costituiscono risorse proprie iscritte nel bilancio dell'Unione le entrate provenienti:a) dalle risorse proprie tradizionali (RPT), costituite dai dazi della tariffa doganale comune e altri dazi fissati o da fissare dalle istituzioni dell’Unione sugli scambi con Paesi terzi, nonché contributi e altri dazi previsti nell’ambito dell’organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero, prelievi, premi, importi supplementari o compensativi, importi o elementi aggiuntivi; b) dalla risorsa propria basata sull’IVA, costituita dall’applicazione di un’aliquota uniforme agli imponibili IVA, armonizzati e determinati per tutti gli Stati membri secondo le regole dell’Unione; c) dalla risorsa propria basata sul RNL, derivante dall’applicazione di un’aliquota uniforme - da fissarsi secondo la procedura di bilancio, tenuto conto del totale di tutte le altre entrate - alla somma dei redditi nazionali lordi di tutti gli Stati membri. La definizione consiste nel pagamento integrale delle somme dovute a titolo di IVA all’importazione, con esclusione degli importi comminati a titolo di sanzioni amministrative e di interessi. Il contribuente che intende aderire deve presentare, entro il 31 maggio 2019, al competente ufficio delle Dogane, una dichiarazione in carta libera da consegnare direttamente o inviare all’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) ed eseguire il versamento dell’imposta, in un’unica soluzione, senza interessi e sanzioni. Il versamento, in un’unica rata, deve essere effettuato entro il 31 maggio utilizzando le ordinarie modalità di pagamento (contanti, bonifico bancario o a mezzo conto corrente postale, altri mezzi elettronici di pagamento). L’ufficio rilascia apposita ricevuta recante l’indicazione “Art. 1 - Adesione alla definizione agevolata 2018 - processi verbali di constatazione”. Non costituisce causa di preclusione la presentazione delle memorie difensive per le violazioni constatate nel processo verbale oggetto della definizione. Il perfezionamento della definizione prevale sulle eventuali attività di accertamento svolte successivamente al 24 ottobre 2018, aventi ad oggetto le violazioni constatate nel processo verbale, anche in caso di mancata impugnazione e scadenza del relativo termine. In caso di mancato perfezionamento, ai sensi dell’art. 1, comma 8, del decreto, la dichiarazione presentata non produce gli effetti della definizione agevolata e l’ufficio procede con l’attività di accertamento, tenendo conto di quanto eventualmente già versato dal contribuente ai soli fini del calcolo della maggiore imposta dovuta. Definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento Il decreto fiscale prevedeva la possibilità, per il contribuente, di definire gli avvisi di accertamento e di rettifica aventi a oggetto le risorse proprie e la connessa IVA all’importazione, notificati entro la data di entrata in vigore del decreto, non impugnati e per i quali non erano ancora decorsi i termini per l’impugnazione, mediante il pagamento delle somme dovute senza la corresponsione di interessi (ad eccezione degli interessi di mora per le risorse proprie, ex art. 114 CDU), sanzioni ed eventuali accessori. Tale definizione doveva perfezionarsi tramite la comunicazione e il pagamento degli importi dovuti, in un’unica soluzione, entro 30 giorni dall’entrata in vigore del decreto. Il termine in esame, dunque, è spirato il 23 novembre 2018 e, di conseguenza, non è più possibile accedere a tale agevolazione. Definizione agevolata per le risorse proprie dell'UE L’art. 5, D.L. n. 119/2018 consente la definizione dei carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017, nei quali siano comprese somme a titolo di dazi doganali e di IVA riscossa all’importazione, anche se tributi e sanzioni sono presenti in due cartelle diverse. In questo caso i contribuenti possono godere dell’agevolazione mediante pagamento integrale delle somme dovute a titolo d’imposta, senza corrispondere le sanzioni e gli interessi di mora, di cui all’art. 30, comma 1, D.P.R. n. 602/1973. In tali ipotesi, il contribuente dovrà manifestare all’agente della riscossione, entro il 30 aprile 2019, la volontà di avvalersi della definizione agevolata, utilizzando la modulistica già reperibile sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate – Riscossione (modello DA-2018-D). Con la stessa dichiarazione il contribuente, oltre a indicare il numero delle rate con cui intende effettuare il pagamento (massimo 10), deve altresì indicare l’eventuale pendenza di giudizi aventi a oggetto i carichi cui si riferisce la dichiarazione e assumere l’impegno a rinunciare agli stessi giudizi che, a seguito della presentazione di copia della dichiarazione e in attesa di pagamento delle somme dovute da parte dell’interessato, sono sospesi dal giudice. Il perfezionamento della definizione agevolata esplica, pertanto, i propri effetti nei giudizi in cui sono parti l’agente della riscossione o l’Ufficio delle dogane e determina la cessazione integrale della materia del contendere. L’art. 5 del decreto fiscale 2019 prevede alcune deroghe alla disciplina generale qualora i debiti ammessi siano costituiti da somme a titolo di risorse proprie tradizionali e IVA all’importazione. In particolare, limitatamente alle risorse proprie, l’interessato è tenuto a corrispondere, oltre al capitale, agli interessi (iscritti a ruolo), alle altre somme a titolo di aggio e di rimborso spese sostenute dall’agente della riscossione, anche gli interessi di mora di cui all’art. 114 CDU, secondo la decorrenza e i tassi ivi precisati. Art. 114 CDU: “Sull’importo dei dazi all’importazione o all’esportazione è applicato un interesse di mora dalla data di scadenza del termine prescritto fino alla data del pagamento. Per gli Stati membri la cui moneta è l'euro, il tasso di interesse di mora è pari al tasso di interesse pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, serie C, che la Banca centrale europea ha applicato alle sue operazioni di rifinanziamento principali il primo giorno del mese della scadenza, maggiorato di due punti percentuali [...]”. Definizione agevolata delle controversie tributarie L’art. 6 del decreto fiscale, infine, stabilisce che i contribuenti possono definire i contenziosi tributari pendenti, anche in Cassazione, in cui è parte l’Agenzia delle Entrate e aventi a oggetto atti impositivi, tramite il pagamento di un importo pari al valore della controversia. Sebbene non risultino configurabili casi in cui l’Agenzia delle Entrate sia parte processuale in ambito doganale, il comma 5 dell’art. 6 precisa che sono escluse dalla definizione le controversie aventi a oggetto, anche solo in parte, i dazi doganali e l’IVA riscossa all’importazione. Tabella di sintesi Definizione agevolata Possibile Come Termine PVC Sì Presentazione dichiarazione e versamento imposta in unica soluzione 31 maggio 2019 Accertamenti Sì Presentazione dichiarazione e versamento imposta in unica soluzione 23 novembre 2018 Carichi affidati all’agente della riscossione Sì Presentazione dichiarazione e versamento imposta in unica soluzione o in un massimo di 10 rate 30 aprile 2019 Controversie tributarie No