Entro il 10 ottobre 2024 i datori di lavoro domestico sono chiamati a versare i contributi calcolati sulle prestazioni svolte da colf e badanti nel terzo trimestre del 2024. Datori di lavoro domestico e scadenze da ricordare I lavoratori domestici hanno diritto alla tutela previdenziale per: - invalidità, vecchiaia e superstiti; - disoccupazione involontaria; - tubercolosi; - assegno nucleo familiare (da richiedere direttamente all'INPS); - maternità; - infortuni sul lavoro e malattie professionali. Il versamento dei contributi si effettua con periodicità trimestrale entro il giorno 10 del primo mese successivo al trimestre di riferimento. L’obbligo del versamento ricade sul datore di lavoro che, per l’anno in corso, deve rispettare le seguenti scadenze: Contributi relativi al primo trimestre 2024 10 aprile 2024 Contributi relativi al secondo trimestre 2024 10 luglio 2024 Contributi relativi al terzo trimestre 2024 10 ottobre 2024 Contributi relativi al quarto trimestre 2024 10 gennaio 2025 In caso di cessazione del rapporto di lavoro il versamento dei contributi INPS deve essere effettuato entro i dieci giorni successivi alla data di cessazione. Il calcolo dei contributi si effettua in riferimento a diverse fasce di retribuzione effettiva oraria su cui commisurare il contributo da versare, secondo apposite tabelle che vengono aggiornate annualmente in base alla variazione percentuale dell’indice dei prezzi al consumo calcolata dall’Istat e pubblicate dall’INPS. Il versamento deve essere effettuato del datore di lavoro e comprende anche la quota di contributi trattenuta al lavoratore. Con circolare 29 gennaio 2024, n. 23 l’INPS ha comunicato gli importi validi dal 1° gennaio al 31 dicembre 2024. Anche al settore domestico si applica il contributo addizionale pari all'1,4% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali qualora il rapporto di lavoro sia stato stipulato a tempo determinato, salvo il caso di assunzione avvenuta per sostituzione di lavoratori assenti. Tabella contributi INPS 2024 per lavoratori domestici a tempo indeterminato Retribuzione oraria Importo contributo orario Effettiva Convenzionale Comprensivo della quota CUAF Senza quota CUAF (1) fino a euro 9,40 oltre euro 9,40 e fino a euro 11,45 oltre euro 11,45 euro 8,33 euro 9,40 euro 11,45 euro 1,66 (0,42) (2) euro 1,88 (0,47) (2) euro 2,29 (0,57) (2) euro 1,67 (0,42) (2) euro 1,89 (0,47) (2) euro 2,30 (0,57) (2) Orario di lavoro superiore a 24 ore settimanali euro 6,06 euro 1,21 (0,30) (2) euro 1,22 (0,30) (2) Tabella contributi INPS per lavoratori domestici a tempo determinato* (con contributo addizionale) Retribuzione oraria Importo contributo orario Effettiva Convenzionale Comprensivo della quota CUAF Senza quota CUAF (1) fino a euro 9,40 oltre euro 9,40 e fino a euro 11,45 oltre euro 11,45 euro 8,33 euro 9,40 euro 11,45 euro 1,78 (0,42) (2) euro 2,01 (0,47) (2) euro 2,45 (0,57) (2) euro 1,79 (0,42) (2) euro 2,02 (0,47) (2) euro 2,46 (0,57) (2) Orario di lavoro superiore a 24 ore settimanali euro 6,06 euro 1,29 (0,30) (2) euro 1,30 (0,30) (2) Tabella contributi INPS con esonero del contributo a carico dei lavoratori che proseguono l’attività lavorativa e hanno maturato i requisiti minimi per la pensione anticipata (di cui art. 1, commi 286 e 287, della legge n. 197/2022) (senza contributo addizionale) Retribuzione oraria Importo contributo orario Effettiva Convenzionale Comprensivo della quota CUAF Senza quota CUAF (1) fino a euro 9,40 oltre euro 9,40 e fino a euro 11,45 oltre euro 11,45 euro 8,33 euro 9,40 euro 11,45 euro 1,25 (0,00) (2) euro 1,41 (0,00) (2) euro 1,71 (0,00) (2) euro 1,26 (0,00) (2) euro 1,42 (0,00) (2) euro 1,73 (0,00) (2) Orario di lavoro superiore a 24 ore settimanali euro 6,06 euro 0,91 (0,00) (2) euro 0,91 (0,00) (2) Tabella contributi INPS con esonero del contributo a carico dei lavoratori che proseguono l’attività lavorativa e hanno maturato i requisiti minimi per la pensione anticipata (di cui all’art. 1, commi 286 e 287, della legge n. 197/2022) (con contributo addizionale da applicare ai rapporti di lavoro a tempo determinato) Retribuzione oraria Importo contributo orario Effettiva Convenzionale Comprensivo della quota CUAF Senza quota CUAF (1) fino a euro 9,40 oltre euro 9,40 e fino a euro 11,45 oltre euro 11,45 euro 8,33 euro 9,40 euro 11,45 euro 1,36 (0,00) (2) euro 1,54 (0,00) (2) euro 1,87 (0,00) (2) euro 1,37 (0,00) (2) euro 1,55 (0,00) (2) euro 1,89 (0,00) (2) Orario di lavoro superiore a 24 ore settimanali euro 6,06 euro 0,99 (0,00) (2) euro 1,00 (0,00) (2) * Il contributo non si applica ai lavoratori assunti a termine in sostituzione di lavoratori assenti. (1) Il contributo CUAF (Cassa Unica Assegni Familiari) non è dovuto solo nel caso di rapporto fra coniugi (ammesso soltanto se il datore di lavoro coniuge è titolare di indennità di accompagnamento) e tra parenti o affini entro il terzo grado conviventi, ove riconosciuto ai sensi di legge (art. 1 D.P.R. n. 1403/71). (2) La cifra tra parentesi è la quota a carico del lavoratore. L'importo da versare si ottiene moltiplicando il contributo orario per il numero delle ore retribuite entro l'ultimo sabato di ogni trimestre solare. La retribuzione oraria effettiva comprende la retribuzione oraria di fatto concordata tra le parti, la tredicesima mensilità ripartita in misura oraria e, nel caso del lavoratore convivente, anche il valore convenzionale di vitto e alloggio in misura oraria. Nuovi servizi online In un’ottica di semplificazione degli adempimenti a carico dell’utenza, l'INPS ha realizzato un servizio per il pagamento online dei contributi dei lavoratori domestici. Per l'utilizzo del servizio occorre indicare il codice fiscale del datore di lavoro e il codice del rapporto di lavoro oppure è possibile procedere al pagamento dei contributi relativi a più rapporti di lavoro tramite il codice fiscale del datore di lavoro e le sue credenziali di accesso. Per i lavoratori domestici è attivo un servizio online che consente la consultazione dei contributi previdenziali accreditati (i dettagli del nuovo servizio “Estratto Conto”, sono riportati nel messaggio INPS n. 1773 del 9 maggio 2024). L’accesso ai servizi si effettua dal portale web dell’Istituto, all’indirizzo www.inps.it, nella sezione dedicata ai servizi del “Cassetto previdenziale (Datori di lavoro domestico)” tramite identità digitale (SPID, CIE, CNS, PIN o eIDAS), ed è possibile consultare l’estratto conto sia in modalità “Datore” che “Lavoratore”. Possono accedere al servizio anche gli intermediari incaricati dal datore di lavoro. Contributi domestici nella dichiarazione dei redditi del datore di lavoro I contributi previdenziali versati per i lavoratori domestici sono deducibili dal reddito complessivo per la quota a carico del datore di lavoro e fino ad un importo massimo di 1.549,37 euro (art. 10, comma 2, ultimo periodo, TUIR). La deduzione non spetta nel caso in cui il datore di lavoro sia un familiare fiscalmente a carico del contribuente. Il contribuente in possesso delle ricevute di pagamento complete dei dati relativi al rapporto di lavoro domestico (datore di lavoro, lavoratore, ore trimestrali, retribuzione oraria effettiva, importo complessivo) può portare in deduzione tale costo nel modello 730 o Redditi e la deduzione compete esclusivamente per i contributi pagati nell'anno d'imposta (principio di cassa). Non è deducibile l’importo versato alla CAS.SA. COLF a copertura di prestazioni socio-sanitarie assistenziali ed assicurative. Tra i contributi previdenziali deducibili rientrano anche quelli sostenuti per addetti ai servizi domestici e all'assistenza personale assunti tramite un'agenzia interinale e rimborsati all'agenzia; a tal fine è necessario che l’Agenzia rilasci un’attestazione degli importi pagati, gli estremi anagrafici, il codice fiscale del soggetto che effettua il pagamento e del lavoratore. La deduzione spetta esclusivamente al datore di lavoro, anche quando l'effettivo pagamento viene eseguito da un conto corrente intestato a terzi (Agenzia Entrate, risposta a interpello n. 278/2019). Le spese sostenute per gli addetti alla propria assistenza personale, sono invece detraibili dai soggetti non autosufficienti o dai familiari che sostengono la spesa. La detrazione d’imposta spetta nella misura del 19% su un importo non superiore a 2.100 euro, a condizione che il reddito complessivo del contribuente non sia superiore a 40.000 euro, comprensivo dell’eventuale reddito da fabbricati assoggettati alla cedolare secca sulle locazioni. Il diritto alla detrazione si applica anche alle prestazioni di assistenza rese da una casa di cura o di riposo, fermo restando che la casa di riposo deve certificare distintamente i corrispettivi riferiti all'assistenza rispetto a quelli versati per altre prestazioni. Il contribuente deve essere in possesso della certificazione medica attestante la condizione di non autosufficienza e delle ricevute delle retribuzioni corrisposte all'assistente familiare. Dichiarazione dei redditi dei lavoratori domestici e nuove misure di contrasto all’evasione E’ opportuno rammentare che i datori di lavoro domestico non sono sostituti d’imposta, pertanto non trattengono le imposte nella busta paga ma soltanto gli oneri previdenziali a cui abbiamo già accennato e la quota dei contributi CAS.SA. COLF a carico del lavoratore o della lavoratrice. I lavoratori domestici sono quindi tenuti a dichiarare l’intero reddito derivante dal rapporto di lavoro dipendente, presentando la propria dichiarazione modello 730 o Redditi persone fisiche e versando in autonomia le relative imposte. Ai lavoratori e alle lavoratrici domestiche che non presentano la dichiarazione dei redditi si applicano le seguenti sanzioni (art. 1 comma 1, D. Lgs. n. 471/1997): - dal 120% al 240% dell'imposta dovuta, con un minimo di 250 euro per l’omessa presentazione della dichiarazione qualora siano dovute imposte; - da 250 a 1000 euro per l’omessa presentazione della dichiarazione qualora non siano dovute imposte; - in caso di dichiarazione presentata entro il termine per l’invio delle dichiarazioni dell’anno successivo si applica la sanzione dal 60% al 120% delle imposte dovute, con un minimo di 200 euro; se non sono dovute imposte, si applica una sanzione da 150 a 500 euro. Infine, nell’ambito delle misure di contrasto all’evasione fiscale e contributiva nel settore del lavoro domestico, l’art. 1, comma 60 della legge n. 213/2023 (legge di Bilancio per l’anno 2024) ha previsto che l’Agenzia delle Entrate e l’INPS, d’intesa tra loro, realizzino la piena interoperabilità delle banche dati per lo scambio e l’analisi dei dati, anche attraverso l’utilizzo di tecnologie digitali avanzate. La ratio sottesa a tale ultima disposizione è la verifica della corrispondenza tra contributi versati e reddito percepito dai lavoratori domestici sulla base dei dati dei contratti regolarmente registrati e i contributi versati dai datori di lavoro domestico presenti negli archivi INPS.