Inail - Circolare n. 27 dell’11 ottobre 2019 C on la circolare n. 27 dell’11 ottobre 2019, l’INAIL aggiorna la Tabella di indennizzo del danno biologico in capitale. I nuovi importi del valore degli indennizzi derivano dalla ponderazione delle due precedenti tabelle distinte per sesso, sulla base degli indennizzi pagati nel periodo di osservazione (2000-2017). La ponderazione ha tenuto conto dell’adeguamento della speranza di vita degli assicurati desunte dalle nuove tavole di mortalità, in linea con i coefficienti di capitalizzazione relativi alle rendite di inabilità e di quelli a favore dei superstiti. Gli importi indicati nella nuova Tabella INAIL risultano comprensivi della maggiorazione corrispondente ai due aumenti straordinari, fissati nella misura dell’8,68% dal 1° gennaio 2008, e nella misura del 7,57%, dal 1° gennaio 2014 da considerarsi ormai consolidati rispetto agli importi della tabella del 2000. Gli importi degli indennizzi del danno biologico in capitale, sono rivalutati annualmente, con decorrenza 1° luglio di ciascun anno di riferimento, sulla base della variazione dell’indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati. Decorrenza e ambito di applicazione La nuova Tabella di indennizzo del danno biologico in capitale si applica a decorrere dal 1° gennaio 2019. Con riferimento, invece, agli accertamenti provvisori effettuati su eventi antecedenti il 1° gennaio 2019, con o senza l’erogazione dell’acconto dell’indennizzo del danno biologico in capitale, per i quali segue l’accertamento definitivo di conferma o aumento del grado effettuato a far data dal 1° gennaio 2019, si utilizzano gli importi dei valori capitali previsti nelle Tabelle previgenti. Indennizzo in capitale a seguito di unificazione dei postumi Nei casi di unificazione dei postumi, come è noto, ai fini della valutazione medico-legale, si fa riferimento a un’unica menomazione complessiva dove i singoli postumi degli eventi unificati perdono autonoma rilevanza e non possono essere più oggetto di valutazione separata. Se il grado complessivo risultante dall’unificazione dei postumi è compreso tra il 6% e il 15%, si eroga il nuovo capitale che costituisce primo pagamento sull’evento unificato. Indennizzo in capitale a seguito di revisione Le richieste di aggravamento presentate dall’assicurato a far data dal 1° gennaio 2019, ai fini del riconoscimento o dell’adeguamento dell’indennizzo del danno biologico in capitale e che comportano, indipendentemente dalla data dell’evento lesivo, un aumento del grado di menomazione precedentemente indennizzato in capitale. Qualora, per effetto del ricalcolo ottenuto secondo i citati parametri, l’importo attualizzato dovesse risultare superiore a quello a suo tempo effettivamente erogato, si dovrà detrarre da quanto dovuto l’importo effettivamente erogato. Con riferimento alle situazioni in cui la rendita cessa a seguito di recupero dell’integrità psico-fisica, con decorrenza dal 1° gennaio 2019, nei limiti del 16% e con grado accertato pari o superiore al 6%, l’indennizzo del danno biologico in capitale è liquidato nella misura indicata nella nuova Tabella.