Il 31 ottobre 2024 scade il termine per la trasmissione, da parte dei sostituti d’imposta, dei modelli di Certificazione Unica che non contengono dati da utilizzare per l’elaborazione della dichiarazione precompilata. Il maggior termine riguarda le CU 2024 contenenti, tra gli altri, i redditi esenti, i redditi di lavoro autonomo derivanti dall’esercizio abituale di arti o professioni, le provvigioni soggette a ritenuta relative ai rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento d’affari e i corrispettivi corrisposti dal condominio per prestazioni soggette a ritenuta e relative a contratti di appalto. Dal 2025 è previsto un nuovo calendario dei termini di trasmissione telematica delle CU. Termini di trasmissione della Certificazione Unica La trasmissione telematica della Certificazione Unica all'Agenzia delle Entrate può essere effettuata direttamente o tramite gli intermediari abilitati indicati dall’art. 3, comma 3, del D.P.R. n. 322/1998 (consulenti del lavoro, dottori commercialisti, esperti contabili, etc.). In linea generale, le CU sono trasmesse in via telematica all’Agenzia delle Entrate entro il 16 marzo dell’anno successivo a quello in cui le somme e i valori sono stati corrisposti; pertanto, il termine per la consegna del modello sintetico della Certificazione Unica 2024 ai percipienti e per la trasmissione all’Agenzia delle Entrate del modello ordinario era fissato al 16 marzo scorso. Diversamente, le Certificazioni Uniche contenenti esclusivamente redditi esenti o non dichiarabili mediante la dichiarazione precompilata possono essere inviate entro il termine previsto per la presentazione del modello 770 che anche quest’anno è fissato al 31 ottobre 2024, senza applicazione di sanzioni. In particolare, possono beneficiare del termine più ampio per la trasmissione all’Agenzia delle Entrate, le CU 2024 riguardanti, tra gli altri: - i redditi esenti; - i redditi di lavoro autonomo derivanti dall’esercizio abituale di arti o professioni, compresi i compensi dei contribuenti “minimi” o dei contribuenti in regime forfetario; - le provvigioni per prestazioni inerenti a rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento d’affari (soggette alla ritenuta di cui all’art. 25-bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600); - i corrispettivi erogati dal condominio per prestazioni relative a contratti di appalto, assoggettati a ritenuta ex art. 25-ter del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 600. Si sottolinea che il termine più ampio riguarda esclusivamente la trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate del modello ordinario, fermo restando l’obbligo del sostituto d’imposta di consegnare il modello sintetico al percipiente entro il 16 marzo (oppure entro dodici giorni dalla richiesta nel caso di interruzione del rapporto di lavoro), anche qualora esso contenga soltanto redditi che non confluiscono nella dichiarazione precompilata. Trasmissioni 2024 e novità dal 2025 Alla luce delle novità introdotte dall’art. 19 del D.Lgs. n. 1/2024 (decreto Adempimenti), a partire da quest’anno, in via sperimentale, l’Agenzia delle Entrate rende disponibile la dichiarazione precompilata anche alle persone fisiche diverse dai dipendenti e pensionati, compresi i titolari di partita IVA (imprenditori e professionisti). A tale scopo, l’Agenzia utilizza le informazioni disponibili in Anagrafe tributaria, i dati trasmessi da parte di soggetti terzi e i dati contenuti nelle certificazioni trasmesse dai sostituti d’imposta. L’estensione della dichiarazione precompilata ai soggetti titolari di partita IVA, a partire dal 2024, aveva inizialmente suscitato particolari perplessità in merito alla possibilità di differire la trasmissione al 31 ottobre; pertanto, con risoluzione 4 marzo 2024 n. 13/E l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che per quest’anno i compensi ed i proventi non dichiarabili mediante il modello 730, ma solo con il modello Redditi persone fisiche (ed esempio i redditi di lavoro autonomo “professionali”) saranno trattati in via sperimentale e ciò è evidenziato nel foglio informativo allegato alla dichiarazione precompilata oppure con appositi avvisi nell’applicativo web dedicato. In buona sostanza, per l’elaborazione della dichiarazione precompilata 2024 riferita all’anno d’imposta 2023, sono state considerate solo le CU di lavoro autonomo “professionale” pervenute fino al 18 marzo 2024 e i contribuenti in possesso di CU pervenute dopo tale data, devono modificare la dichiarazione precompilata aggiungendo le informazioni mancanti. In ragione di ciò, per l’anno d’imposta 2023 le CU contenenti redditi dichiarabili esclusivamente mediante il modello Redditi persone fisiche 2024 possono essere presentate entro il 31 ottobre 2024. A partire dal prossimo anno, invece, i termini per la trasmissione di tutte le certificazioni contenenti redditi dichiarabili mediante il modello 730 oppure con il modello Redditi persone fisiche (compresi i redditi di lavoro autonomo “professionale”) subiranno delle modifiche, grazie anche alle novità apportate dal D.Lgs. 5 agosto 2024, n. 108 (decreto Correttivo). In particolare, l’art. 4, comma 6-quinquies del D.P.R. n. 322/1998, novellato dal citato decreto Correttivo (art. 2, comma 5), dispone che dal 2025 le Certificazioni Uniche contenenti esclusivamente redditi che derivano da prestazioni di lavoro autonomo rientranti nell'esercizio di arte o professione abituale sono trasmesse in via telematica all'Agenzia delle Entrate entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello in cui le somme e i valori sono stati corrisposti. Dal 2025, quindi, i sostituti d’imposta potranno sfruttare il termine più ampio previsto per la trasmissione del modello 770 esclusivamente per le CU contenenti esclusivamente redditi esenti o non dichiarabili mediante la dichiarazione precompilata quali, ad esempio, i redditi assoggettati a tassazione separata per i quali non è prevista la possibilità di optare in dichiarazione per la tassazione ordinaria come gli arretrati e il TFR. Tipologia di CU Termini di trasmissione telematica 2025 CU contenenti redditi di lavoro dipendente o di pensione e altri redditi dichiarabili nella dichiarazione precompilata 16 marzo (17 marzo 2025 perché il 16 cade di domenica) CU contenenti redditi derivanti dell’esercizio di arti o professioni 31 marzo CU contenenti redditi esenti o non dichiarabili nella dichiarazione precompilata 31 ottobre Infine, si ricorda che in relazione alla trasmissione delle Certificazioni Uniche da inviare nel 2025, ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. n. 1/2024, tale obbligo viene meno per i sostituti d’imposta che corrispondono compensi, comunque denominati, ai contribuenti che adottano il regime forfetario di cui alla legge n. 190/2014 o, in via residuale, il regime di vantaggio di cui all’art. 27 del D.L. n. 98/2011, grazie all’estensione dell'obbligo di fatturazione elettronica anche per i predetti contribuenti a partire dal 1° gennaio 2024. Sanzioni La disciplina sanzionatoria per l’omessa, tardiva o errata trasmissione telematica delle Certificazioni Uniche prevede l’applicazione di una sanzione di 100 euro per ogni certificazione, con un massimo di 50.000 euro per sostituto d’imposta. A riguardo è utile precisare che non è prevista la possibilità di applicare il “cumulo giuridico” di cui all’art. 12 del D.Lgs. n. 472/1997 in caso di violazioni plurime. Per le certificazioni correttamente trasmesse entro 60 giorni dalla scadenza, la sanzione è ridotta a un terzo, con un massimo di 20.000,00 euro. Nelle ipotesi di errata trasmissione, la sanzione non si applica se la certificazione corretta, mediante la sostituzione o l'annullamento della precedente certificazione, viene ritrasmessa entro i 5 giorni successivi alla scadenza. La sanzione non si applica quando il sistema abbia scartato l’intera fornitura contenente i modelli di Certificazione Unica, inviata entro il termine previsto, e il soggetto obbligato o il suo intermediario abbia effettuato un nuovo invio ordinario entro i 5 giorni successivi alla scadenza; la sanzione è inoltre esclusa a fronte dello scarto di singole CU inviate entro il termine a cui faccia seguito la trasmissione delle sole Certificazioni rettificate, entro i cinque giorni successivi alla scadenza. Infine, si ricorda che, a differenza del passato, è possibile applicare l’istituto del ravvedimento operoso laddove l’invio della CU venga effettuato oltre i termini ordinariamente previsti e devono ritenersi superate le indicazioni fornite con la circolare n. 6/E/2015 che ne vietavano l’utilizzo; in questi casi, il sostituto che trasmette la CU deve rilasciare al percipiente una CU tardiva o rettificativa, per consentire a quest’ultimo di presentare la dichiarazione dei redditi contenente i dati corretti, ovvero una dichiarazione correttiva o rettificativa, qualora fosse già stata presentata una precedente dichiarazione (circ. 31 maggio 2024, n. 12/E).