CTPS: chiarimenti sui provvedimenti onerosi c.d. ante subentro
Nell’ambito delle attività di verifica dello stato dei pagamenti rateali o in unica soluzione dell’onere di ricongiunzione, di riscatto e di computo/riscatto ai fini pensionistici, relativi ai provvedimenti onerosi c.d. ante subentro, emessi dalle Amministrazioni statali, e della successiva attività di inserimento nell’applicativo Passweb dei periodi riconosciuti, continuano a pervenire all’INPS numerose richieste di chiarimenti da parte degli operatori delle Strutture territoriali. Al riguardo, con il messaggio n. 3912 del 28 ottobre 2022 l’Istituto fornisce le seguenti ulteriori indicazioni operative sulle varie fasi dell’attività, in particolare:
- le modalità di inserimento nell’applicativo Nuova Passweb dei periodi ricongiunti o riscattati con provvedimenti onerosi ante subentro;
- l’attività di verifica dello stato dei pagamenti;
- la valorizzazione dei periodi sul conto assicurativo;
- le modalità di recupero degli oneri di riscatto e di ricongiunzione per rate scadute e non pagate.
Modalità di inserimento in Nuova Passweb dei provvedimenti onerosi c.d. ante subentro
Per i provvedimenti con onere ante subentro, che vengono inseriti in Posizione assicurativa tramite la funzione “da ricostruzione”, deve essere segnalato lo stato del pagamento. Nella schermata relativa al pagamento, gli stati presenti sono:
- “ESTINTO” per indicare che l’onere è stato pagato;
- “IN CORSO REGOLARE” per indicare che l’onere è in corso di pagamento ed è in regola con le scadenze delle rate;
- “IN CORSO NON REGOLARE” per indicare che l’onere è in corso di pagamento ma non è in regola con la scadenza delle rate.
È prevista per gli operatori delle Amministrazioni statali che inseriscono il provvedimento con la funzione “da ricostruzione”:
- la possibilità di inserire in Nuova Passweb il periodo temporale riconosciuto con un decreto emesso sia prima che dopo il 31 dicembre 1999;
- la possibilità di indicare lo “stato del pagamento” soltanto per i decreti emessi prima del 31 dicembre 1999; in ogni caso, l’operatore INPS deve verificare lo stato dei pagamenti riferito alle rate dal 1° gennaio 2000 in avanti ed eventualmente modificare, qualora siano presenti irregolarità, il relativo stato del pagamento, inserito dall’Amministrazione statale;
- l’impossibilità di indicare lo “stato del pagamento” per i provvedimenti emessi dopo il 31 dicembre 1999; in questo caso è l’operatore INPS che deve indicare lo stato del pagamento in assenza del quale il periodo non viene valutato nel calcolo dell’anzianità contributiva.
Gli operatori delle Strutture territoriali INPS devono indicare lo stato del pagamento per i decreti ante subentro emessi dopo il 1° gennaio 2000, anche nei casi in cui i periodi riconosciuti siano stati inseriti dall’Amministrazione statale che ha emesso il provvedimento. Se lo stato del pagamento non viene indicato, il periodo non viene valutato nell’anzianità contributiva. Infatti, nel calcolo dell’anzianità sono ritenuti validi solo i periodi con stato di pagamento “ESTINTO” o “IN CORSO REGOLARE”. I periodi relativi a provvedimenti con stato di pagamento diverso da tali due valori non sono considerati nel calcolo dell’anzianità.
Verifica dello stato delle trattenute per il pagamento degli oneri
Per i provvedimenti emessi prima del subentro dell’INPDAP non è possibile lo scomputo delle rate con i quadri “F1” trasmessi dai datori di lavoro, in quanto il piano di ammortamento non è stato elaborato dall’Istituto.
In detti casi, infatti, nelle more dell’avvio dei quadri “F1”, lo scomputo per i dipendenti statali gestiti dalla piattaforma NoiPA è stato effettuato attraverso l’utilizzo del “Flusso ritenute MEF”, dando origine a scarti per “Piano non trovato”.
Indipendentemente dalle disposizioni già impartite per la soluzione di detti scarti, è possibile, per i controlli di cui al presente messaggio, verificare la presenza delle trattenute in carico al lavoratore attraverso la consultazione dell’applicativo SIN, sulla barra delle applicazioni “Entrate versamenti da flussi”> “Ritenute MEF” > “Flussi da MEF per nominativo”, che è stato alimentato a decorrere dall’anno 2001.
Il pagamento in unica soluzione o l’anticipata estinzione eseguiti direttamente dall’iscritto, sono verificabili attraverso la consultazione, con il codice fiscale dell’assicurato, nell’ambiente “Entrate Gestione Versamenti”.
Per i provvedimenti onerosi ante subentro emessi in epoca remota, per i quali era inizialmente previsto il versamento sui conti postali di Sede, gli operatori devono effettuare le verifiche dei versamenti sulla documentazione agli atti della Struttura territoriale.
Valorizzazione in Posizione assicurativa dei periodi riconosciuti con provvedimenti onerosi emessi dall’Amministrazione statale c.d. ante subentro per i quali non sia stato verificato il regolare pagamento dell’onere dovuto
Se a seguito delle verifiche sopra descritte, per le rate a decorrere dal 1° gennaio 2000, non risulti o non sia stato accertato il regolare pagamento dell’onere dovuto, i periodi oggetto di riconoscimento non possono essere valorizzati in Posizione assicurativa, salvo che le Amministrazioni competenti o gli interessati diano prova dell’avvenuto pagamento.
Più precisamente, qualora sia accertata la totale assenza dei pagamenti rateali o risultino mancanti almeno quattro rate consecutive, i periodi oggetto del provvedimento emesso dall’Amministrazione statale non possono essere valorizzati in Posizione assicurativa, analogamente a quanto avviene per i provvedimenti onerosi emessi dall’Istituto.
Si evidenzia che, in caso di pagamento parziale dell’onere di riscatto, sarà riconosciuto in Posizione assicurativa il periodo corrispondente all’importo effettivamente versato.
Invece, nell’ipotesi di pagamento parziale dell’onere di ricongiunzione, l’intero periodo riconosciuto con il provvedimento ante subentro non sarà valutato in Posizione assicurativa, atteso che, per espressa previsione normativa, non sono ammesse ricongiunzioni parziali.
Tuttavia, qualora la mancata applicazione della trattenuta stipendiale da parte delle competenti Ragionerie territoriali dello Stato (RTS) o l’interruzione della stessa dipendano da intervenuti ritardi, difetti di comunicazione o errori imputabili all’Amministrazione statale obbligata a comunicare tempestivamente alle RTS e alle Strutture territoriali INPS l’accettazione in forma rateale del provvedimento, l’operatore di Sede valuterà la possibilità di rimessione in termini del pagamento delle rate scadute.
Nelle singole particolari fattispecie, l’operatore della Struttura territoriale potrà valutare, sulla base della documentazione agli atti e degli elementi di fatto che dovessero emergere in fase di inserimento dei periodi riconosciuti con provvedimenti ante subentro, anche la convalida dei versamenti effettuati in ritardo.
Si precisa che nelle ipotesi in cui le Ragionerie territoriali dello Stato siano impossibilitate a operare le trattenute per assenza di trattamento stipendiale, l’interessato deve effettuare o proseguire autonomamente i versamenti tramite modello “F24”, come già previsto nel messaggio n. 15914/2012, per i provvedimenti di riscatto e ricongiunzione emessi dall’Istituto.
Si richiama l’attenzione sulla necessità di verificare anche la regolarità del pagamento dell’onere in unica soluzione qualora l’interessato abbia accettato tale modalità.
Modalità di recupero delle rate onere di riscatto e ricongiunzione scadute e non pagate
Attese le conseguenze pregiudizievoli derivanti dal tardivo e mancato pagamento degli oneri, l’operatore della Struttura territoriale, previa puntuale verifica di ogni singola posizione che dovrà essere supportata dalla documentazione probatoria dell’Amministrazione statale o della Ragioneria territoriale dello Stato circa il mancato adempimento delle parti, può valutare la possibilità di rimessione in termini dei pagamenti, comunicando all’interessato l’importo complessivo delle rate scadute e non versate, che dovrà essere pagato, in unica soluzione con modello “F24”, entro il termine perentorio di 60 giorni decorrenti dalla notifica della richiesta dell’Istituto.
Con separato modello “F24” l’interessato dovrà versare l’importo degli interessi legali, maturati sulle rate scadute e non versate, indicando come periodo di riferimento il mese iniziale e finale dell’intero periodo.
Qualora intervenga la cessazione dal servizio con diritto a pensione dell’interessato, l’operatore della Struttura territoriale, previo riscontro del pagamento in unica soluzione con modello F24 dell’importo delle rate scadute e dell’importo degli interessi legali, potrà applicare le eventuali rate residue sul trattamento di quiescenza.
Resta comunque confermato che, qualora il provvedimento di riscatto e ricongiunzione sia adottato dall’Amministrazione statale all’atto del pensionamento, l’operatore della Struttura territoriale dovrà applicare la trattenuta sulla prima rata utile di pensione.