Il comma 1 dell’art. 15 del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza stabilisce che l’Agenzia delle Entrate, l’INPS e l’agente della riscossione debbano avvisare il debitore, mediante PEC o mediante raccomandata con avviso di ricevimento, che la sua esposizione debitoria ha superato una determinata soglia critica e che se nei 90 giorni successivi dalla ricezione dell’avviso egli: - non avrà provveduto alternativamente a estinguere integralmente il proprio debito o regolarizzarlo con una delle modalità previste dalla legge quali, ad esempio, la dilazione di pagamento delle somme iscritte a ruolo, l’adesione alla definizione agevolata, la compensazione di crediti con somme dovute a seguito di iscrizione a ruolo; - non sarà risultato in regola con il pagamento delle rate delle somme dovute a titolo di imposta o ritenute previsto dall’art. 3 bis del D.Lgs. 462/1997; - non avrà presentato istanza di composizione assistita della crisi; - non avrà presentato domanda per l’accesso ad una procedura di regolazione della crisi; essi devono procedere senza indugio ad inoltrare una segnalazione all’OCRI. Si osserva che l’ambiguità semantica dell’indicazione non “felicissima” a livello lessicale dei destinatari degli obblighi di segnalazione prevista nell’ultimo periodo del primo comma dell’art. 15 “sembrerebbe” risolta con quanto precisato nella relazione di accompagnamento al decreto delegato, ponendo a carico dei “creditori pubblici qualificati” l’obbligo di effettuare la segnalazione all’OCRI “[...] anche affinché tale ente [...] provveda alla segnalazione agli organi societari di controllo. Sembrerebbe, pertanto, essere prevista una segnalazione dagli enti pubblici all’OCRI e dall’OCRI agli organi di controllo, ovviamente se esistenti. Ciò diversamente da quanto stabilito dall’art. 4 comma 1 lett. d) della legge delega, nel quale è, invece, previsto che il creditore pubblico qualificato debba effettuare congiuntamente la segnalazione agli organi di controllo della società e all’OCRI. La mancata osservanza dell’obbligo di segnalazione al debitore comporta conseguenze molto rilevanti per i creditori pubblici e, in particolare, per l’Agenzia delle Entrate e l’INPS, l’inefficacia del titolo di prelazione spettante sui crediti dei quali essi sono titolari, e per l’agente della riscossione, l’inopponibilità alla massa del credito per spese ed oneri di riscossione. La differenziazione delle penalità previste per l’Agenzia delle Entrate e per l’INPS rispetto all’agente della riscossione si è imposta in ragione del fatto che è dubbio che il relativo credito dell’agente incaricato della riscossione sia assistito da titolo di prelazione, considerato che, secondo un orientamento della giurisprudenza di legittimità ormai consolidato, il credito per aggi avrebbe natura chirografaria. Al fine, quindi, di non rendere vana la penalità per l’inerzia dell’agente prevedendo la perdita di un privilegio che secondo la giurisprudenza non sarebbe ammissibile, il legislatore delegato ha previsto, quale sanzione, l’inopponibilità alla massa del credito per spese ed oneri di riscossione. Soglie rilevanti dell’esposizione debitoria ai fini della procedura di allerta Il legislatore ha stabilito differenti soglie di criticità dell’esposizione debitoria a secondo dell’ente pubblico creditore. Agenzia delle Entrate Il debito tributario oggetto di monitoraggio è limitato all’imposta sul valore aggiunto e la soglia critica è commisurata alle dimensioni dell’impresa ovvero al 30% del volume d’affari. Più precisamente, l’ammontare totale del debito IVA scaduto e non versato, risultante dalla comunicazione dei dati della liquidazione periodica, è rilevante se: - pari ad almeno il 30% del volume d’affari del medesimo periodo e - non inferiore a euro 25.000 per volume d’affari risultante dalla dichiarazione modello IVA relativa all’anno precedente fino a euro 2.000.000, non inferiore a euro 50.000 per volume d’affari risultante dalla dichiarazione modello IVA relativa all’anno precedente fino a euro 10.000.000, non inferiore a euro 100.000 per volume d’affari risultante dalla dichiarazione modello IVA relativa all’anno precedente oltre euro 10.000.000. Si osserva che l’obbligo di segnalazione decorre dalle comunicazioni della liquidazione periodica IVA relative al primo trimestre dell’anno d’imposta successivo all’entrata in vigore del CCI (18 mesi dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale). Soglie minime di rilevanza Parametri del volume d’affari risultante dalla dichiarazione Iva dell’anno precedente ≤ 2.000.000 ≤ 10.000.000 > 10.000.000 Soglie di rilevanza dell’esposizione debitoria ≥ Euro 25.000 ≥ Euro 50.000 ≥ Euro 100.000 Nella relazione di accompagnamento si legge che è stata prevista una soglia minima sufficientemente elevata «onde evitare che l’estensione troppo ampia dell’obbligo di effettuare la segnalazione generi un effetto contrario rispetto a quello auspicato, paralizzando l’attività degli organismi cui compete gestire tali segnalazioni». INPS Il debito previdenziale diventa rilevante quando il debitore è in ritardo di oltre sei mesi nel versamento dei contributi previdenziali per un ammontare superiore alla metà di quelli dovuti nell’anno precedente e in ogni caso superiore alla soglia di euro 50.000. Con il limite minimo di euro 50.000, il numero di soggetti da sottoporre alle procedure di allerta, in fase di prima applicazione delle nuove disposizioni, è stimato in circa 12.000 unità. Agente della riscossione I crediti affidati per la riscossione, dopo la data di entrata in vigore del CCI, auto-dichiarati o definitivamente accertati e scaduti da oltre novanta giorni diventano rilevanti ai fini dell’allerta quando superano: - per le imprese individuali, la soglia di euro 500.000 - per le imprese collettive, la soglia di euro 1.000.000. In questo caso, è stato stimato che i possibili soggetti interessati alla segnalazione, all’entrata in vigore delle nuove disposizioni, siano circa 2.000 unità. Il timing dell’avviso al debitore I creditori pubblici qualificati devono inoltrare al debitore l’avviso di superamento della soglia critica dell’esposizione debitoria rispettando un determinato timing: Termini per l’invio dell’avviso Agenzia delle Entrate Contestualmente alla comunicazione di irregolarità (art. 54 bis D.P.R. n. 633/1972) INPS Entro sessanta giorni dal verificarsi del presupposto del ritardo di oltre sei mesi Agente della riscossione Entro sessanta giorni dalla data di superamento delle soglie (euro 500.000 per le imprese individuai ed euro 1.000.000 per le imprese collettive) Esonero dagli obblighi di segnalazione I creditori pubblici qualificati sono esonerati dagli obblighi di segnalazione (avviso al debitore e segnalazione all’OCRI) se il debitore fornisce prova documentale di essere titolare di crediti di imposta o altri crediti vantati verso pubbliche amministrazioni di ammontare complessivo non inferiore alla metà della soglia di rilevanza verso il creditore pubblico qualificato stabilita dal comma 2. In tal modo il legislatore ha voluto tenere in considerazione la situazione patrimoniale complessiva del debitore al fine di evitare conseguenze pregiudizievoli derivanti dal ritardo nel pagamento da parte dell’Amministrazione pubblica.