Ctr Lombardia - Sentenza n. 2883/6/2019 Il Fisco non può disconoscere il credito Iva soltanto perché il contribuente ha omesso la dichiarazione annuale, se in quella presentata per l’anno precedente è stato esposto invece l’utilizzo in compensazione parziale di tale credito. È quanto si desume dalla sentenza n. 2883/6/2019 della Ctr Lombardia (presidente Silocchi, relatore Fraioli). IL FATTO La sentenza qui commentata concerne l’impugnazione di una cartella di pagamento relativa all’iscrizione a ruolo derivante dalla omessa presentazione, da parte di una società, della dichiarazione Iva relativa all’anno 2008. La società contestava in giudizio la nullità dell’atto impugnato sulla base del fatto che il Fisco non avrebbe potuto sanzionare la mancata presentazione della dichiarazione con il disconoscimento di un diritto di credito spettante, tanto più che lo stesso era stato inserito e in parte utilizzato nella dichiarazione Iva 2007, successivamente alla quale era cessata ogni attività d’impresa. LA DECISIONE DELLA CTR LOMBARDIA I giudici regionali hanno stabilito che non si pone alcun dubbio sul fatto che, a fronte di rilievi di omessa dichiarazione, competa al contribuente fornire adeguata evidenza circa gli elementi costitutivi del diritto alla detrazione. Tuttavia, una volta che il contribuente dimostri il consolidamento di una parte del credito – la compensazione è pur sempre un modo estintivo di obbligazioni – è necessario che l’ufficio ne contesti, in tutto o in parte, la residua spettanza, o comunque che prenda sul punto specifica posizione. Diversamente, come avvenuto nella specie, si produce l’effetto della cosiddetta relevatio ad onere probandi. Nella giurisprudenza di legittimità è consolidato il principio in base al quale la neutralità dell’Iva fa sì che – pur in mancanza di dichiarazione annuale – l’eccedenza d’imposta è riconosciuta dal giudice tributario a condizione che siano stati rispettati dal contribuente tutti i requisiti sostanziali per la detrazione (vale a dire, eccedenza risultante da dichiarazioni periodiche e regolari versamenti per un anno e dedotta entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto è sorto). Pertanto, in tal caso, il diritto di detrazione non può essere negato nel giudizio d’impugnazione della cartella emessa dal Fisco a seguito di controllo formale automatizzato, laddove, pur non avendo il contribuente presentato la dichiarazione annuale per il periodo di maturazione, sia dimostrato in concreto – o comunque non sia oggetto di controversia – che si tratti di acquisti fatti da un soggetto passivo d’imposta, assoggettati a Iva e finalizzati a operazioni imponibili (Cassazione 16448/2019, 3899/2018). In sostanza, in merito alla detrazione del credito Iva, maturato con riferimento a un anno di imposta in cui il contribuente abbia omesso di presentare la dichiarazione, la prova dei relativi requisiti sostanziali del diritto può essere fornita mediante la produzione delle fatture o di altra documentazione contabile (Cassazione, 11655/2019), e ciò anche in sede contenziosa (Cassazione, 21797/2018). Tali principi si adattano perfettamente all’ipotesi in cui il contribuente abbia prodotto tutta la documentazione attestante gli acquisti e le vendite, le liquidazioni periodiche e i registri Iva da cui emerga la certezza del credito maturato nell’anno precedente (relativo alla dichiarazione omessa) e poi riportato in quello successivo, ragion per cui l’omessa dichiarazione annuale diviene una violazione formale che non esclude il diritto alla detrazione (Ctr Perugia, sentenza 452/1/17).