L’Agenzia delle Entrate ha fornito nuove indicazioni sulla definizione agevolata dei processi verbali di constatazione e il diritto alla detrazione IVA. Il decreto fiscale 2019 ha introdotto la possibilità, per il contribuente, di definire in via agevolata il contenuto integrale dei PVC. Si tratta di una speciale procedura di definizione tesa a consentire ai contribuenti di regolarizzare la propria posizione fiscale pregressa. Il contribuente che opta per tale procedura è tenuto a presentare la relativa dichiarazione e a versare le imposte derivanti dalle violazioni constatate nel PVC entro il 31 maggio 2019. La circolare n. 7/E del 9 aprile 2019 ha chiarito l’ambito di applicazione della definizione in parola. Con la risposta a interpello n. 145 del 2019 è stata chiarita l’ipotesi di contestazione al contribuente di fatture di vendita concernenti operazioni erroneamente assoggettate al regime ordinario in luogo del reverse charge nell’ambito di una frode IVA, con l’errata applicazione quindi del regime IVA ordinario che ha consentito di maturare un notevole credito IVA che, per effetto dell’adesione al regime di liquidazione dell’IVA di gruppo, è stato trasferito alla capogruppo che ha provveduto, a sua volta, a liquidare in maniera unitaria le situazioni debitorie e creditorie periodiche delle singole società del gruppo. Nell’ipotesi menzionata, se il contribuente intende definire in via agevolata il PVC versando integralmente quanto ivi contestato, ossia l’IVA illegittimamente detratta corrispondente al credito trasferito nell’ambito della liquidazione di gruppo all’allora controllante, in parte già compensato nell’ambito della suddetta procedura, ed in parte non ancora utilizzato ed ora nella disponibilità del contribuente a seguito della sua fusione con la controllante, quest’integrale versamento di quanto indicato nel PVC è idoneo a ripristinare la capienza iniziale del credito trasferito all’ex controllante e, a sua volta, al contribuente per effetto della fusione. Di conseguenza, il credito IVA così ripristinato, al netto di quanto già eventualmente fruito sia dall’ex controllante che dall’istante, una volta perfezionatasi la definizione in parola, può essere utilizzato in compensazione o chiesto a rimborso.