Con la risposta n. 173 del 20 agosto 2024, l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in tema di credito d'imposta sulle riserve matematiche e spettanza del c.d. recupero "ulteriore" in caso di cessione di portafoglio assicurativo. L'articolo 1, comma 2, del decreto-legge n. 209/2002, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 265/2002, ha introdotto, per le società e gli enti esercenti attività assicurativa, una forma di prelievo fiscale sullo stock delle riserve matematiche dei rami vita risultanti dal bilancio di ciascun esercizio, con esclusione, inter alia, di quelle relative ai contratti aventi per oggetto il rischio di morte o di invalidità permanente, quale ne sia la causa, ovvero di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana. Come chiarito dalla circolare del 26 novembre 2002, n. 85/E, l'imposta versata costituisce un credito d'imposta da utilizzare a scomputo dei versamenti delle ritenute effettuate ai sensi dell'articolo 6 della legge n. 482 del 1985 e delle imposte sostitutive di cui all'articolo 26-ter) del DPR n. 600/1973. Successivamente, il decreto-legge n. 168/2004, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 191/2004, ha integrato il citato comma 2, prevedendo che "a decorrere dall'anno 2007, se l'ammontare complessivo delle predette imposte sostitutive e ritenute da versare in ciascun anno è inferiore all'imposta versata ai sensi del primo periodo del presente comma e del comma 2-bis per il quinto anno precedente, la differenza può essere computata, in tutto o in parte, in compensazione delle imposte e dei contributi ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, anche oltre il limite previsto dall'articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, ovvero ceduta a società o enti appartenenti al gruppo con le modalità previste dall'articolo 43-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602" (c.d. "credito ulteriore"). A tal proposito, con la risoluzione 10 aprile 2008, n. 146/E, è stato ulteriormente precisato che, nell'ipotesi in cui in un determinato periodo di imposta risulti un'eccedenza dell'imposta sulle riserve matematiche versata per il quinto anno precedente rispetto all'ammontare complessivo delle ritenute (o altro debito previsto dall'articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997) da versare nel medesimo periodo di imposta, l'impresa di assicurazione potrà utilizzare l'eccedenza in compensazione nei periodi di imposta successivi. Il medesimo documento, precisa, inoltre, che, fino a quando vi è la possibilità di avvalersi dell'istituto della compensazione (sussistenza di posizioni fiscali debitorie), il sistema non consente di prendere in considerazione soluzioni diverse, quali la procedura di rimborso ai sensi dell'articolo 38 del D.P.R. n. 602/1973. Venendo al caso di specie, la cessione totale o parziale di un portafoglio assicurativo determina il trasferimento del credito corrispondente all'imposta sostitutiva relativa alle riserve matematiche ad esso riferibili che, pertanto, potrà essere recuperato esclusivamente dal cessionario. Ciò implica che anche il c.d. "credito ulteriore", di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge n. 209/2002, sarà di spettanza del cessionario (qualora non sia ancora trascorso un quinquennio dalla cessione del portafoglio assicurativo). In particolare, ai fini della determinazione del citato "credito ulteriore", la Branch dovrà prendere in considerazione l'IRM versata, per il quinto anno precedente, da parte della cedente Beta, esclusivamente in relazione al portafoglio assicurativo oggetto di cessione. Resta inteso che, al fine del riconoscimento in capo al cessionario del menzionato credito, occorre che sia stata data separata evidenza delle polizze, delle riserve, del credito IRM e delle ritenute ed imposte sostitutive afferenti il portafoglio assicurativo acquistato dall'Istante.