Il decreto fiscale 2020 (art. 37, comma 1-bis), collegato alla legge di Bilancio, ha esteso al 2019 e al 2020 l’applicazione delle norme che consentono la compensazione delle cartelle esattoriali da parte dei titolari di crediti commerciali e professionali non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, maturati nei confronti della pubblica amministrazione, con riferimento ai carichi affidati agli Agenti della riscossione entro il 31 ottobre 2019. Con la modifica inserita in sede di conversione del decreto, il legislatore ha riproposto il meccanismo introdotto nel 2013 e la cui applicazione è stata estesa nel corso degli ultimi anni. In principio era stato l’art. 12, comma 7-bis, D.L. n. 145/2013 a consentire, per il 2014, a favore delle imprese titolari di crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, per somministrazione, forniture, appalti e servizi, anche professionali, maturati nei confronti della pubblica amministrazione, la possibilità di utilizzare in compensazione tali crediti per il pagamento di cartelle esattoriali. Tale disposizione era stata estesa agli anni 2015 (D.M. 13 luglio 2015), 2016 (D.M. 27 giugno 2016) e 2017 (D.M. 9 agosto 2017), in virtù di quanto previsto rispettivamente dall’art. 1, comma 19, legge n. 190/2014, dall’art. 1, comma 129, legge n. 208/2015 e dall’art. 9-quater del D.L. n. 50/2017. Da ultimo, l’art. 12-bis del D.L. n. 87/2018 aveva ampliato la portata della precedente disposizione ai “carichi affidati agli agenti della riscossione entro il 31 dicembre 2017” con le modalità previste dal D.M. Economia del 24 settembre 2014. Applicazione immediata Analogamente alla precedente proroga disposta con l’art. 12-bis del D.L. n. 87/2018, l’applicabilità anche nel 2019 e 2020 della disciplina in oggetto è immediata in quanto la legge di conversione del decreto fiscale 2020 non rinvia a un decreto ministeriale attuativo e prevede che l’istituto si applichi con le modalità indicate dal D.M. 24 settembre 2014. La compensazione dei crediti pertanto dovrà avvenire secondo le modalità indicate dal D.M. 24 settembre 2014 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 10 ottobre 2014) e sarà possibile compensare i crediti certificati con le somme derivanti da carichi affidati agli agenti della riscossione entro il 31 ottobre 2019, qualora la somma iscritta a ruolo sia inferiore o pari al credito vantato. Quali crediti si possono utilizzare in compensazione? Per poter essere compensati i crediti devono essere: - non prescritti, certi, liquidi ed esigibili; - certificati. La normativa attribuisce un ruolo chiave al soggetto creditore, il quale deve attivarsi per ottenere la certificazione del credito (art. 28-quater del DPR n. 602 del 1997), seguendo le modalità stabilite dal D.M. 22 maggio 2012. Il processo di certificazione è gestito tramite la Piattaforma dei Crediti Commerciali gestita dal Ministero dell’Economia e delle Finanze - Ragioneria Generale dello Stato ed accessibile al seguente indirizzo web: http://crediticommerciali.mef.gov.it. I crediti certificati possono essere utilizzati in compensazione con debiti riconducibili a somme per cartelle di pagamento e atti di cui agli articoli 29 e 30 del D.L. n. 78/2010, per tributi erariali e per tributi regionali e locali, nonché per contributi assistenziali e previdenziali e per premi per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali. La compensabilità si estende agli oneri accessori, aggi e spese e altre imposte la cui riscossione sia affidata all’Agente della riscossione. Come effettuare la compensazione La compensazione dei crediti dovrà obbligatoriamente avvenire attraverso il modello F24 Crediti PP.AA., da inviare obbligatoriamente attraverso i canali telematici. I crediti certificati utilizzati in compensazione sono individuati dal codice tributo “PPAA” (cfr. Agenzia delle Entrate, risoluzione n. 16/E del 4 febbraio 2014). Tale codice tributo va esposto nella sezione “Erario” esclusivamente in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati”. Il campo “numero certificazione credito” dovrà essere valorizzato con il numero della certificazione del credito attribuito dalla piattaforma elettronica di certificazione utilizzato in compensazione.