L’Agenzia delle Entrate ha emanato la risposta a interpello n. 191 del 13 giugno 2019 riguardante il credito d’imposta di cui agli articoli 17 e 18 della L. 14 novembre 2016, n. 220, i cd. crediti cinema. La L. n. 220/2016 in tema di crediti d’imposta nell’ambito del settore cinematografico e audiovisivo ha previsto un apposito credito d’imposta: - per le imprese dell’esercizio cinematografico, commisurato alle spese complessivamente sostenute per la realizzazione di nuove sale o il ripristino di sale inattive, per la ristrutturazione e l’adeguamento strutturale e tecnologico delle sale cinematografiche, per l’installazione, la ristrutturazione, il rinnovo di impianti, apparecchiature, arredi e servizi accessori delle sale; - per il potenziamento dell’offerta cinematografica, concesso agli esercenti sale cinematografiche e commisurato ad un’aliquota massima del 20 per cento sugli introiti derivanti dalla programmazione di opere audiovisive. Inoltre ha imposto l’utilizzo del credito d’imposta esclusivamente in compensazione. E’ stato previsto tra l’altro che ai crediti d’imposta in oggetto non si applica il limite di utilizzoe ha demandato ad uno o più decreti interministeriali di stabilire partitamente per ciascuna delle tipologie di credito d’imposta, i limiti di importo per opera o beneficiario, le aliquote da riconoscere alle varie tipologie di opere o alle varie tipologie di impresa o alle varie tipologie di sala cinematografica, la base di commisurazione del beneficio, con la specificazione dei riferimenti temporali, nonché le ulteriori disposizioni applicative. La nuova normativa ha dettato una specifica norma transitoria, stabilendo che i nuovi crediti d’imposta continuano ad essere disciplinati, fino all’emanazione dei relativi decreti attuativi, dai decreti emanati ai sensi dell’articolo 20 del D.Lgs. 60/99. Da ultimo è stato emanato il decreto interministeriale 15 marzo 2018, che ha stabilito che: - i crediti d’imposta in esame possano essere ceduti dal beneficiario a intermediari bancari, ivi incluso l’Istituto per il credito sportivo, finanziari e assicurativi sottoposti a vigilanza prudenziale; - i crediti sono utilizzabili esclusivamente in compensazione a decorrere dal giorno 10 del mese successivo alla data in cui si considera maturato il diritto alla loro fruizione e, comunque, a condizione che siano state rispettate le procedure previste nel decreto, presentando il modello F24 esclusivamente tramite i servizi telematici offerti dall’Agenzia delle entrate; - l’ammontare del credito d’imposta utilizzato in compensazione non deve eccedere l’importo concesso dalla Direzione Generale Cinema del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo. Attraverso la previsione della cedibilità dei crediti d’imposta, il legislatore ha riconosciuto agli operatori del settore cinematografico la possibilità di ottenere un’immediata monetizzazione degli stessi crediti che, oltre ad essere fondamentale ai fini dell’ottimizzazione dei flussi finanziari, rappresentata, in particolare per le piccole imprese e per le imprese del settore incapienti ai fini della compensazione, un valido sostegno economico per consentire l’inizio o il proseguimento dell’attività in un settore connotato da numerose criticità. I crediti d’imposta non possono essere ceduti a soggetti diversi da quelli espressamente indicati dalla norma. La cessione nel consolidato fiscale Occorre capire però se la cessione sia fattibile nel caso consolidato fiscale, affinché la consolidante possa utilizzarlo in compensazione con l’IRES di gruppo. Per quanto concerne il consolidato fiscale, la disciplina consente la determinazione in capo alla società o ente controllante di un’unica base imponibile costituita dalla somma algebrica degli imponibili di ciascuna impresa partecipante. Questa opportunità non penalizza la possibilità di compensazione e di utilizzo dei crediti e delle eccedenze d’imposta che sono concessi alle imprese singolarmente considerate. Relativamente ai crediti d’imposta, si prevede che ciascun soggetto può cedere, ai fini della compensazione con l’imposta sul reddito delle società dovuta dalla consolidante, i crediti utilizzabili in compensazione. Il trasferimento dei crediti d’imposta è quindi consentito ai soli fini della compensazione con l’IRES del gruppo e per la parte non eventualmente utilizzata dalle singole società per l’assolvimento di altri tributi. Ne consegue che non si è in presenza di una vera e propria cessione a terzi del credito d’imposta, ossia di un contratto tra un creditore (cedente) ed un soggetto terzo (cessionario) mediante il quale il primo trasferisce - a titolo oneroso o gratuito - al secondo il diritto di credito che vanta nei confronti del proprio debitore. Si è in presenza del trasferimento del credito d’imposta al consolidato fiscale cui partecipa la stessa società istante in qualità di consolidata, nell’ambito di un sistema di tassazione disegnato dal legislatore al fine di consentire la determinazione di un reddito imponibile unico e di abbattere l’IRES di gruppo anche attraverso l’utilizzo in compensazione dei crediti e delle eccedenze d’imposta trasferiti dalle imprese che vi aderiscono. Ne consegue che la società appartenente al consolidato fiscale può cedere al consolidato fiscale cui partecipa in qualità di consolidata i crediti d’imposta maturati, per la parte eccedente non utilizzata in compensazione dei propri debiti fiscali e contributivi, affinché siano utilizzati dalla consolidante per la compensazione dell’IRES di gruppo.