È del 16 luglio 2024 il comunicato stampa con il quale l’Agenzia delle Entrate ha reso nota l’operatività del CPB anche per i contribuenti che aderiscono al regime forfetario. L’aggiornamento del software, conseguente all’approvazione delle specifiche tecniche contenute nel decreto 15 luglio 2024, consente oggi a imprenditori e professionisti aderenti al regime agevolato di conoscere la proposta di concordato preventivo dell’amministrazione finanziaria ed eventualmente accettarla entro il termine di presentazione del modello Redditi 2024. Ai fini dell’adesione al CPB dei soggetti in regime forfetario, infatti, è stata inserita nel quadro LM della dichiarazione dei redditi l’apposita Sezione VI, la quale deve essere compilata dai contribuenti che intendono aderire all’istituto. Nota bene Per i contribuenti che fruiscono del regime si ricorda che l’adesione alla proposta, prevista solo in via sperimentale, permette di predeterminare il reddito imponibile solo per un anno, ovvero per l’anno 2024. Il superamento delle soglie di ricavi/compensi nel corso del 2023 Tra le questioni più importanti da chiarire per i soggetti in regime forfetario vi è quella concernente l’eventuale adesione al concordato preventivo biennale di quei contribuenti che nel corso del periodo d’imposta 2023 hanno superato i limiti di ricavi/compensi per la permanenza al regime agevolato. La legge di Bilancio 2023 (art. 1, comma 54, della legge 29 dicembre 2022, n. 197) ha modificato la disciplina del regime forfetario, recata dall'art. 1, commi da 54 a 89, legge 23 dicembre 2014, n. 190. Per effetto delle citate modifiche, in particolare: - è stata innalzata da 65.000 a 85.000 euro la soglia massima di ricavi o compensi percepiti nell'anno precedente per poter applicare il regime agevolato in argomento. - le cause di cessazione del regime (di cui all'art. 1, comma 714, della legge di Stabilità 2015) sono state integrate di una fattispecie che, diversamente dalle altre, comporta la fuoriuscita dal regime già a decorrere dall'anno stesso in cui questa si manifesta ovvero il superamento in corso d'anno della soglia di 100.000 euro di ricavi o compensi percepiti. In particolare, l'art. 1, comma 54, lettera b), della legge di Bilancio 2023 dispone la fuoriuscita dal regime forfetario “dall'anno stesso in cui i ricavi o i compensi percepiti sono superiori a 100.000 euro. In tale ultimo caso è dovuta l'imposta sul valore aggiunto a partire dalle operazioni effettuate che comportano il superamento del predetto limite”. Fatta salva l'ipotesi in cui siano percepiti in corso d'anno ricavi e compensi di importo superiore a 100.000 euro, si ricorda, invece, che la fuoriuscita dal regime forfetario conseguente alla perdita dei requisiti d'accesso o alla verifica di una causa di esclusione determina la fuoriuscita dal regime dall'anno successivo (art. 1, comma 71, legge n. 190/2014). Sulla base di questo quadro normativo, cerchiamo di chiarire gli effetti sull’eventuale adesione al concordato del superamento dei limiti suddetti. Cosa accade in caso di adesione al concordato? Se viene superato il limite di 85.000 euro A ben vedere, le conseguenze del superamento della soglia di ricavi/compensi di 85.000 euro sono chiaramente desumibili da quanto precisato dal decreto del MEF del 15 luglio 2024, pubblicato in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.167 (Suppl. Ordinario n. 29) del 18 luglio 2024. Il decreto, infatti, espressamente prevede all’art. 2, comma 1, che: “È approvata, in attuazione dell'art. 9, comma 1, del decreto legislativo, la metodologia in base alla quale l'Agenzia formula ai contribuenti di minori dimensioni, che svolgono attività nel territorio dello Stato e che sono titolari di reddito di impresa ovvero di lavoro autonomo derivante dall'esercizio di arti e professioni, una proposta di concordato. La predetta metodologia, predisposta con riferimento a specifiche attività economiche, tiene conto degli andamenti economici e dei mercati, delle redditività individuali e settoriali desumibili dagli ISA e delle risultanze della loro applicazione, nonché' degli specifici limiti imposti dalla normativa in materia di tutela dei dati personali, ed è individuata nella nota tecnica e metodologica di cui all'allegato 1, per l'elaborazione, in via sperimentale, della proposta di concordato per i contribuenti che, nel periodo d'imposta 2023, hanno determinato il reddito in base al regime forfetario, senza aver superato il limite di ricavi previsto dall'art. 1, comma 54, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.” Il richiamato art. 1, comma 54, legge n. 190/2014 così dispone: “I contribuenti persone fisiche esercenti attività d'impresa, arti o professioni applicano il regime forfetario di cui al presente comma e ai commi da 55 a 89 del presente articolo se, al contempo, nell'anno precedente: a) hanno conseguito ricavi ovvero hanno percepito compensi, ragguagliati ad anno, non superiori a euro 85.000 b) […]”. In altri termini, in base a quanto precisato nel decreto in parola, il contribuente in regime forfetario che ha superato la soglia di 85.000 euro di ricavi o compensi nel corso del periodo d’imposta 2023 (e che quindi nel 2024 passa a regime ordinario) non rientra tra i soggetti che possono accedere al concordato. Se viene superato il limite di 100.000 euro Questione più articolata è invece quella relativa all’eventuale superamento del limite di 100.0000 euro nel corso del periodo d’imposta 2023. Invero, come sopra anticipato, il percepimento di ricavi o compensi superiori a 100.000 euro, in base a quanto stabilito dall'art. 1, comma 54, lettera b), della legge di Bilancio 2023, causa la fuoriuscita immediata dal regime forfetario e l’applicazione del regime ordinario di tassazione per l’intera annualità. In questo caso, dunque, si tratterebbe di verificare la possibilità di accedere al concordato preventivo biennale per un contribuente in forfetario fuoriuscito dal regime agevolato già nel corso del periodo d’imposta 2023. La questione è risolvibile analizzando la disciplina ISA applicabile a questi soggetti. Infatti, a ben vedere, vista la tassatività delle cause di esclusione per l’applicazione degli indici di affidabilità fiscale, e considerato che le stesse non contemplano alcuna specifica esimente dall’applicazione degli ISA per i contribuenti che “cambiano regime” nel corso del periodo d’imposta, il contribuente ex forfetario, fuoriuscito dal regime per obbligo già dal 2023, sarà soggetto all’applicazione degli ISA per detto anno d’imposta al pari degli altri contribuenti che determinano il reddito con modalità ordinarie. Alla luce di quanto precede il contribuente in questione potrà accedere al concordato ai sensi di quanto disposto dal comma 1 dell’art. 10, del D.Lgs. n. 13/2024 (“I contribuenti esercenti attività d'impresa, arti o professioni che applicano gli indici sintetici di affidabilità di cui all'art. 9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, accedono al concordato preventivo biennale secondo le modalità indicate nel presente titolo, a eccezione di quanto previsto nel capo III). Si precisa che tale contribuente, in quanto non più forfetario, se aderisce al concordato preventivo biennale pattuirà il suo livello di reddito sia per l’anno 2024 che per il 2025, e non per una sola annualità come invece previsto per i soggetti aderenti al citato regime agevolato. In conclusione, lo splafonamento in questo caso, a differenza di quanto visto nell’ipotesi di superamento della soglia di 85.000 euro di ricavi/compensi, non rappresenta una causa ostativa per l’accesso all’istituto. Unica eccezione a quanto detto è l’ipotesi in cui il contribuente che abbia superato la soglia dei 100.000 euro è anche un soggetto che ha iniziato l’attività nell’anno d’imposta 2023 e ciò per l’assorbente circostanza che l’inizio attività rappresenta invece una causa di esclusione dagli ISA che, in quanto tale, preclude l’accesso al concordato.