Una delle novità più rilevanti previste dal D.Lgs. n. 108/2024, decreto correttivo del concordato preventivo biennale, riguarda l’introduzione di un meccanismo simile alla flat tax incrementale. Il reddito concordato vincola il contribuente nel senso che deve essere dichiarato in luogo del reddito effettivo. La quota di reddito concordato eccedente rispetto al reddito di impresa o di lavoro autonomo dichiarato nel periodo d’imposta precedente al biennio oggetto di concordato sarà assoggettata all’applicazione di un’imposta sostitutiva, la cui aliquota dipende dal punteggio ISA ottenuto: - i contribuenti che hanno ottenuto un voto ISA almeno pari a 8 applicheranno l’imposta sostitutiva nella misura del 10%; - i contribuenti che hanno ottenuto un voto inferiore, ma almeno pari a 6 applicheranno il tributo nella misura del 12%; - per coloro che hanno ottenuto un voto insufficiente, l’aliquota dell’imposta sostitutiva applicabile è del 15%. L’applicazione della tassazione sostitutiva è opzionale. Il contribuente potrà quindi continuare ad applicare l’IRPEF progressiva sull’extra-reddito qualora lo ritenga più favorevole. La possibilità di applicare il prelievo sostitutivo è stata prevista dal nuovo art. 20-bis del decreto correttivo (D.Lgs. n. 108/2024) che ha modificato il testo del D.Lgs. n. 13/2024, la cui rubrica è “Regime opzionale di imposizione sostitutiva sul maggior reddito concordato per i soggetti che applicano gli indici sintetici di affidabilità fiscale”. La disposizione si esprime nei seguenti termini: “Per i periodi d’imposta oggetto del concordato, i contribuenti che aderiscono alla proposta dell’Agenzia delle Entrate possono assoggettare la parte di reddito d’impresa o di lavoro autonomo derivante dall’adesione al concordato, che risulta eccedente rispetto al corrispondente reddito dichiarato nel periodo d’imposta antecedente a quelli cui si riferisce la proposta, rettificato secondo quanto disposto dagli articoli 15 e 16, a un’imposta sostitutiva delle imposte sul reddito, addizionali comprese”. Come calcolare l’extra-reddito La disposizione è di difficile lettura e nell’interpretazione della stessa si deve tenere conto del principio posto a fondamento della formulazione della proposta di concordato. L’Agenzia delle entrate non è in grado di intercettare i componenti straordinari di reddito. Pertanto, il reddito proposto, che il contribuente potrà eventualmente accettare, è “normalizzato” nel senso che non tiene conto dei predetti componenti straordinari. Conseguentemente, anche se il reddito con concordato vincola il contribuente alla dichiarazione dello stesso, il prelievo tributario deve essere determinato rettificando il reddito concordato con i componenti straordinari relativi all’anno oggetto di tassazione. Ad esempio Se il reddito concordato ammonta a 82.000 euro e nel primo anno del biennio il contribuente ha conseguito una plusvalenza pari a 5.000 euro, il reddito di riferimento per il computo delle imposte sarà costituito dalla somma dei due valori, quindi da 87.000 euro. Tuttavia, ai fini del computo dell’extra-reddito, da assoggettare a imposizione sostitutiva, si dovrà tenere conto del reddito “normalizzato”. La norma, cioè il nuovo art. 20-bis, utilizza un’espressione piuttosto ambigua: reddito “derivante dall’adesione al concordato”. Questa espressione può essere intesa sia come reddito concordato, quindi al netto dei componenti straordinari, ma anche come reddito conseguente, cioè successivamente rettificato con i componenti straordinari. Tuttavia, come detto, quest’ultima lettura non convince dovendosi fare riferimento al “reddito normalizzato”. Sarebbe “iniquo” prevedere di assolvere l’imposta sostitutiva su un extra-reddito influenzato da un componente straordinario. Lo stesso dicasi con riferimento al reddito da porre a confronto dichiarato e relativo al periodo d’imposta 2023, cioè nell’anno precedente al biennio oggetto di concordato. In tal caso la norma fa riferimento espressamente al reddito rettificato secondo quanto disposto dall’art. 15, cioè al netto dei componenti straordinari. Ad esempio Si consideri il caso in cui il reddito dichiarato dal contribuente 2023, “normalizzato,” quindi al netto dei componenti straordinari, sia pari a 34.000 euro e il reddito proposto relativo al primo anno del biennio oggetto di concordato, cioè il 2024, sia pari a 56.000 euro. In tale ipotesi l’extra-reddito sarà pari alla differenza e ammonterà a 22.000 euro. Se il contribuente avrà ottenuto un voto ISA almeno pari a 8 tale importo sarà soggetto a un’imposta sostitutiva del 10%, pari a 2.200 euro. Deve però osservarsi che il reddito di impresa o di lavoro autonomo oggetto di dichiarazione nel 2024 dovrà essere rettificato con l’aggiunta e la diminuzione dei compenti straordinari. Si consideri il caso in cui nell’anno il contribuente abbia realizzato una plusvalenza pari a 4.000 euro. In tale ipotesi il reddito concordato dovrà essere incrementato di un importo equivalente e l’importo assoggettato a tassazione sarà pari a 60.000 euro. Tuttavia, l’extra-reddito, determinato con i criteri su indicati, risulterà pari a 22.000 euro e sarà sottoposto alla tassazione sostitutiva del 10%. Invece, la differenza, pari a 38.000 euro, sarà sottoposta a tassazione applicando l’IRPEF progressiva. Sarebbe iniquo, come detto, calcolare l’extra reddito non sull’importo normalizzato, ma computando anche la plusvalenza. In tale ipotesi il contribuente beneficerebbe di una tassazione sostitutiva “condizionata” da un componente straordinario. Invece, la tassazione sostitutiva intende “premiare” il contribuente che ha prodotto/dichiarato un maggior reddito rispetto alla gestione ordinaria.