Pienamente deducibili le spese erogate dalla banca per coprire costi su investimenti a rischio. Si tratta - specifica la Corte di Cassazione con la sentenza n. 28355 del 5 novembre 2019 - delle transazioni stipulate dalla banca con i clienti, per prevenire l'instaurazione del contenzioso fondato sulla violazione da parte dei funzionari degli obblighi informativi per la conclusione di contratti di investimento a oggetto obbligazioni Cirio e bond argentini. IL FATTO Nella vicenda l'Agenzia delle entrate aveva provveduto a redigere un avviso di accertamento nei confronti della Banca di Anghiari e Staia Credito cooperativo in quanto riteneva che si trattasse di spese non deducibili e quindi pretendeva il recupero di circa 460mila euro. Le banche, tuttavia, sono riuscite a dimostrare il principio di inerenza tra le somme predisposte e la finalità voluta, con conseguente legittima deducibilità. Nel ricorso gli istituti di credito hanno fatto presente che non si trattava di sanzioni portate in deduzioni perché in quel caso si sarebbe perso il significato afflittivo delle stesse. In realtà erano più semplicemente spese attinenti al concreto svolgimento dell'attività di impresa, a titolo di responsabilità precontrattuale o contrattuale e dunque inerenti in base a quanto disposto dall'articolo 109 del Dpr 917/1986, e quindi deducibili come sopravvenienza passiva nell'esercizio in cui interviene la relativa spesa. LA DECISIONE DELLA CORTE DI CASSAZIONE La Corte ha voluto ricordare che le spese per contenere possibili contratti a rischio devono essere deducibili visto che la giurisprudenza è arrivata a giustificare la deducibilità dei costi delle operazioni soggettivamente inesistenti (inserite o meno in una frode carosello) per il solo fatto che siano stati sostenuti, anche nel caso in cui l'acquirente sia consapevole del carattere fraudolento delle operazioni medesime (si veda la sentenza della Cassazione n. 26461/2014).